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sabato 20 giugno 2015

Incarichi a contratto? Vietati dalla legge 190/2014

Non in pochi hanno esultato, quando hanno letto l’originale “non luogo a deliberare” deciso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 19/2015, eludendo, dunque, di risolvere la questione di massima “E’ possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL?”

Certo, sarebbe stato molto meglio se la Sezione Autonomie si fosse pronunciata, visto che anche per le interpretazioni ovvie, ancorchè articolate, occorre sempre un pronunciamento dell’ “ipse dixit”.

Tuttavia, la questione ha una unica e semplice soluzione: le assunzioni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2001, ancorchè a tempo determinato, certamente non sono consentite dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

Inorridiranno coloro i quali si abituano ad interpretare le leggi in modo che esse siano adeguate al proprio pensiero preconcetto e cavillino sulle virgole e i punti, osservando che il comma 424 vieta le sole assunzioni a tempo indeterminato, ma non quelle a tempo determinato. Sicchè, il sillogismo suggerisce che se le assunzioni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, sono a tempo determinato, esse sono da considerare ammissibili “e più non dimandare”.

Ma, si tratta di una conclusione utilitaristica e non corretta. Che certamente non può considerarsi rafforzata dal “non luogo a deliberare” della Sezione Autonomie. Al contrario, il parere della sezione 19/2015 contiene una specifica e chiara indicazione che sorregge le ragioni dell’illegittimità, anzi nullità, degli incarichi a contratto.

Tuttavia, prima di esporle brevemente, facciamo qualche piccola domanda e considerazione. In presenza di circa 500 dirigenti provinciali destinati alla mobilità, nonché di qualche migliaia di funzionari di categoria D provinciali, quale sarebbe esattamente la ratio che considera prevalente un incarico a contratto, per cooptazione, senza concorso, di soggetti esterni alla PA?

In altre parole, come è possibile che essendo disponibile un plafond di dirigenti e funzionari certamente testati e dotati di esperienza, i comuni possano considerare lecito, corretto e conveniente rivolgersi a soggetti esterni, le cui capacità e competenze sono tutte da dimostrare?

Sì perché è perfettamente noto che nonostante l’articolo 110, comma 1, debba applicarsi in stretta combinazione con l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, spessissimo i comuni chiamino a contratto dei quilibet qualsiasi, completamente privi dei requisiti di elevatissima professionalità imposti dall’articolo 19, comma 6, almeno per la dirigenza e cioè, in sintesi: essere magistrati, avvocati dello Stato, professori o ricercatori universitari, dirigenti in altre pubbliche amministrazioni, dipendenti pubblici che abbiano un curriculum post universitario e vantino pubblicazioni scientifiche, oppure soggetti provenienti dal privato che, disponendo comunque della laurea, vantino almeno 5 anni di esperienza in funzioni dirigenziali.

Nella pratica, sostanzialmente mai gli incaricati ai sensi dell’articolo 110, comma 1, dispongono di questi requisiti, necessari per giustificare l’eccezione alla regola della selezione concorsuale (se qualcuno è già dirigente o è magistrato, non è certo utile un nuovo concorso, dovrebbe risultare chiaro).

Ma, i dirigenti ed i funzionari delle province hanno, come visto prima, vinto un concorso e dispongono di esperienza pregressa chiara e certificabile e per la loro assunzione basta una semplice mobilità, senza nemmeno scomodare la complessa, soprattutto sul piano motivazionale, procedura di cui all’articolo 110, comma 1. E, allora, si ribadisce: perché in questa fase continuare a ritenere possibile ed utile avvalersi di questo tipo di assunzioni?

Andiamo, ora, alla delibera 19/2015 della Sezione Autonomie. Essa, è vero, non si pronuncia sul tema dell’articolo 110, ma nel negare ammissibilità alla mobilità neutra, spiega bene che non possono considerarsi corrette interpretazioni dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, in contrasto con il suo fine. Il quale fine è: dare priorità alle assunzioni dei dipendenti provinciali in sovrannumero, utilizzando gli spazi assunzionali previsti.

Qui sta il punto. Le assunzioni a tempo determinato non sono vietate dal comma 424. Ma quali assunzioni? E’ evidente: quelle che non erodono risorse e spazi assunzioni per il tempo indeterminato, non occupando posti della dotazione organica.

Tutti i contratti a tempo determinato, per loro natura, sono fuori della dotazione, in quanto essa elenca il fabbisogno ordinario e continuativo degli enti; è noto che il d.lgs 165/2001 ammette il tempo determinato solo per fabbisogni esclusivamente temporanei o eccezionali.

Non è il caso dell’articolo 110, comma 1, che, in deroga al sistema generale, consente di effettuare le assunzioni di dirigenti e responsabili di servizio “a contratto” occupando posti della dotazione organica.

Ogni assunzione ai sensi dell’articolo 110, comma 1, dunque, sottrae posti disponibili alla ricollocazione dei dipendenti provinciali, ancorchè sia a tempo determinato; un tempo determinato di non oltre 5 anni, che va comunque oltre il blocco biennale delle assunzioni imposto dalla legge 190/2014, allo scopo di consentire la ricollocazione del personale provinciale.

Allora, il corretto sillogismo è: se un contratto anche a termine rende indisponibile un posto vacante della dotazione organica alla ricollocazione dei dipendenti provinciali, esso si pone in contrasto con i fini della legge 190/2014, esplicitati dalla Sezione Autonomie, sicchè esso è non solo illegittimo, ma nullo.

Non basta per convincere i sindaci che le loro pulsioni per cooptare dirigenti e funzionari “di fiducia” non sono attualmente sostenibili nemmeno da parte di quei direttori generali e segretari comunali molto preoccupati di seguire sempre e comunque qualsiasi pulsione sindacale?

Mettiamola così: come si fa a giustificare davanti alla Corte dei conti la maggior spesa pubblica derivante da assunzioni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, quando con la mobilità imposta dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, non si crea nuova e maggiore spesa pubblica?

Si tratta di argomentazioni, quelle esposte sopra poste a sottolineare che attualmente gli incarichi a contratto rotazionali non sono ammissibili, appena banali, ovvie, semplici. Non serve alcun “ipse dixit”. Basta un attimo richiamarsi a Charles Louis de Secondat barone di Montesquieu, e saper cogliere “l’esprit des lois”, evitando per una volta le interpretazioni di comodo, utili, spesso, ma non contemplate dalle preleggi.

domenica 5 aprile 2015

#province Il #caos tra frottole governative e menefreghismo

Prosegue senza soste lo show di esponenti del Governo e della maggioranza, che fanno a gara a sparare le frottole più grosse a proposito delle province.

La parte del leone, ovviamente, la recita il neo ministro alle infrastrutture Graziano Delrio. Il Corriere della sera ha anticipato parte dell’intervista che ha rilasciato a Report, nella quale l’autore della devastante riforma delle province afferma che, nonostante il prelievo forzoso dello Stato dai bilanci provinciali (1,576 miliardi nel 2015, 2,576  miliardi nel 2016 e 3,576 miliardi nel 2017, oltre ad altri 2 miliardi circa provenienti precedenti manovre), le province hanno le risorse per poter funzionare e che la legge di stabilità impone alle regioni di accollarsi le spese.

Delrio smentisce se stesso. La legge 56/2014, la “sua” legge, infatti, non prevedeva affatto che le regioni si addossassero i costi dello svolgimento delle funzioni provinciali da riordinare. L’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della “sua” legge prevedono, infatti, che le risorse per gestire queste funzioni non fondamentali, da passare agli enti subentranti alle province, siano finanziate dalle stesse province, mediante lo spostamento dai loro bilanci a quelli degli enti di destinazione, come si trattasse di una cessione di ramo d’azienda.

La legge 190/2014, la legge di stabilità, sottraendo alle province le risorse col prelievo forzoso di cui si è detto prima, impedisce che le funzioni non fondamentali delle province siano finanziate. E accolla impropriamente ed indirettamente agli enti di destinazione oneri per non meno di 1,5 miliardi, determinando un buco per le province di simile portata, a regime. Lo abbiamo dimostrato noi sul piano finanziario qui. Lo ha confermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella recente nota esplicativa alla legge 190/2014: “La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente degli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie”.

Il Ministro Delrio afferma con estrema sicumera che la sua riforma funzioni, nonostante sia stata di fatto abolita, perché basa le sue valutazioni su studi del Sose. E’ la stessa società tristemente nota a professionisti, artigiani, imprenditori e commercialisti, per il lavoro sugli studi di settore. Le sorti di una riforma ordina mentale difficilissima e di 20.000 dipendenti sono sostanzialmente state affidate alle mani di un soggetto noto per compiere attività molto criticabili, quando non del tutto inaffidabili, sul campo della finanza e della spesa!

Fa eco al Ministro il Sottosegretario agli affari regionali Giancarlo Bressa, in un’intervista pubblicata dal Corriere del Veneto i 5 aprile.

Alla domanda sul perché lo Stato non finanzia l’operazione province, Bressa non fa una piega, confermando, dunque, che le funzioni verranno trasferite senza finanziamenti, appunto come attestato già ufficialmente dalla Funzione Pubblica. Ma, afferma, rispondendo al quesito: “Perché la legge dice che dal primo gennaio 2015 è una competenza delle Regioni, tanto è vero che l'Emilia ha già stanziato 28 milioni per pagare gli stipendi ai dipendenti delle Province, per le funzioni non fondamentali”.

