La Commissione Arconet è soggetto autorevole, appositamente costituito allo scopo di guidare la difficile attuazione del nuovo sistema contabile.
Tuttavia, il fatto stesso che si riformi la contabilità con norme astruse e si “appalti” ad una commissione il compito di interpretare, quasi fossero dei druidi, le regole incomprensibili contenute nella riforma, la dice lunga sulla qualità della stessa.
Arconet, dunque, interpreta quasi leggendo i fondi del caffè o valutando la traiettoria del volo degli stormi di uccelli, esattamente come qualsiasi altro interprete potrebbe fare.
La commissione, in merito al ruolo del consiglio sul Dup, ha detto la sua. Almeno, non si è sottratta alla funzione.
Che, poi, si tratti di un’interpretazione corretta o condivisibile è difficile ammetterlo, per quanto le indicazioni utilitaristicamente possano essere fatte proprie dagli enti, così da spegnere qualsiasi polemica interna agli organi.
Sta di fatto che, leggendo le norme dell’ordinamento, le conclusioni cui è giunta Arconet sono da considerare necessariamente sbagliate.
Lo sono, perché il Dup è un presupposto per l’approvazione del bilancio e, trattandosi di un documento di programmazione delle attività è necessariamente di profanazione della compagine collegiale che ha il compito di svolgere funzioni di gestione operativa. Per questo è distinto in due sezioni. La prima è, sostanzialmente, la resa in termini tecnico-amministrativi del libro dei sogni contenuto nei programmi elettorali e dovrebbe restare sostanzialmente uguale a se stessa per il quinquennio. La seconda è, sempre nella sostanza, un Peg triennale invece che annuale.
Si comprende, dunque, perché il Dup debba essere approvato dalla giunta, ma solo “presentato” al consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Le quali non consistono affatto nell’approvazione del Dup, che resta atto di esclusiva responsabilità della giunta.
Arconet non si è avveduta della strettissima correlazione tra disciplina del Dup e articolo 46, comma 3, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.
Il Dup altro non è che la traduzione delle linee programmatiche presentate al consiglio, senza che questo le approvi, in programmazione operativa. La prima sezione del Dup nella realtà potrebbe coincidere esattamente con le linee programmatiche del mandato; la seconda dovrebbe passare dai programmi ai progetti operativi triennali.
Essendo il Dup una specie del genere trattato dall’articolo 46, comma 3, citato, si comprende perché esso è approvato dalla giunta: la programmazione operativa non è più un solo atto del sindaco fondato sul suo programma elettorale, ma un atto collegiale dell’organo di gestione politico-amministrativa. E si capisce anche perché debba essere solo “presentato” al consiglio. Essendo questo un organo anche di controllo dell’azione di governo della giunta, il consiglio non deve approvare un atto che non appartiene alla sua sfera di competenza, essendo per una parte di profanazione del sindaco (la prima sezione) e per la seconda della giunta (la progettazione degli obiettivi), ma lo “valuta”, con deliberazioni il cui contenuto non è approvarlo o meno, ma controllare che i suoi contenuti siano sul piano politico conformi al programma, valutare se è realistico, evidenziare che la maggioranza consiliare lo consideri utile per il corretto adempimento del mandato. Bastano, allo scopo, mozioni, una di maggioranza e di minoranza, di natura politica. Senza alcuna approvazione.
Il Dup, poi, rileverà per il consiglio al momento dell’approvazione del bilancio, del quale è presupposto. Quindi, è col bilancio di previsione, competenza per altro attribuita espressamente al consiglio dall’articolo 42 del d.lgs 267/2000 che del Dup non parla proprio, che il consiglio verifica se la programmazione di lungo periodo e quella operativa siano state tradotte correttamente e coerentemente col Dup a suo tempo presentato e, in caso contrario, può chiedere modifiche al bilancio o al Dup stesso.
Non ci vorrebbe molto a prendere atto che questa è l’unica interpretazione davvero persuasiva e corretta, perché è l’unica capace di appoggiarsi su norme e non sulla creazione ex novo di regole, da parte di apprendisti stregoni del diritto.
Nessun commento:
Posta un commento