Fantastico. Dopo una serie di pronunce delle Sezione regionali, in palese contraddizioni, la magistratura contabile scopre che i quesiti in merito alla spettanza dei gettoni di presenza non attengono alla materia della finanza pubblica e, quindi, non sono ammissibili.
Un modo molto elegante per evitare di prendere posizione e, soprattutto, di evidenziare eventuali abbagli di qualche Sezione.
Chi scrive, resta sempre della medesima idea.
Nel caos derivante dalla combinazione tra legislazione sciatta e interpretazioni creative delle sezioni regionali della Corte dei Conti si vede di tutto, e non mancano: enti che ancora oggi continuano ad applicare i vecchi compensi previsti dal DPCM 23.03.1995, enti che dal concetto di "ragione d'ufficio" traggono le conseguenze ultime, fino a chiedere agli enti "utilizzatori" dei commissari esterni loro dipendenti il rimborso per la spesa di personale per le missioni svolte nell'interesse dell'ente che svolge il concorso, enti che pagano i compensi non ai commissari ma agli enti loro datori di lavoro, i quali a volte arrivano a "girare" questi compensi ai commissari facendoli transitare dal fondo risorse decentrate... Analogo esempio di confusione “creatrice” nell'ambito delle commissioni tecniche giudicatrici negli enti pubblici è fornito dalle previsioni attuative dell’art. 9 della Legge della Regione Veneto 23.10.2003, numero 23, la quale stabilisce che la commissione comunale di collaudo degli impianti di distribuzione di carburante è composta da:
RispondiElimina- il Responsabile del Settore, che funge da presidente;
- il Responsabile del Settore Tecnico;
- l’ing. Capo dell’ufficio tecnico di finanza competente per territorio;
- il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- il rappresentante dell’ULSS competente per territorio.
Con deliberazione di Giunta n. 641 in data 12.03.2004 la Regione Veneto ha stabilitto che ai suddetti commissari spetti una indennità pari ad € 150 per l’effettuazione del collaudo di un impianto stradale e di € 70 per l’effettuazione del collaudo ad uso privato, con onere a carico del richiedente il collaudo stesso. E' facile immaginare il caos che ne è nato e che dura ancora oggi. Alcuni enti (amministrazioni centrali) chiedono che il compenso venga liquidato direttamente ai soggetti che sono stati individuati dalla sezione provinciale dell’Amministrazione Finanziaria e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco; altri enti (ULSS) chiedono che il compenso venga versato all'ente (che poi lo gira al dipendente?)... Anche qui la normativa regionale, che non ha alcun titolo per disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, ha contribuito al caos; i comuni a loro volta, costretti ad avvalersi di queste commissioni, sono nell'imbarazzo compreso tra il principio di onnicomprensività del trattamento per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio, quello secondo il quale i trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati sono stabiliti dai contratti e, per quanto riguarda i trattamenti accessori, devono trovare titolo e rappresentazione nei fondi delle risorse decentrate e nelle regole contrattuali che ne disciplinano la costituzione e l'utilizzo.