Sfidiamo chiunque, Bressa compreso, a trovare nella “legge” la previsione secondo la quale il finanziamento della spesa connessa alle funzioni provinciali da trasferire ad altri enti sia delle regioni. A parte che, per la riforma delle province, in ballo non c’è una “legge”, ma due: la 56/2014 e la 190/2014. In nessuna delle 2, comunque, esiste la previsione di cui parla Bressa.

Semmai, proprio perché la legge 190/2014, smentendo la 56/2014, impedisce che le funzioni siano trasferite come cessione di ramo d’azienda, si crea un buco di bilancio, che solo indirettamente viene accollato alle regioni, non in via espressa. Non è possibile per nessuna legge obbligare le regioni espressamente ad addossarsi la spesa della riforma delle province, per la semplicissima ragione che la Costituzione lo impedisce. Ecco perché, dunque, alcune regioni stanno decidendo di finanziare la riforma, mentre altre no. Si tratta di atti di volontarietà, non obbligati da alcuna norma. Chi governa queste cose dovrebbe saperle e non rimanere sorpreso se non tutte le regioni seguono ed attuano riforme sgangherate, basate su conti sbagliati e su inesistenti rapporti giuridici tra Stato e regioni.

Il bravo intervistatore insiste chiedendo: “Ma Palazzo Chigi non dovrebbe fare la sua parte indirizzando il personale dei Centri per l'impiego a un'agenzia nazionale?”. Come è noto, dei 20.000 dipendenti provinciali posti ex lege in sovrannumero, circa 7.500 sono addetti ai servizi per il lavoro. Il loro trasferimento all’Agenzia per l’occupazione, menzionata dalla legge 184/2014 (il “mitico” JobsAct) metà del problema occupazionale sarebbe risolto, perché altri 3.000 dipendenti provinciali (ma, molti sono proprio addetti ai servizi per il lavoro) andranno in pensione entro il 31.12.2016.

Il problema non trascurabile, però, è proprio che l’Agenzia per l’Occupazione non esiste. Non c’è e non vedrà la luce prima di diversi anni, come spiega proprio nella stessa giornata, il 5 aprile, Repubblica (giornale schieratissimo a favore del Governo) nell’articolo di Valentina Conte “Il caos province blocca il motore del Jobs Act. Agenzia per l’impiego ancora ferma al palo”.

Bressa, tuttavia, è tetragono. Nonostante perfino la stampa amica si sia resa conto che l’operazione dell’Agenzia sia un fallimento prima ancora di iniziare, risponde all’intervistatore così: “Il governo si fa carico del personale dei Centri per l'impiego in parte con fondi statali e in parte con fondi comunitari in accordo con le Regioni, che incontreremo dopo Pasqua”. Peccato che il Governo non si faccia carico in alcun modo di tale personale. La legge 190/2014, che Bressa dovrebbe conoscere a menadito, ma pare, invece, aver leggiucchiato con molta distrazione, all’articolo 1, comma 429, prevede solo che il Ministero del lavoro consenta alle regioni di anticipare 60 milioni dal Fondo sociale europeo, per pagare gli stipendi dei dipendenti provinciali addetti alle politiche del lavoro. Peccato che, però, complessivamente gli stipendi da pagare ammontino a circa 300 milioni. E, soprattutto, peccato che un simile impiego delle risorse del fondo sociale europeo porterebbe ad una sicura infrazione a carico delle regioni che si arrischiassero davvero ad utilizzare l’anticipazione. E siccome ci rimetterebbero di tasca propria i presidenti delle regioni, l’assessore competente e la dirigenza addetta, nessuno ha voglia di sostenere l’azzardo inserito nella legge 190/2014.

L’intervista prosegue con questa corretta considerazione: “Intanto le Province, per versare il 30% del bilancio alla legge di stabilità e continuare a pagare il personale, si dicono costrette a togliere i servizi al cittadino”.

In effetti, il prelievo forzoso paradossalmente previsto dalla legge di stabilità impone alle province di versare allo Stato le somme descritte prima. Questo non comporta alcun taglio alla spesa pubblica, che, come dimostrato in questi giorni dall’Istat, continua ad aumentare. Né alcun taglio alla pressione fiscale, che aumenta come la spesa. Il perché è semplice: i soldi che le province versano al bilancio dello Stato e raccolti, ovviamente, attraverso le imposte provinciali, invece di essere spesi dalle province per svolgere i loro servizi, saranno spesi dallo Stato. Dunque, i livelli di spesa ed entrata restano gli stessi, ma con una distrazione delle risorse provinciali verso lo Stato, che le utilizza per propri fini, sottraendoli alla destinazione ai territori.

Ovviamente, di questa banale verità Bressa non fa minimo cenno e risponde con una serie di affermazioni una meno fondata dell’altra: “Per compensare i tagli, per la prima volta non lineari, è stato deciso che nel 2015 le Province non pagheranno i mutui nella quota capitale. E quindi un recupero di risorse per loro c'è, benché le difficoltà in cui versano siano indubbie. Ma noi abbiamo concesso due anni e tré mesi di tempo per sistemare la mobilità e poi, ripeto, una parte del personale verrà assorbita dallo Stato. Finora nessuno ha compilato i nuovi bilanci tenendo conto di tagli e mutui, che le Province hanno tempo fino a maggio per rinegoziare”.

Bressa parla di “tagli”. Ed è la prima affermazione sbagliata: come visto prima, non sono tagli, ma versamenti obbligatori di risorse a carico delle province a beneficio dello Stato. Poi, afferma che “per la prima volta” i tagli (che non sono tagli) sarebbero “non lineari”. Ah, no? Guardiamo cosa dispone la prima parte dell’articolo 1, comma 418, della legge 190/2014: “Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa”.

E questo non sarebbe un intervento lineare? Ma, Bressa pensa davvero che non sia possibile verificare alla prova dei fatti le sue affermazioni? E che dire del comma 422? “la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore”. Un intervento percentuale di taglio del valore economico delle dotazioni organiche non è un taglio lineare? Oppure esiste, oltre all’aritmetica cartesiana, un nuovo sistema di calcolo inventato da Bressa?

In quanto, poi, alla rinegoziazione dei mutui, essa ha un valore di circa 500 milioni solo per il 2015, dunque, non compensa integralmente il versamento coattivo imposto nel 2015 stesso e non serve a nulla per gli anni successivi: Bressa dovrebbe sapere che i bilanci sono pluriennali e che l’equilibrio va garantito per tutto il triennio, altrimenti si dichiara il dissesto. E dovrebbe sapere anche che proprio quei 500 milioni sicuramente non sono trasversali, cioè ripartiti in modo uguale tra province; non beneficeranno affatto di questa misura le province poco indebitate o che abbiano fatto ricorso a fonti di finanziamento diverse rispetto ai mutui con la Cdp.

L’intervista chiude con una sollecitazione relativa al Veneto, ma valevole per tutta l’Italia: “In Veneto ci sono 1356 lavoratori in bilico”. La risposta di Bressa è un altro inno alla mistificazione: “Il problema del loro futuro non c'è, i dipendenti sono garantiti. Se poi le Regioni non stanno facendo il loro dovere, accampando scuse di fantasia e presentando ricorsi assurdi alla Corte costituzionale, non è colpa del governo. Veneto, Lombardia, Campania e Puglia hanno già perso quello contro la legge Delrio e adesso hanno impugnato la legge di stabilità. Risultato: sono con l'acqua alla gola”.

Secondo il sottosegretario, il futuro dei dipendenti non costituisce un problema. Dal punto di vista del Governo sarà proprio così: non lo considerano un problema, dunque non se ne curano. E addossano alle regioni la responsabilità in un gioco di scaricabarile. Che, però, finisce quando si applica l’articolo 1, comma 428, della legge di stabilità: “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La legge 190/2014, dunque, prevede molto chiaramente che alla fine dei giochi e degli scherzi, il personale provinciale che non sia trasferito in altre amministrazioni vada in lista di disponibilità, con stipendio decurtato, per poi finire licenziato. Per Bressa ed il Governo, questo non costituisce un problema. Per la maggioranza dei cittadini, probabilmente nemmeno, vista la campagna di odio contro i dipendenti pubblici. Per un liberale come Vittorio Feltri, poco interessato ai destini dei dipendenti pubblici e molto interessato alla corretta amministrazione della cosa pubblica, invece, è un problema. Ci piace chiudere con le parole del Feltri, tratte dall’articolo pubblicato su Il Giornale sempre del 5 aprile 2014, dal titolo “Province e altri problemi risolti solo a parole”: “Dulcís in fundo, sed in cauda venenum: la cancellazione delle Province. Siete sicuri di averle soppresse sul serio? Non risulta. I ventimila dipendenti dell'ente «fucilato» per finta sono sparirti o alla ricerca di una collocazione dignitosa? Non c'è anima che risponda all'angoscioso interrogativo. Il sospetto è che Matteo Renzi, colto da furore della rottamazione, abbia decimato non soltanto i politici che gli erano antipatici o che lo disturbavano mentre concionava, ma anche i poveri impiegati provinciali indaffarati a girarsi i pollici.Ventimila desaparecidos sono troppi, non si possono dimenticare ne continuare a retribuire ogni fine mese. Come mai non vengono riciclati negli enti sotto organico? Posto che per pagarli immaginiamo si usino denari degli italiani, sarebbe interessante che la grana della loro mobilità fosse dibattuta apertamente. I tribunali sono in cerca di personale cosiddetto ausiliario? Prelevatelo dai forzati (remunerati) della disoccupazione causata dalla stupenda riforma firmata dal Rottamatore. Perché il governo, specialmente il suo capo, non cessa una mezz'ora di blaterare allo scopo di dedicarsi al problema? Dica la verità. Non gliene frega niente. Ce ne ricorderemo alle urne, speriamo”.

