L'articolo 9-bis del d.l. 519/1996, convertito in legge 698/1996, regola le comunicazioni obbligatorie conseguenti alla costituzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. ((Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.))
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendende del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. [...]".
Ora, in questa fase, che imprese possano assumere è cosa assai delicata ed importante e l'emergenza è tale che consiglierebbe di subordinare alla lotta contro il contagio qualsiasi adempimento burocratica.
Come si nota, le assunzioni (e altre vicende del rapporto di lavoro) effettuate dalle Agenzie di somministrazione possono essere comunicate entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione.
Lo stesso vale per le pubbliche amministrazioni, che, non si sa perchè, si sono buttate a capofitto a comunicare il lavoro agile, quando invece c'è il tempo congruo previsto dalla norma.
Non si capisce come sia possibile che non si estenda anche ai datori privati la possibilità di effettuare le comunicazioni in un termine maggiore e meno impellente. Non si capisce che senza un intervento anche i consulenti del lavoro sono lasciati sotto pressione e costretti a lasciare gli uffici aperti, con circolazione nel territorio di persone, della quale si dovrebbe fare a meno.
L'articolo 103 del d.l. 18/2020 dispone la sospensione totale dei termini dei procedimenti amministrativi. Temiamo che questo riguardi le scadenze delle attività gestite dalle PA e non degli adempimenti a carico dei cittadini.
E' da sperare che con urgenza il Governo, il Ministero del lavoro, escogiti un sistema per poter evitare ai datori privati un adempimento che hic et nunc è opportuno rinviare a poi.
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