giovedì 14 ottobre 2021

Controlli a campione sul green pass e cautele per la privacy: il Garante ci spieghi come risolvere le aporie

Premessa maggiore: le Linee Guida (qualunque possa essere la cogenza di tali "fonti" giuridiche) affermano che sia possibile effettuare i controlli sul possesso del green pass anche su un campione di non meno del 20% dei dipendenti, a rotazione.

Postulato: il Garante della privacy, nel suo parere sullo schema di decreto di approvazione delle suddette Linee Guida (qualunque possa essere la cogenza di tali "fonti" giuridiche) afferma: "l'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 non comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, a eccezione di quelli strettamente necessari all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, di cui ai citati artt. 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., derivanti dal mancato possesso della certificazione (art. 1, comma 1, lett. p), dello schema)".

Noti questi dati, il candidato esponga in forma chiara e sintetica, come sia possibile effettuare controlli su un campione di almeno il 20%:

  1. senza poter elaborare e raccogliere il dato che riguarda il campione scelto;
  2. senza poter, di conseguenza, aver memoria del personale sul quale sia stato effettuato il controllo, il giorno prima, per garantire che il controllo sia rivolto ad un campione diverso, il giorno dopo e così via.
Saremo grati, specie al Garante se lo riterrà, nei confronti di qualsiasi candidato che riesca a risolvere positivamente il problema.

1 commento:

  1. Io l'ho letta csì: NON POSSO associare il nome ti tizio all'esito dei controlli ma posso SENZA DUBBIO tener conto del nome di tizio quale "controllato" senza indicare l'esito proprio al fine di dar conto del rispetto delle percentuali di verifica.
    Quindi: REGISTRO CONTROLLATI ANONIMO e registro parallelo nominativo senza esiti.

    Che voto mi dai?

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