Un’ultima cosa. I 20.000 non sono a girarsi i pollici, ma continuano a svolgere il loro lavoro, per altro a costo delle province, rimaste col cerino in mano e destinate tutte al default entro il 2016. I Bressa dovrebbero capire che dichiarazioni semplicistiche del tipo “tutto è risolto, ma è colpa delle regioni”, oppure “nessun dipendente perderà il lavoro”, servono solo a farsi irridere e far irridere anche persone che continuano a svolgere il proprio compito. Noi speriamo che Feltri sbagli e che non sia vero che al Governo del problema non ne frega niente. Tuttavia, interviste come quelle di Bressa lasciano venire il fondatissimo dubbio che Feltri abbia proprio ragione.

 

lunedì 9 marzo 2015

#province Le smaccate bugie di Delrio nell'intervista a QN

La riforma delle province è un caos assoluto, perché il Governo nasconde a se stesso la realtà, agendo in modo del tutto inadatto alla riuscita dell’operazione.

Lo dimostra l’intervista rilasciata il 9 marzo 2015 al Quotidiano Nazionale dall’autore principale della riforma, l’attuale sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Graziano Delrio: un insieme incredibile di notizie semplicemente false.

Alla domanda “che cosa si è risparmiato con la riforma delle province”, la prima notizia falsa. Delrio risponde: “In Finanziaria p calcolato un miliardo di euro di risparmi. E questa è la risposta migliore a chi diceva che non si sarebbe ottenuto alcun risparmio”.

Totalmente falso. Non c’è alcun risparmio. Quel miliardo è una spesa, che le province invece di erogare per i servizi di propria competenza, debbono versare per darlo al bilancio dello Stato, che lo spenderà come meglio crede. Chiamiamolo “taglieggiamento”. Ma non risparmio, per favore. Per i cittadini non c’è un centesimo in meno di tasse, infatti.

Poi, Delrio afferma che c’è stato un risparmio di 150 milioni per l’abolizione dei consigli provinciali. Falso. I consigli provinciali non sono aboliti per nulla. Ed il risparmio, secondo quanto ha certificato la Corte dei conti, Sezione autonomie, nell’audizione in Parlamento del novembre 2013, è di 34 milioni.

Poi, Delrio afferma: “Lo Stato ha trasformato le province in organismi a servizio dei comuni. Un esempio: un piccolo comune che deve fare le buste paga o ha bisogno dell’avvocato si può rivolgere all’ente provinciale riducendo le spese. Questo è possibile perché abbiamo tolto tante competenze”. Assolutamente velleitario. La riduzione drastica del personale delle province, il 50% circa della dotazione organica, renderà alle province difficoltosissimo svolgere le proprie, di competenze. Inimmaginabile è la funzione di servizio di cui parla Delrio. Non vi saranno i mezzi per svolgerla, nel modo più assoluto.

Poi, Delrio si lancia in un’altra falsità: “Lo Stato ha lasciato due competenze alle province: le strade provinciali e le scuole”. E no, proprio no. L’articolo 1, comma 85, della legge Delrio (che forse il sottosegretario Delrio non conosce) indica le seguenti funzioni fondamentali rimaste alle province:

  1. a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

  2. b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

  3. c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

  4. d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

  5. e) gestione dell'edilizia scolastica;

  6. f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.


E il successivo comma 88 aggiunge: “La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.

E il successivo comma 90 vede le province come soggetti competenti a subentrare alle autorità di bacino che sovraintendono ai servizi pubblici di natura economica.

Non si capisce davvero cosa possa spingere Delrio e il Governo a propagandare smaccate falsità. Ma non è finita.

Delrio, nell’intervista, rileva, correttamente, che le regioni ci stanno mettendo del loro per rendere il tutto ancora più caotico, rifiutando di fare la loro parte. Afferma che “le regioni avrebbero dovuto definire con atti ufficiali le loro competenze entro fine dicembre. Ora, esclusa Emilia-Romagna, Calabria e Marche, le altre regioni a statuto normale le hanno definite”. Assolutamente falso: se le funzioni fossero state definite, i 20.000 dipendenti provinciali in sovrannumero sarebbero già stati ricollocati. Nella realtà solo la regione Toscana ha deciso con legge, ancora da attuare. Le altre sono tutte in alto mare.

Il giornalista poi chiede con quali fondi le province gestiranno strade e scuole. Delrio risponde: “Le entrate delle province, grazie alle tasse proprie3, sono circa 4 miliardi e sono sufficienti a coprire questi costi”. Peccato che, come visto sopra, le competenze fondamentali siano molte di più: basti pensare al patrimonio e alle spese di investimento connesse appunto a scuole e strade, per circa 2 miliardi di spesa; aggiungendo 1,2 miliardi di spesa di personale, si vede che non vi sono spazi per le spese correnti: utenze, riscaldamento, appalti, trasporti. Infatti, tutte le province sono mandate inevitabilmente al dissesto. Ma, il sottosegretario Delrio, che non conosce la riforma fatta dal Ministro degli affari regionali Delrio, evidentemente non ne è al corrente.

All’osservazione del giornalista che è il caos per la ricollocazione dei 20.000 dipendenti e che nonostante il blocco delle assunzioni i ministeri emanano bandi di concorso, Delrio non risponde. Fa un giro di parole senza senso: “Lo Stato si è impegnato e le regole della circolare Madia sono chiare. E’ complicato. Non è facile ma possibile e doveroso. Sia per lo Stato, sia per le regioni. E’ una riforma faticosa, ma se non lo fosse non sarebbe una riforma profonda”.

Sarebbe bastato che il Governo attuasse l’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a) della legge Delrio, ignota a Delrio, e il problema non si sarebbe nemmeno posto.

Altra domanda del giornalista è che i sindacati temono esodati. La risposta è sconcertante: “L’assorbimento nella pubblica amministrazione è un processo graduale e difficile, ma entro il 2018 sarà completato”. Peccato che la legge 190/2014 imponga che sia completato entro il 31.12.2016. Se ciò non avvenisse, entro il 2018 molti dei 20.000 interessati sarebbero licenziati. Altro che impegno dello Stato a ricollocare tutti…

Alla domanda su come aiutare i bilanci delle province, poi, Delrio risponde con argomentazioni senza fondamento. Afferma che possono alleviare il miliardo da versare allo stato con la rinegoziazione dei mutui, che vale circa 500 milioni. Ma, non tutte le province hanno da rinegoziarli, perché quelle virtuose non hanno nulla da rinegoziare o hanno fatto ricorso ad altre fonti di finanziamento. Insomma, i 500 milioni non si spalmano uniformemente tra le 107 amministrazioni provinciali. Poi, Delrio parla della possibilità di valorizzare gli immobili provinciali, conferendoli alla società Sgr Invimit. Ma, a parte che si tratta di un valore di poche centinaia di milioni, anch’essi non uniformemente spalmabili, in ogni caso l’introito che ne deriverebbe finanzierebbe le spese in conto capitale, mentre gli aggravi di spesa imposti dalla legge di stabilità alle province (insomma il taglieggiamento del miliardo spacciato per “tagli”) agiscono sulla spesa corrente. Dunque, in ogni caso il conferimento degli immobili non consentirebbe di evitare il dissesto.

La conclusione è che il quadro della riforma è sempre più sconfortante. Il Governo vive una vita virtuale tutta propria, nella quale numeri e leggi non contano. I dati venvgono visti in modo diverso, le dinamiche ignorate, i problemi lasciati irrisolti. Conta solo la “bandiera”, prevale l’immagine a discapito del disastro organizzativo dell’assetto istituzionale, dell’annichilimento dell’efficienza nella gestione dei servizi, di 20.000 dipendenti che possono essere tranquillamente sacrificati, sapendo che l’opinione pubblica ne sarebbe solo contenta.

Nella sostanza, l'intervista rivela che il Governo vuole accollare alle regioni la spesa di circa 4-5 miliardi, connessa all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle province ed al personale ad esse adibito. Per questo, le regioni non hanno la minima intenzione di attuare il disegno del Governo. Per questo, allora, invece che approvare la sgangherata riforma della legge 56/2014, ed invece di legiferare tramite articoli ed interviste ai giornali, sarebbe bastata una legge di pochissime righe: "le province sono abolite. Ad esse subentrano in ogni rapporto attivo e passivo le regioni, che ne esercitano le funzioni e competenze, riorganizzandole su base territoriale ed istituzionale nel rispetto della propria autonomia". Sarebbe tutto già risolto.

sabato 7 marzo 2015

#Disastro #province: non c’è accordo nemmeno sui contenuti della riforma #Cortedeiconti

Per completare il disastro ed il caos della riforma delle province, cagionato dalla deleteria combinazione delle leggi 56/2014 e 190/2014, mancava solo l’aperto contrasto tra amministrazioni dello Stato su contenuti ed interpretazione delle norme.

