sabato 20 giugno 2015

Il decreto enti locali non risolve i problemi del personale di province e comuni

Alla fine, il “decreto enti locali” venne pubblicato, con un numero deleterio, il 78, che ricorda il famigerato d.l. 78/2010, causa di tanti problemi operativi alle amministrazioni pubbliche e locali in particolare.

Dopo aver corretto, emendato, rimaneggiato, modificato, aggiunto, tolto, cancellato e riscritto infinite bozze di un testo che evidentemente il Consiglio dei Ministri non aveva approvato nel suo contenuto definitivo (in chiara violazione dell’articolo 77 della Costituzione), il d.l. 78/2015 è entrato in vigore nella sua versione “in chiaro”. E immediatamente la sua finalmente possibile lettura e presa di conoscenza serve solo a suscitare ampia delusione.

Se, infatti, il d.l. 78/2015 doveva servire a risolvere almeno in parte i problemi connessi alla gestione del personale creati dalla sciagurata legge 190/2014, l’obiettivo è largamente stato mancato. Nelle bozze circolate nei giorni precedenti qualche soluzione c’era, ma il testo definitivo l’ha inspiegabilmente cancellata.

Sparita la possibilità di assumere profili nei servizi educativi. Uno dei maggiori problemi creati dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 è l’estensione sostanzialmente senza confini del blocco delle assunzioni biennale, previsto allo scopo di garantire la ricollocazione del personale delle province.

La norma, in sostanza, blocca indiscriminatamente qualsiasi assunzione. Solo nel successivo comma 425 sono indicati espressamente alcuni profili tecnici e specialistici delle amministrazioni statali, esclusi dal congelamento delle assunzioni. Il malaccorto legislatore non ha nemmeno espressamente escluso dal congelamento le assunzioni di medici ed infermieri, lasciando questo compito ad una fonte priva di qualsiasi vincolatività, quale è la circolare interministeriale 1/2015. La quale, come è noto, ha anche provato a rimediare al problema dell’assunzione di figure professionali particolari ed essenziali per i comuni soprattutto, per primi gli educatori degli asili nido.

E’ evidente che la circolare 1/2015 non fonda alcuna legittima assunzione di tali figure. Alcune delle bozze del d.l. 78/2015 avevano risolto parzialmente il problema: in quelle bozze, il testo consentiva espressamente assunzioni nell’ambito dei servizi educativi, con lo scorrimento di graduatorie vigenti oppure con l’indizione di concorsi e l’assunzione, in deroga, dunque, al congelamento delle assunzioni.

Il testo finale dell’articolo 4 del d.l. 78/2015 ha cancellato questa essenziale e fondamentale previsione, lasciando i comuni con le pive nel sacco, a dover affrontare il problema delle assunzioni delle “figure infungibili” colo flebilissimo e poco utile supporto della citata circolare 1/2015.

Per fortuna, fornisce un rimedio parziale all’incomprensibile omissione del d.l. 78/2015 la Sezione Autonomie della Corte dei conti. La deliberazione 18 giugno 2015, n. 19 ritiene, infatti, ammissibile effettuare assunzioni per una “specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati – in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale”.

Si tratta, tuttavia di una soluzione parziale, molto meno efficace di quella che avrebbe determinato il contenuto inizialmente circolato delle bozze del d.l. 78/2015. Infatti, la Sezione Autonomie chiarisce anche che i comuni debbono accertare l’inesistenza dei profili professionali richiesti tra tutte le province del territorio nazionale. Un’indagine, questa, che in assenza della funzionalità del portale telematico (mobilita.gov.it) che avrebbe dovuto indicare i posti vacanti delle amministrazioni e gli elenchi del personale provinciale in sovrannumero, rende il procedimento molto complicato. A meno che non si ritenga sufficiente un bando di mobilità interamente riservato a personale provinciale anche per profili professionali particolari come quelli cui allude la Sezione Autonomie, pubblicato per almeno 30 giorni, che risulti andato deserto.

