lunedì 13 dicembre 2021

Incentivi Imu: spettano anche quado i termini del bilancio di previsione sono prorogati con legge o decreto del Viminale

 

Non è stucchevole che la Corte dei conti, Sezione Autonomie con deliberazione 19/SEZAUT/2021/QMIG abbia espresso il principio di diritto riportato sopra, secondo il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione che legittima la percezione, per i dipendenti dei comuni addetti al servizio tributi, degli incentivi Imu è da intendersi non solo quello fisato dal d.lgs 267/2000 (il 31.12 di ogni anno), ma anche il termine come eventualmente prorogato da disposizioni di legge o da decreto del Ministero dell'interno.
E' intollerabilmente stucchevole, invece, che da anni alcune sezioni regionali di controllo della medesima Corte dei coti abbiano creato dal nulla il problema, ritenendo il contrario di quanto esplicitato dalla Sezione Autonomie e, cioè, che il termie evocato dall'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018 fosse solo ed esclusivamente quello "edittale" del 31.12 di ogni anno.
Sarebbe bastato leggere con attenzione e senza l'atteggiamento di chi muove solo dubbi leggendo solo spezzoni disorganici delle norme, quanto prevede l'articolo 151, comma 1, del d.lgs 267/2000: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
Sarebbe bastato leggere con serenità tale norma, svestendo l'abito del "fenomeno", per prendere atto che l'eventuale differimento del termine (in 31 anni di vita di questa normativa, per 30 volte il termine è stato differito, cosa che certamente è nota alla magistratura contabile) è esso stesso norma "edittale". Sarebbe bastato questo, per evitare mesi ed anni di incertezze e non scomodare pareri su pareri, pronunce, consulenze, articoli, incertezze. Talvolta, la complicazione delle regole (certo, di per se stesse non sempre di immediata comprensione) è negli occhi di vuole leggerle in modo complicato.





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