Per quanto, a parole, alcuni esponenti del Governo ostentano sicurezza sull’esito positivo della riforma e sulla circostanza che nessuno dei 20.000 dipendenti delle province in sovrannumero sarà licenziato, i fatti raccontano una storia totalmente diversa. Per ottenere il risultato auspicato dal Governo e a fatica reperibile nella legge 190/2014 (che, tuttavia, contempla espressamente l’eventualità dei licenziamenti, a conferma che le parole del Governo non sono esattamente la fotografia della realtà), non c’è che una strada: prendere atto dei contenuti e della “ratio” (lo scriviamo tra virgolette, perché di razionale in questa riforma c’è davvero poco) della legge, così da attuarla in modo veloce, rigoroso e rispondente al fine: riordinare le funzioni, senza che vadano persi i servizi ai cittadini, nonché ricollocare il personale, senza il colpo fortissimo di migliaia di licenziamenti.

Occorrerebbe, inoltre, allo scopo, un coordinamento ed un accordo tra poteri, organi ed enti dello Stato: dunque tra Governo e regioni primi tra tutti, in quanto è nelle mani di questi la concreta attuazione della legge; poi, tra regioni, comuni ed amministrazioni dello Stato, perché queste attivino i processi di ricollocazione del personale; infine tra Governo e soggetti chiamati all’interpretazione delle norme, come, in particolare, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato e sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Invece, si assiste ad un clamoroso disastro su tutta la linea. Il governo non ha ancora adottato il decreto che avrebbe dovuto vedere la luce il 28 febbraio, per determinare criteri utili a definire i processi di mobilità del personale soprannumerario; i comuni, nella gran parte, sono impegnati ad aggirare quanto più possibile i vincoli alle assunzioni imposti dal comma 424 della legge di stabilità; il Ministero della giustizia ha prima pubblicato un bando di mobilità che addirittura penalizzava dipendenti provinciali e province; poi, a seguito della circolare 1/2015, il Ministero con buon ritardo ha corretto il bando, ma senza prevedere la priorità esclusiva per i dipendenti provinciali; ancora, l’Agenzia delle entrate ha avviato un concorso per quasi 900 posti, che si tratta sostanzialmente di una progressione verticale sotto mentite spoglie a beneficio dei propri dipendenti, in ogni caso in chiaro contrasto con le previsioni della legge 190/2014.

La ciliegina sulla torta è, ora, applicata con cura dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, col parere 27 febbraio 2015, n. 119, e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 24 febbraio 2015, n. 85.

Le due sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, mediante i pareri citati, entrano in scena, in aperta contraddizione con l’avviso espresso dalla circolare 1/2015 in merito all’impossibilità di attivare le mobilità tra amministrazioni pubbliche, per affermare esattamente l’opposto. Secondo la Corte dei conti, nonostante l’articolo 1, comma 424 (e 425) della legge 190/2014, è ancora possibile porre in essere la “mobilità neutra” tra enti.

Il presupposto di questa tesi, avanzata anche da parte della dottrina, è che l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 configura la ricollocazione per mobilità dei dipendenti in sovrannumero come mobilità non neutra, in quanto incide sulle risorse spendibili derivanti dal turn-over; pertanto, la mobilità neutra di cui all’articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, è ammessa perché non va ad intaccare il turn over ed è limitata solo dal tetto della spesa di personale previsto dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

Al di là delle valutazioni di merito su tale parere, che come vedremo di seguito, risulta totalmente erroneo ed infondato, ciò che non può non considerarsi disdicevole è “il ciascun per sé” delle amministrazioni. La riforma delle province è stata annunciata come “la più grande occasione di riorganizzazione pubblica mai attivata”. Ma, sembra che del problema dei servizi da rendere ai cittadini e della ricollocazione di ben 20.000 (20.000, lo si sottolinea) lavoratori nessuno se ne debba fare carico.

Come è possibile che si consenta, senza alcun controllo e coordinamento preventivo, che ciascun ente agisca come meglio creda e, soprattutto, in evidente aggiramento dei commi 424 e 425? Come è possibile che ciò avvenga in presenza, per altro, della clausola di nullità di ogni assunzione che sia effettuata in violazione di quei commi? Come è possibile che i pareri della Corte dei conti non abbiano nemmeno lontanamente affrontato e risolto la questione della potenziale (diremmo, in realtà, certa) nullità delle “mobilità neutre”, per approfondire la loro argomentazione, che rimane monca dell’elemento più importante? Come è possibile che la magistratura contabile non abbia nemmeno pensato di concordare con la Funzione Pubblica un modo di vedere comune? Come è possibile che il parere della Sezione Lombardia addirittura corregga la circolare 1/2015, statuendo che il divieto di attivare le mobilità da esso enunciato sia limitato alle sole mobilità “non neutre”? Ma, quali sarebbero le mobilità “non neutre”?

Guardando ai contenuti dei pareri della magistratura contabile, si resta tanto più perplessi approfondendone spunti ed argomentazioni.

La Sezione Sicilia, intanto, enuncia un dato di partenza semplicemente falso e cioè che la legge 190/2014 sarebbe finalizzata all’attuazione della legge 56/2014. Spiace constatare che evidentemente la Sezione conosce poco la legge Delrio. Se davvero la si fosse attuata, infatti, non si sarebbero innescati i problemi scatenati dalla legge 190/2014 che, lungi dall’attuare la Delrio, si pone con essa in totale contrasto. Infatti, la legge 56/2014 all’articolo 1, commi8 92 e 96, lettera a), considera il riordino delle funzioni come una sorta di cessione di ramo d’azienda: le funzioni non fondamentali avrebbero dovuto essere cedute dalle province agli enti destinatari (regioni o comuni) con tutte le dotazioni finanziarie (entrata e spesa), di personale strumentali e patrimoniali, in applicazione dell’articolo 119 della Costituzione. I dipendenti delle province non sarebbero stati in sovrannumero, non si sarebbe nemmeno posto il problema dell’eventuale licenziamento ed avrebbero seguito, come sarebbe logico, le funzioni per assicurare che esse venissero svolte con medesime dotazioni ed expertise anche negli enti destinatari.

La legge 190/2014 smantella totalmente tutto questo, perché con lo “scippo” a regime di 3 miliardi alla spesa corrente delle province (che si somma a precedenti imposizioni per circa 1,630 miliardi da parte dello Stato e minori trasferimenti per 1,2 miliardi da parte delle regioni), non consente la “cessione di ramo d’azienda”. La legge 190/2014, infatti, dà il destro alla circolare 1/2015 per esplicitare che avverranno certamente delle mobilità di personale provinciale, totalmente slegate dal riordino delle funzioni.

Quindi, come si dimostra, la legge 190/2014 non attua nulla, anzi, si pone in contrasto con la riforma delle province.

E’ evidente, però, che se un interprete, per quanto autorevole come la Corte dei conti, parte da un presupposto sbagliato, anche le conclusioni cui giunge saranno sbagliate.

La Sezione Sicilia nel ritenere ammissibile la “mobilità neutra”, non solo parte da un presupposto erroneo, ma si mette sulla lunghezza d’onda dei comuni, tendente a trovare un sistema per aggirare il blocco delle assunzioni. Infatti, il parere risponde alla domanda espressa se vi sia la possibilità di agire “in deroga” al comma 424. E, secondo la Corte dei conti, evidentemente sì: la “deroga” sarebbe, appunto, la “mobilità neutra”.

Ora, c’è da chiedersi: ma, lo scopo della funzione di controllo collaborativo della magistratura contabile è fornire indicazioni su come applicare correttamente le leggi, oppure su come derogarle? Non dovrebbe essere ben noto, alla Corte dei conti, che le “deroghe” alla legge sono ammesse solo e nella misura in cui è la stessa legge a consentirle e disciplinarle, in via espressa? C’è da chiedersi come sia stato possibile considerare ammissibile una richiesta di parere volta all’evidenziazione del sistema per derogare ad una norma, che sanziona le proprie violazioni con la nullità, quando la Corte dei conti è estremamente rigorosa nel considerare inammissibili richieste di pareri spesso estremamente interessanti, letteralmente per cavilli sulla legittimazione attiva di chi sottoscrive le istanze. E’ davvero curioso che si possa essere dato seguito ad un quesito teso a verificare non come si attui una norma, ma come la si possa derogare.

Al di là del discutibilissimo intervento della Sezione Sicilia (la Sezione Lombardia ha agito sulla base di un quesito formalmente posto in altro modo, ma sostanzialmente pur sempre inteso a verificare come aggirare il congelamento delle assunzioni) sul piano dell’ammissibilità del quesito, è, comunque chiaro che il parere sulla legittimità di porre in essere tutt’ora e nonostante la legge 190/2014 le “mobilità neutre” è erroneo e da rigettare, proprio in quanto si crea, senza che la legge lo consenta, una deroga alla legge.

L’articolo 1,comma 424, della legge 190/2014 è un sistema chiuso e conchiuso: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”. La nullità ivi prevista, investe le assunzioni, tutte le assunzioni, effettuate in violazione del comma. Cioè, si tratta di qualsiasi assunzione effettuata al di fuori della procedura ivi descritta e rivolta a destinatari diversi da quelli ivi indicati.