E’, comunque, stucchevole che alle carenze del legislatore, incappato prima con la legge 190/2014 nell’errore imperdonabile di non aver evidenziato quali profili professionali escludere negli enti locali dal blocco delle assunzioni e, poi, nella ripetizione inaccettabile del medesimo errore col decreto che avrebbe dovuto correggere le insufficienze della legge 190, debba rimediare (come troppo spesso accade) la magistratura.

Spariti i vigili da assumere per esigenze stagionali. Tra le altre esigenze specifiche dei comuni, in particolare di quelli turistici (tanti, per fortuna), c’è quella del rafforzamento dei corpi di polizia municipale, mediante assunzioni a tempo determinato, per la durata appunto della stagione turistica. E non è inopportuno ricordare che tale stagione sia ormai iniziata già da qualche giorno.

L’articolo 5 del d.l. 78/2015, rubricato “Misure in materia di polizia provinciale” punta a ricollocare i dipendenti dei corpi di polizia provinciale nell’ambito della polizia comunale. Scelta oggettivamente in parte discutibile, soprattutto laddove scarica sui comuni le funzioni di polizia provinciale (specificamente destinate ai controlli ambientali e di cacciagione e pesca), senza un’organizzazione di natura sovra comunale, come impone una funzione di sorveglianza su materie come caccia e ambiente che non sono caratterizzate dalla compressione entro confini di mura comunali.

In ogni caso, fino alla vigenza del d.l. 78/2015 non v’era dubbio che la pur sciagurata legge 190/2014 consentisse ai comuni, sia pure nel rispetto delle previsioni dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, di assumere agenti di polizia comunale, per esigenze stagionali: infatti, il comma 424 blocca le assunzioni a tempo indeterminato (e quelle di cui all’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000), ma non quelle a tempo determinato.

Il d.l. 78/2015, all’articolo 5, comma 3, riesce nel capolavoro assoluto di complicare la vita ai comuni ancor di più della legge 190/2014, che avrebbe dovuto correggere e migliorare!

Nelle bozze circolare nei giorni precedenti la pubblicazione del d.l. 78/2015 sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 3 dell’articolo 5 era arricchito dalla specificazione espressa della possibilità per i comuni di effettuare assunzioni di agenti di polizia municipale per fare fronte ad esigenze di natura stagionale.

Cosa dispone, invece, il testo definitivo dell’articolo 5, comma 3? Eccolo: “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.

Come si nota, non c’è alcuna espressa previsione che consenta l’assunzione di vigili “stagionali”.

Al contrario, la norma è scritta certamente in modo da poter essere interpretata come divieto assoluto di assumere, con qualsiasi tipologia contrattuale e, dunque, comprendendo anche qualsiasi contratto flessibile e per primo quello a tempo determinato, personale da destinare alla polizia locale. Il comma 3 usa il verbo “reclutare”: ciò conferma sul piano lessicale che ai comuni, insomma, è consentito solo di acquisire il personale provinciale dei corpi di polizia e nessun’altra ulteriore e diversa alternativa.

Il che potrebbe anche rivelarsi corretto: che senso ha la corsa ad assunzioni a termine, quando è disponibile un plafond di circa 2000-3000 (le cifre sono ancora ballerine) poliziotti provinciali, che possono essere destinati permanentemente al rafforzamento dei corpi comunali?

Tuttavia, se questo è il ragionamento compiuto dal Governo, sono evidenti i moltissimi suoi vizi.

In primo luogo, l’articolo 5 del d.l. 78/2015, subordina il transito dei poliziotti provinciali all’adozione delle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali. Il Governo, però, sa perfettamente quali sono i ritardi e le ritrosie delle regioni sul tema. Subordinare, dunque, i trasferimenti dei vigili provinciali alle leggi regionali di riordino significa rinviare sine die queste mobilità e lasciare ancora una volta i comuni con le già citate pive nel sacco.