La “neutralità” della mobilità è un interessante argomento dottrinale, in realtà figlio del sistema giuridico a dir poco farraginoso esistente in Italia ed, in particolare, è un’eredità dei tetti alle assunzioni che da anni incidono l’organizzazione pubblica. Si tratta di un’argomentazione di natura esclusivamente finanziaria, finalizzata ad evidenziare che, pur in presenza di limiti di varia natura alle assunzioni, le amministrazioni pubbliche possono, tuttavia, assumere personale, laddove ciò non comporti la crescita della spesa pubblica corrente destinata al personale. La mobilità, dunque, è ammissibile (entro il tetto massimo della spesa ammesso dal comma 557 della legge 296/2006) perché appunto non comporta nuovi ingressi nei ruoli pubblici considerati nel loro complesso e, dunque, nuovi esborsi. Infatti, la mobilità neutra è ammessa solo tra enti vicendevolmente soggetti a restrizioni delle assunzioni, in modo che l’ente di provenienza del dipendente in mobilità non possa considerare la sua fuoriuscita come cessazione, sostituibile con un concorso pubblico e, quindi, con nuova spesa.

Ma, nel caso di specie, la neutralità non ha alcun rilievo per superare la declaratoria di nullità disposta dal comma 494, che non ha alcuna finalità finanziaria, ma solo sostanziale: congela le assunzioni, qualsiasi ne sia la fonte, per favorire la ricollocazione.

Si tratta, come ammette ed enuncia espressamente la Sezione Lombardia, di una lex specialis, tanto da avere anche durata limitata a soli due anni. Ma, poiché è una legge speciale, allora tutti gli istituti giuridici con essa non compatibili, non possono che considerasi in contrasto e, dunque, in violazione di essa. Né possono essere interpretati alla luce del diritto “ordinario”, derogato, esso sì e davvero, dalla legge speciale. Suona, infatti, davvero anacronistico il richiamo contenuto nel parere della Sezione Sicilia ad una circolare della Funzione Pubblica del 2008 ed al parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 59/2010, sul tema della neutralità della mobilità: atti espressi ed emanati nell’ambito di un regime normativo totalmente diverso da quello temporaneamente introdotto e regolato dalla legge 190/2014.

E’ piuttosto clamorosa l’assenza, già richiamata sopra, di qualsivoglia considerazione da parte della Corte dei conti sulla clausola di nullità di ogni assunzione diversa da quella ammessa dai commi 424 e 425.

In effetti, la questione interpretativa, sempre interessante ed utile in sé, nel caso di specie, dovrebbe cedere il passo alla valutazione degli effetti potenziali che ogni lettura “derogatoria” del comma 424 comporta. Prima di esprimere valutazioni comunque incompatibili col diritto speciale introdotto dalla legge 190/2014, sarebbe il caso di verificare l’impatto anche solo potenziale dell’avviso che si intende esprimere.

E’ evidente che i pareri della Corte dei conti, se seguiti, espongono comunque gli enti al rischio della nullità delle loro assunzioni, rischio assolutamente non escluso da un atto, il parere, non dotato del potere di incidere sulla nullità ex lege, sì da escluderla. Il rischio è gravissimo. Gli enti potrebbero vedersi dichiarate nulle le assunzioni, anche tra anni e un certo numero di persone potrebbe restare senza lavoro, irrimediabilmente, a causa di letture fin troppo disinvolte di una norma la cui “ratio”, complessa quanto si vuole, non si sposa di certo con una piena libertà di assumere.

I pareri della Corte dei conti potranno, forse, allora, servire ad escludere la colpa grave in capo ai funzionari che abbiano dato corso alle assunzioni poi dichiarate nulle; ma non possono fornire argomento ad un giudice per escludere la nullità delle assunzioni stesse o per scongiurare il pericolo di richieste di risarcimento danni sia da parte del dipendente provinciale in sovrannumero ennesimo, rimasto senza lavoro a causa dell’utilizzo disinvolto della “mobilità neutra”, sia dell’eventuale lavoratore assunto con “mobilità neutra”, restato disoccupato a causa della dichiarazione di nullità del contratto.

Insomma, i pareri della Corte dei conti sembrano decisamente espressi con eccessiva leggerezza e non sufficiente focalizzazione sul tema affrontato.

O, all’opposto, potrebbero essere proprio caratterizzati da una vera e propria, grave, sottovalutazione degli effetti deflagranti. La Sezione Sicilia, infatti, sembra in parte consapevole di quanto la “mobilità neutra” possa influenzare negativamente la buona riuscita del difficilissimo processo innescato dalla legge 190/2014, quando afferma: “l’operatività della mobilità neutra, ancor prima che si avvii la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario, potrebbe concretamente condizionare la successiva sistemazione del personale già in servizio presso gli enti provinciali impedendo l’inserimento dei predetti presso gli enti territorialmente più prossimo agli enti disciolti”. Ma, se così stanno le cose e così sono percepite dalla Corte dei conti, tale semplice constatazione sarebbe di per sé ragione evidente e sufficiente per comprendere che è esattamente questo motivo (insieme ad altri) che rende la “mobilità neutra” incompatibile con l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 e, dunque, consiste in una sua violazione che porta irrimediabilmente verso la sua nullità!

Non è chiaro che prima di sbloccare concorsi e mobilità neutre, occorre ricollocare i soprannumerari? Non è chiaro che la legge 190/2014 è una norma speciale, prevalente su quelle generali? Non è chiaro che non vale a nulla poggiare le interpretazioni su circolari o pareri non adeguati al regime speciale?

L’aspetto ancora meno convincente, poi, si reperisce nel parere della Sezione Lombardia, nella parte ove si afferma che “nell’ente in uscita, la provincia, infatti, vi è una correlata riduzione dei posti in organico e ciò esclude che tale mobilità possa essere considerata finanziariamente neutra”.

In sostanza, dunque, la Sezione Lombardia:

  1. a) ritiene ammissibile la mobilità neutra, pur essendo essa al di fuori del perimetro del comma 424 e, come ammette la Sezione Sicilia, ostacolo al corretto dipanarsi della ricollocazione dei soprannumerari;

  2. b) sostiene che i dipendenti provinciali in sovrannumero non potrebbero nemmeno partecipare alle mobilità “neutre”, nel tentativo di avere una chance in più, laddove le mobilità neutre ovviamente pregiudicano la loro posizione e il percorso di ricollocazione (per altro di durata di soli 24 mesi).


Insomma, la Sezione Lombardia giunge ad un’interpretazione della legge 190/2014 davvero aberrante: invece di evincere il favor verso la ricollocazione dei dipendenti soprannumerari, considera possibile una forma di mobilità che è un evidente ostacolo alla ricollocazione e ritiene esistere addirittura un disfavore per i dipendenti provinciali soprannumerari, considerati non in possesso dei requisiti per una mobilità neutra.

In questo modo, la Sezione distorce totalmente la ratio della legge 190/2014 e commette anche un errore clamoroso. Il fine della legge 190/2014 non è affatto, come afferma il parere, il solo risparmio di risorse pubbliche, ma anche e prevalentemente quello della ricollocazione del personale provinciale. Tanto da congelare le assunzioni. In ogni caso, le province sono eccome soggette a restrizioni, per più ragioni: perché soggette al patto di stabilità, ai tetti di spesa di personale e persino ad un totale ed assoluto divieto di assumere. Proprio perchè non possono assolutamente sostituire con nuove assunzioni il personale che va in mobilità verso altri enti, tali mobilità sono totalmente neutre, in piena coerenza con l’articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, pure richiamato dalla Sezione Lombardia come norma di rafforzamento della neutralità della mobilità!

Se fossero non affette da nullità (cosa che non è) le procedure di mobilità neutra, non solo potrebbero certamente partecipare i dipendenti in sovrannumero delle province, ma addirittura non potrebbero non avere agli occhi del giudice del lavoro evidente priorità rispetto ad ogni altro dipendente, visto che la mobilità per i dipendenti provinciali è finalizzata ad evitare il loro licenziamento, cosa che non è per qualsiasi altro dipendente non provinciale in sovrannumero.

Ragioniamo, adesso, al contrario. Esiste probabilità che assunzioni attente e rispettose del comma 424 risultino nulle? Nessuna. Esiste, invece, la probabilità che assunzioni fuori dal perimetro del comma 424, anche mediante mobilità, siano inficiate da nullità ed esposte a ricorsi da parte di dipendenti provinciali in sovrannumero eventualmente non ricollocati? Sì, certo e sono molte.

Resta da risolvere il problema della ratio del comma 424 che considera le mobilità dei dipendenti in sovrannumero come “onerosa” e da finanziare attraverso le risorse provenienti dal turn over.

Si tratta in realtà di un “autofinanziamento” dell’assunzione in mobilità, derivante proprio dall’impossibilità di applicare l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, proprio perché reso inapplicabile dalla legge 190/2014 (a conferma dell’abbaglio preso dalla Sezione Sicilia).

Dunque, perché v’è la previsione normativa di “spesare” le mobilità dei dipendenti soprannumerari con le risorse del turn over? La risposta è semplice. Le assunzioni ex comma 424 non si computano ai fini del tetto di spesa disposto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; questo potrebbe comportare l’accrescimento a dismisura della dotazione organica di un ente, che “faccia man bassa” di dipendenti provinciale. La previsione che le assunzioni per mobilità ex comma 424 sia da contenere entro le risorse del turn over, scongiura il pericolo di un accrescimento delle dotazioni e dei relativi costi, e fa sì che le amministrazioni assumano sempre e solo entro la dotazione organica.

Dunque, il riferimento del comma 424 al turn over non è dovuto alla necessità di differenziare la mobilità ivi prevista dalla “mobilità neutra” per tenere questa in vita; lo scopo è, invece, disporre un un’unica fattispecie di mobilità ammessa nel biennio 2015-2016, finanziata dal turn over, perché non si superino le dotazioni organiche.

Il Ministro Madia ha confermato in un’intervista a Il Foglio che nel 2015 e 2015 le assunzioni in tutte le pubbliche amministrazioni sono bloccate. Evidentemente, a Palazzo Vidoni sta sfuggendo la cosa di mano, visto che la Corte dei conti la pensa esattamente al contrario.

L’unico sistema per conciliare le inconciliabili disposizioni della legge e gli intenti del Governo con le interpretazioni piuttosto ardite della magistratura contabile è ammettere, allora, che il sistema di mobilità guidato dalla piattaforma telematica di cui parla la circolare 1/2015 imporrà agli enti locali (e alle altre amministrazioni) di assumere i dipendenti provinciali in soprannumero, nonostante gli enti stessi mediante la mobilità “neutra” abbiano fatto fronte ai propri fabbisogni. Ma, si capisce bene che nessun’amministrazione accetterebbe simile imposizione.

Sperare in un pronto intervento del legislatore che chiarisca una volta e per sempre la questione è d’obbligo, anche per determinare definitivamente se compito della Corte dei conti è occuparsi di derogare alle leggi, oppure applicarle. Immaginare che questo avvenga davvero o, comunque, in tempi utili è difficile.

#province #Gattopardi della #stampa italiana assurda inchiesta de L'Espresso

gattopardo espesso

L’inchiesta de L’Espresso sulle province poteva essere l’occasione per svelare, finalmente, agli occhi del grosso pubblico il disastro totale della riforma delle province attivato dalla legge Delrio e completato (e complicato) dalla legge 190/2014.

Si è trattato, invece, di un’occasione mancata. L’inchiesta, infatti, non può sottrarsi al dovere di informare e fornire i dati sulla folle Caporetto di una riforma devastante. Ma, li chiude e quasi nasconde all’interno di altri contenuti, che sviano totalmente l’attenzione. A partire, ovviamente, dal titolo dell’inchiesta “Gattopardi di provincia” e relativo occhiello “Politici e dipendenti inchiodati a poltrone e privilegi. Da Monza a Vibo Valentia, il viaggio in Italia di Fabrizio Gatti svela come continua il grande spreco nell’ente abolito solo sulla carta”.

Solo gli elementi del titolo dell’inchiesta meriterebbero che ci si soffermasse molto. “Gattopardi”? In che senso? Il titolo, ma anche il taglio dell’inchiesta appare teso a fornire al lettore la sensazione che nonostante siano state “virtuosamente” abolite, le province si abbarbichino a qualsiasi pretesto pur di restare in vita e continuare a sprecare allegramente.

Diamo uno scoop a L’Espresso, allora. C’è un fatto, clamoroso, che evidentemente è sfuggito al settimanale: le province non sono state per nulla abolite.

Invitiamo, cortesemente, redazione, autore dell’inchiesta e direttore del settimanale a leggere con attenzione la legge Delrio, la legge 56/2014, oppure la legge di stabilità 190/2014, per verificare se in esse esista una sola norma che disponga che le province sono abolite. Facilitiamo loro il compito: non esiste.

Dunque, la parte dell’occhiello in cui si afferma che l’ente è “abolito solo sulla carta” è semplicemente falsa, perché l’ente non è abolito, nemmeno sulla carta. E ciò non avverrà nemmeno con la riforma della Costituzione, che si limiterà ad eliminare la parola “province” dal testo, ma gli enti scaturenti dalla devastante riforma resteranno, con diverse funzioni e altro nome, ma resteranno.

Torniamo al “Gattopardo”, definizione che dà l’idea di un indolente trascinamento verso un mondo che cambia, opponendo resistenza passiva, nella convinzione che occorra che tutto cambi, perché tutto resti come prima. Poniamo a L’Espresso una domanda: ma, chi è il “Gattopardo”? Chi ha fatto la riforma? Le province? Oppure, Governo e Parlamento?

Le province col gattopardismo non c’entrano nulla. Dovrebbe essere perfettamente chiaro che gli enti province sono il bersaglio della riforma, non il motore. E che non stanno opponendo, anche perché prive di qualsiasi strumento, alcuna resistenza. Se ancora vi sono e se ancora la riforma non ha preso piede, le responsabilità sono del Governo, il vero e unico Gattopardo protagonista di una delle riforme più sbagliate e mal congegnate della storia.

Resta, poi, da comprendere quali sarebbero i privilegi e le poltrone alle quali resterebbero inchiodati politici, dipendenti e dirigenti.

Leggendo l’articolata inchiesta di Fabrizio Gatti, dei dirigenti provinciali nemmeno si parla. Vabbè: un articolo “a sensazione” per fare grancassa va bene, ma almeno la parolina “dirigenti” nel corpo dell’articolo la si poteva inserire.

Vediamo, allora, cosa risulta dall’inchiesta, rispetto ai politici inchiodati. In effetti, nel corpo dell’articolo se ne parla. Leggiamo: è la storia di Fabrizio Sala (il cui cognome, non si sa perché, dovrebbe apparire a prima vista un equivoco con Salina… mah). Cosa c’è di clamorosamente gattopardesco nella vicenda di costui? Sentite sentite: era assessore della provincia di Monza e Brianza e nel 2013 se n’è andato per andare a fare l’assessore, ora, in regione Lombardia.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: e allora? Cosa c’entra con le province, col Gattopardo, con la riforma, la normalissima vicenda di un politico che cerca di far carriera, saltando da un ente all’altro? O si vuol lasciar credere che l’ingresso in regione Lombardia di un assessore ex provinciale sia frutto di un imperscrutabile “gomblotto” delle potenti, ma oscure, forze provinciali, che per metempsicosi si reincarnano nei poteri delle regioni?

Che si tratti di una vicenda normalissima nella carriera dei politici lo attesta la circostanza che si è ripetuta moltissime volte: persino l’ex presidente dell’Unione delle Province Italiane (Upi) Antonio Saitta, da presidente della Provincia di Torino e primo critico della devastazione apportata al sistema dalla riforma Delrio, oggi si trova assessore alla sanità della regione Piemonte. Dunque? Il Gattopardo chi è? Saitta, la regione Piemonte, o la provincia? Vallo a capire.

Insomma, di gattopardismo dei politici, francamente non si vede dove ve sia. Una cosa, invece, rispetto alla politica è chiara: la legge Delrio, senza aver affatto abolito le province, ha, invece, abolito il voto democratico del corpo elettorale. E’ noto, infatti, che le province, non abolite per nulla, adesso sono enti con rappresentanza di secondo grado, sicchè i presidenti ed i consiglieri provinciali (non ci sono più gli assessori), sono eletti dai consiglieri comunali ed i sindaci dei comuni del territorio. Una sorta di sperimentazione in vitro della grande privazione dell’espressione democratica del voto, che avverrà in grande stile e con molto maggiore peso grazie alla riforma del Senato. Si ha, comunque, allora, la netta sensazione che il Gattopardo, per gli effetti della riforma elettorale delle province, siano i partiti, lasciati liberi di incidere attraverso gli ordini delle loro segreterie nel decidere quali presidenti di provincia e consiglieri nominare, ed i comuni, che hanno acquistato una rilevante capacità di influenza nei confronti delle province.

Vabbè, si dirà. E’ giusto che siano i comuni a guidare le province. I comuni sì che sono virtuosi e vicini alla popolazione. Spiega l’inchiesta de L’Espresso, infatti, che le province hanno tantissimi debiti fuori bilancio! Meglio, allora, che siano amministrazioni virtuose come i comuni a gestirle.

Peccato, però, che l’inchiesta de L’Espresso, mentre riporta i dati sui debiti fuori bilancio delle province, ometta quelli, interessantissimi, dei comuni.

Ma, noi, che siamo un po’ pignoli, li riportiamo, traendoli dalla medesima fonte, cioè la deliberazione della Corte dei conti, Sezione per le Autonomie Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonome 29/sezaut/2014/frg, relativamente all’anno 2013:

  • - debiti fuori bilancio dichiarati da 75 province: 130,347 milioni;

  • - debiti fuori bilancio dichiarati da 1951 comuni: 697,851 milioni.


Ops! I debiti fuori bilancio dei comuni, gli enti che hanno preso in mano le redini delle province, sono molto superiori a quelli delle province.

Non stiamo a sottilizzare. Vorrà dire che le province dovranno essere messe a bada per l’ammontare complessivo del loro debito, altissimo: secondo fonti di Bankitalia, elaborate dall’Upi, nel 2013 era di 8,452 miliardi. Chissà quanto più basso sarà stato il debito dei comuni, no? Vediamo, sempre dalla stessa fonte: 47,292 miliardi. Ops! I debiti dei comuni sono molto maggiori di quelli delle province. E il debito delle regioni? 36,577 miliardi; e quello di altri enti, in particolare la sanità? 15,289 miliardi. E quello dello Stato, autore della riforma delle province? 2.067 miliardi.