Ma, si ammetta pure che le regioni si risveglino da ritrosie e inerzia. Cosa assicura che il flusso della mobilità dei vigili provinciali copra esattamente tutti i fabbisogni di polizia locale di natura stagionale dei comuni turistici? A ben guardare, proprio nulla. E’ molto probabile che la gran parte dei vigili provinciali ambirà a trovare ricollocazione nei comuni capoluogo, per altro quelli con spazi finanziari ed organizzativi generalmente più ampi. Per i comuni più piccoli, resteranno certamente solo le briciole. Ma, sono proprio i comuni turistici di piccole dimensioni quelli che hanno maggiore necessità di vigili “stagionali”. Il d.l. 78/2015, di fatto, incidendo sulla legge 190/2014, complica ulteriormente la situazione dei comuni con necessità stagionali.

A meno che non si ritenga corretto e possibile interpretare l’articolo 5, comma 3, del d.l. 78/2015 in modo da coordinarlo con il comma 424 della legge 190/2014, intendendo esclusa ogni forma di reclutamento con qualsivoglia tipologia contrattuale a tempo indeterminato.

Purtroppo, però, nel lavoro pubblico di lavoro a tempo indeterminato ne esiste una sola tipologia, almeno finchè non si prenda atto che le modifiche apportate dai decreti attuativi del Jobs Act si estendono anche al lavoro pubblico.

Dunque, tale ultima interpretazione, alla luce del deludente testo del d.l. 78/2015, appare abbastanza azzardata.

Facile immaginare che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti saranno subissate di questi sul tema. Purtroppo, è altrettanto facile vaticinare che vi saranno interpretazioni che diranno tutto ed il suo contrario, contribuendo ad aumentare il caos davvero infinito causato dalla dissennata riforma delle province.

La speranza è che in sede di conversione del d.l. 78/2015 si possa correre ai ripari e ripristinare le norme di buon senso contenute nelle bozze e poi cancellate. La speranza è d’obbligo, la fiducia che venga esaudita un po’ meno.

Contenuti confermati. Per il resto, l’articolo 4 del d.l. 78/2015 conferma i contenuti già anticipati:

  1. Non applicazione della sanzione del divieto di assumere nel caso di superamento dei tempi medi di pagamento (articolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014) e nel caso di violazione del patto di stabilità (articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 228/2012 e articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 183/2011), ma al solo scopo di assumere per mobilità personale in sovrannumero delle province;

  2. Possibilità di assumere definitivamente il personale provinciale in comando o distacco;

  3. Modifica dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, che chiarisce che il cumulo delle risorse per assunzioni nel triennio è riferito al triennio precedente e non a quello futuro.

7 commenti:

  1. I poliziotti provinciali non sono mai stati 3000. Attualmente nelle regioni a statuto ordinario sono circa 2.500.
    I proliziotti provinciali detestano l'idea di essere ricollocati nei comuni per svolgere funzioni totalmente diverse dal proprio mestiere, e manifesteranno in tal senso a Roma il 25 giugno.

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  2. http://www.geapress.org/ambiente/polizia-provinciale-pubblicato-il-decreto-da-guardiacaccia-ai-divieti-di-sosta/61535

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  3. Ma riguardo al punto 3 "Modifica dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, che chiarisce che il cumulo delle risorse per assunzioni nel triennio è riferito al triennio precedente e non a quello futuro", non è chiarito se anche queste quote assunzionali del triennio precedente devono essere riservate a vincitori di concorso e ricollocazione dei provinciali oppure per quegli anni si possono fare normali mobilità e concorsi.. O forse lo si ritiene scontato?

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  4. E' evidente che quelle risorse sono riservate alle assunzioni possibili nel 2015-2016, cioè vincitori di concorsi e dipendenti provinciali in sovrannumero

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  5. Quando CGIL, CISL, UIL proponevano di abolire le Province
    http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2013/09/doc-confindustria-genova-set-2013.pdf

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  6. ...è l'unica e vera soluzione! non potevamo certo pensare che questa gente confluisse in altri corpi statali...non vogliamo scherzare credo...

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