Anche guardando ai crudi numeri, non sembra affatto che le province costituiscano il reale problema della finanza pubblica. Né lascia molto tranquilli la circostanza che l’eventuale messa a freno dei loro “sprechi” sia assegnata ad enti che sprecano molto, ma molto di più…

Ovviamente, questi dati nell’inchiesta de L’Espresso non sono riportati. Eppure, come detto, Fabrizio Gatti non poteva sottrarsi dal fornire uno squarcio di verità. In poche righe, soffocate tra testa e coda dell’articolo, parla di “strangolamento a mani nude delle Province”, riferendosi all’incredibile ed insostenibile serie di “tagli” apportati al comparto in pochissimi anni. E l’inchiesta riporta i dati: “2,9 miliardi già persi dal 2009, via un altro miliardo nel 2015, via due miliardi nel 2016, via tre miliardi nel 2017”. Un comparto che nel 2011 aveva una spesa complessiva di 12 miliardi circa, si ritrova nel 2014 con una spesa di 9,5 miliardi, destinata a ridursi a 6,5 miliardi nel 2017. Una riduzione praticamente del 50%, mai imposta a nessun altro comparto. La spesa pubblica dello Stato (fonti dati Siope elaborati da Upi) nel 2013 ammontava a 481,454 miliardi di euro. Una riduzione del 50% di questa spesa avrebbe portato l’Italia certamente fuori dalla crisi molto tempo fa. Da notare che questa spesa dello Stato è aumentata di circa 100 miliardi dal 2012. Allora, chi è il Gattopardo? Chi amministra lo Stato, continuando ad accrescerne la spesa a dismisura? Oppure, le province, falcidiate da una serie di interventi finanziari che le stanno annichilendo, impedendo loro anche di erogare i servizi ai cittadini, vere vittime dell’insensatezza delle riforme? Già nel 2015, infatti, le province dovranno fare i conti con una riduzione drastica della capacità di spesa, ma, come riporta l’inchiesta de L’Espresso “A parità di servizi, però, e quindi di costi: strade (piene di voragini), manutenzione e riscaldamento nelle scuole (al minimo), trasporti (ridotti), assistenza ai disabili (quasi inesistente), stipendi (in ritardo)”.

E tutto questo, per una riforma che, riportiamo sempre le considerazioni dell’inchiesta, “alla fine inciderà soltanto sull'1,26 per cento della spesa pubblica nazionale: dieci miliardi da ridurre a meno della metà. Il grosso, 562 miliardi destinati all'amministrazione centrale e 163 miliardi alle Regioni, non verrà toccato. Resteranno compensi e vitalizi da favola a parlamentari, segretarii sottosegretari e deputati regioni”.

Verissimo. Ma, allora, dov’è che si annida il Gattopardo? Nelle province, realmente investite dall’ondata di piena di una riforma solo populista e dagli effetti finanziari pressoché nulli per le risorse pubbliche. Oppure in Stato e regioni, la cui spesa resta sempre crescente, con privilegi a loro volta crescenti (sarà l’aria delle tutele crescenti del Jobs Act), che troveranno la sublimazione in un Senato di nominati, del quale entreranno a far parte trionfalmente proprio le regioni ed i comuni, dalla discutibilissima virtù finanziaria (e non solo), come visto sopra?

C’è, poi, l’ultimo, ma non ultimo, elemento del titolo ed occhiello dell’inchiesta: quello dei “dipendenti inchiodati alle poltrone”.

Sembra, oggettivamente (non ce ne vogliano a L’Espresso) una vera e propria presa per i fondelli nei confronti di migliaia di persone.

Inchiodati? Vediamo un po’. Giovedì 5 marzo, il giorno prima della pubblicazione dell’inchiesta de L’Espresso, il quotidiano Il Foglio dà alle stampe un’intervista al Ministro Maria Anna Madia. Si legge, nell’articolo: “già entro la fine di marzo si manifesterà "una sfida non da poco" per l'esecutivo. "Le province dovranno comunicarci gli esuberi che dipendono dal superamento delle province stesse. Sui 39 mila dipendenti provinciali complessivi, sono circa 19 mila quelli necessari alle funzioni che restano di competenza delle province dopo la Legge Deirio - dice Madia - Ci siamo impegnati a ricollocare, in prospettiva, tutti gli altri, fino a 20 mila persone, anche se alcuni di loro per esempio andranno semplicemente in pensione". I 20 mila non saranno licenziati, ha garantito l'esecutivo ("anche per questo nell'ultima Legge di stabilità abbiamo bloccato tutte le assunzioni nella Pa per due anni"), ma dovranno accettare di essere spostati ad altre amministrazioni. "Collaborando con il ministero della Giustizia, per esempio, abbiamo preparato un bando per circa 1.000 ufficiali giudiziari che andranno a rafforzare gli organici lì dove ci sono carenze. Ciò non toglie che siamo di fronte alla più grande operazione di mobilità della storia repubblicana. E' nella filosofia della riforma: il dipendente pubblico non può essere considerato 'proprietà privata' di questa o quell'altra amministrazione”.

Nonostante questa intervista al Ministro Madia sia piuttosto piena di semplificazioni, il dato è comunque vero: 20.000 dipendenti delle province, per effetto della sgangherata riforma in atto, dovranno essere trasferiti e in fretta, entro 2 anni, perché altrimenti perderanno il lavoro. Parlare di dipendenti “inchiodati” appare, francamente, di discutibile gusto.

La stessa inchiesta de L’Espresso riporta queste cifre. Non si capisce, allora, da dove possa trarsi la sensazione che vi sia personale “inchiodato” nei suoi privilegi; mentre, forte è la sensazione che l’occhiello utilizzi questa metafora, per richiamare lettori e suscitare inviti a ripetizione nelle trasmissioni di approfondimento: infatti, il direttore de L’Espresso era ospite nella trasmissione Ottoemezzo su La7 il giorno stesso dell’uscita dell’inchiesta.

I 20.000 dipendenti provinciali rischiano molto seriamente di restare senza lavoro, come del resto dispone in maniera chiarissima la legge 190/2014. Né il Governo sta facendo nulla, contrariamente a quanto affermano i suoi esponenti, per gestire in maniera ordinata i trasferimenti. Il 28 febbraio proprio il Ministro Madia avrebbe dovuto approvare un decreto per stabilire i criteri dei trasferimenti: non si è visto. Nell’intervista de Il Foglio, sempre il Ministro Madia afferma che per facilitar la ricollocazione dei 20.000 provinciali “abbiamo bloccato tutte le assunzioni nella Pa per due anni”. Nelle stesse ore in cui il Ministro dichiarava questo, appunto violava il termine per l’essenziale decreto sui trasferimenti; l’Agenzia delle entrate bandiva un concorso pubblico (con buona pace delle assunzioni bloccate) per 892 funzionari; il Ministero della giustizia correggeva il proprio bando di mobilità per 1031 posti, ma senza prevedere alcuna priorità per i dipendenti provinciali in soprannumero; le migliaia di amministrazioni continuano ad assumere come vogliono e credono, forti, ora, anche di pronunce più che discutibili della Corte dei conti, che, in totale contrasto con la circolare 1/2015 sempre della Funzione Pubblica, ritengono ancora possibile la mobilità dei dipendenti pubblici tra enti, non riguardante i dipendenti provinciali. Il tutto, mina totalmente l’efficiacia e l’attuabilità della riforma, lascia a carico delle province il costo di dipendenti che non sarà per nulla facile, né trasferire, né lasciare al lavoro.

Le province non hanno alcun interesse a che tutto cambi, perché tutto resti come prima. Per loro, le province, tutto è cambiato. I bilanci sono stati devastati dalle leggi e non possono sostenere né la spesa per i servizi, né quella per il personale. Il comparto avrebbe tutto l’interesse alla velocissima realizzazione della riforma.

L’inchiesta de L’Espresso evidenzia come sia paradossale che a Roma vi siano tantissime centrali operative di forze di polizia, tra cui quella della provincia (pardon, città metropolitana, oggi). Ma, cosa sarebbe costato al Governo ed al Parlamento disporre, subito, hic et nunc, il trasferimento dei 3000 agenti di polizia provinciale ad una qualsiasi forza di polizia? 3000 dipendenti in meno da ricollocare, una razionalizzazione organizzativa immediata, 100 milioni di spesa per personale in meno per le province. E perché si continua ancora con lo stillicidio sull’Agenzia nazionale per l’occupazione? 7.500 dipendenti delle province avrebbero potuto essere immediatamente trasferiti al nuovo organo di gestione delle politiche del lavoro, altri 7.500 dipendenti in meno da ricollocare e 300 milioni circa risparmiati per le province. Ma, dell’agenzia si parla solo sulla carta nella legge 183/2014 e perché veda la luce occorrerà forse aspettare prima la riforma della Costituzione. Insomma difficile vederla in opera prima della fine del 2016. Eppure, Governo e Parlamento potevano decidere hic et nunc di mantenere le funzioni legate alle politiche del lavoro in capo alle province solo in via transitoria, accollandosi intanto la connessa spesa, visto che lo Stato già dal 2015 preleva forzosamente dalle province il miliardo di cui si è parlato prima. Miliardo che, si badi, non è un taglio: lo Stato non ha nulla da tagliare alle province, perché dal 2013 non versa loro nemmeno un centesimo. Per cui, non taglia, ma chiede soldi: 1 miliardo nel 2015, 2 nel 2016, 3 nel 2017.

Parlare di dipendenti privilegiati fa sempre molto gioco e comodo alla stampa generalista, perché è un modo sicuro per incrementare numero di lettori e di commenti agli articoli.

L’inchiesta, dunque, sui gattopardi (che, si spera aver dimostrato non sono per nulla le province) ha finito per spostare l’attenzione, allora, sui “dipendenti privilegiati”, anche qui, con un’operazione davvero spiacevole: quella, cioè, di prendere comportamenti esecrabili di alcune persone, per farli assurgere a paradigma generale. Se quei dipendenti della provincia di Napoli, quel custode della scuola di Monza, quei dipendenti della provincia di Isernia si comportano così, vuol dire che tutti i dipendenti provinciali sono fannulloni, che rubano lo stipendio ed il pane agli altri cittadini italiani, depredati da questa congerie di raccomandati.

Infatti, basta andare sulla pagina web de L’Espresso e leggere i commenti che si sono scatenati. Ovviamente, c’è il salto logico: da mandare al rogo non sono solo i dipendenti delle province (loro, magari, per primi), ma tutti i dipendenti pubblici nel loro complesso.

E’ un sistema troppo facile per accaparrarsi lettori. Lo utilizzano da anni i modelli di inchieste di tale genere, Stella e Rizzo, per altro segnalatisi negli anni proprio per aver gettato benzina sul fuoco della campagna anti province, quella che sta portando al risibile risultato della strozzatura a mani nude di enti che valgono poco più dell’1% della spesa pubblica, di cui parla l’inchiesta de L’Espresso.

Alla fine, la sensazione nettissima è che il vero Gattopardo sia la stampa italiana. Da anni non fa altro che seguire l’onda e rafforzare la campagna anti-province. Fino a pochi mesi fa, tutti i giornali, senza alcuna eccezione, erano con Delrio. Nessuno ha mai evidenziato, come era già da subito possibile e doveroso, i danni organizzativi derivanti dalla riforma, gli effetti perversi, i risparmi risibili, che ne sarebbero conseguiti.

L’Espresso accompagna l’inchiesta di Gatti con un breve articolo “Conto alla rovescia per gli esuberi”, che certifica il disastro della riforma: “La disposizione della legge di riforma 56/14 completamente attuata riguarda soltanto il cambio degli organi politici: i presidenti di Provincia sono oggi i sindaci di uno dei Comuni del territorio, le giunte sono state cancellate, i consigli provinciali sono stati rieletti dagli amministratori comunali ed è stata insediata l'assemblea dei sindaci. «Una valida alternativa a questa riforma», spiega Giuseppe Coduto del centro studi internazionali Edimas, «sarebbe stata la trasformazione delle Province in uffici territoriali delle regioni». Il rischio invece è che i consorzi di Comuni, nella necessità di sostituirsi alla soppressione delle province per garantirne i servizi, moltiplichino i centri di spesa, anziché ridurli”.

Chi scrive, lo aveva già affermato, nel 2012, ben 3 anni fa, sulle pagine de La Voce Info, nell’articolo “Se le regioni inglobano le province, ove si legge: “Saltato il livello provinciale, sia l’articolo 118 della Costituzione che disciplina la sussidiarietà verticale, sia valutazioni di maggiore efficacia della redistribuzione delle competenze, sia, soprattutto, la caratteristica di funzioni di “area vasta” delle competenze sottratte alle province, avrebbero dovuto consigliare di individuare nelle Regioni e non nei comuni gli enti destinati a succedere nell’esercizio delle funzioni dismesse delle province.

La scelta di sminuzzare e polverizzare le funzioni provinciali (come scuola, edilizia scolastica, formazione, lavoro, programmazione territoriale) tra i comuni appare perdente, e in contraddizione con la decisione, adottata dal medesimo decreto, di accorpare gli uffici giudiziari e dei piccoli comuni. Per perseguire economie di scala, è sempre consigliabile aggregare e non diluire”.

Ma, la stampa-Gattopardo per anni si è totalmente disinteressata del problema e delle conseguenze di una riforma delle province che poteva benissimo essere realizzata, tuttavia, con metodi, sistemi attuativi, tempi e risorse adeguati ed utili ad una sua buona riuscita e non allo smacco che sta vivendo.

Ma, alla stampa-Gattopardo, che segue troppo spesso veline, onda e pancia, fa comodo tutto. Fa comodo osannare una riforma dannosa come quella delle province, per ingraziarsi il Governo e sventolare al popolo la bandiera della lotta agli sprechi. Ma, allo stesso tempo, fa anche comodo che la riforma, destinata al fallimento, appunto fallisca, così da poter, poi, sbizzarrirsi in inchieste come quella de L’Espresso, che, con ritardo perfettamente sincronizzato, si accorge che la riforma fa acqua da tutte le parti, condendo però la cronaca della disfatta con elementi di populismo, per non dispiacere comunque ai manovratori e, soprattutto, non distaccarsi troppo dalla richiesta del popolo, che ha voglia di dare addosso ai dipendenti pubblici e che se i 20.000 saranno alla fine licenziati, scenderà in piazza a festeggiare e gioire.

Tutto questo era facilmente prevedibile e si è puntualmente verificato. Quanto vogliamo scommettere che ora, per qualche tempo, si attiverà l’onda delle inchieste sulle province?

Ultime considerazioni. I comportamenti dei dipendenti descritti dall’inchiesta de L’Espresso sono gravissimi e vanno condannati, senza alcuna riserva. Ciò, anche a prescindere dalla circostanza che la sede di Napoli dove si descrive la presenza di due dipendenti che dormono ed uno che guarda i cartoni possa non essere della provincia (città metropolitana), bensì del comune.

Tuttavia, le responsabilità individuali ed organizzative restano degli individui che vìolano i loro doveri e delle singole organizzazioni che non vigilano.

L’inchiesta irride alla “sala Odevaine” nella provincia di Roma. Ma, Odevaine è entrato a far parte della pubblica amministrazione come dirigente entrando dal portone principale del Comune di Roma, chiamato con tutti gli onori dall’allora sindaco Veltroni, come dirigente “di fiducia” (molto ben ripagata). E scandali come Mose o Mafia Capitale, per non citarne altri, o dissesti come quelli di Alessandria o Parma, si sono verificati in comuni, non in province. E l’assenteismo di massa dei vigili urbani si è verificato a Roma, nel Comune di Roma, non presso la provincia.

Eventi come questi, non hanno fin qui indotto a ritenere che dovessero essere aboliti i comuni, anche se gli scandali dei rimborsi elettorali presso le regioni da qualche tempo suscitano le ire abolizioniste di chi semplicisticamente pensa che i problemi si risolvano non amministrando bene, ma abolendo. Come se negli Usa, dopo il caso Watergate ed il coinvolgimento del Presidente Nixon la soluzione del problema fosse stata quella di abolire lo Stato federale.

Il fatto è che in Paesi anglosassoni, o, comunque, con tradizioni democratiche molto solide, organizzazione istituzionale seria, stampa libera e popolazione correttamente informata, pulsioni populistiche verso l’abolire tutto, tanto per farlo, non ci sono. Infatti, nessuno si sogna nemmeno lontanamente di abolire le province, che per esempio la Germania si tiene ben strette, con i loro immensi poteri anche nell’economia, essendo il landkreis principali investitori pubblici delle banche rurali e popolari.

In quelle Nazioni non solo non è facile che vi siano gattopardi in politica e nelle istituzioni, ma è da escludere che una stampa-Gattopardo la mattina osanni riforme devastanti, per poi la sera sfornare inchieste che danno del Gattopardo a chi tali riforme le subisce.

sabato 28 febbraio 2015

#province Il film fantahorror della #ricollocazione #bandi #mobilità

Sembra davvero un racconto di fantascienza horror l’analisi degli effetti combinati di riforma delle province e legge di stabilità.

Man mano che si va avanti nel tentativo di attuare l’intervento riformatore, si scoprono sempre nuove “forze aliene” che minano alla base la possibilità di ottenere risultati di qualità e, soprattutto, utili per l’ordinamento ed i cittadini. A conferma dell’impressione, evidenziata da anni da chi scrive, dell’approssimazione e fretta con la quale si è giunti a scrivere una riforma pure così delicata.

Il quadro dell’attuazione della legge 190/2014 è a dir poco sconfortante. Il 28 febbraio scadeva il termine entro il quale il Presidente del consiglio dei ministri avrebbe dovuto adottare il decreto previsto dall’articolo 30, comma 2, del d.lgs 165/2001 e 1, coma 423, della legge 190/2014, contenente i criteri per regolare le procedure di mobilità del personale provinciale in soprannumero. Ovviamente quel termine, ancorché ordinatorio, non è stato rispettato. Un segnale, tra i moltissimi altri, di come il problema della riorganizzazione di una fetta importantissima dell’assetto istituzionale dello Stato sia sottovalutato. I termini operativi sono violati. E, in questa fase, non è un bene. Infatti, nonostante la puntualità dei decreti attuativi delle legge non sia propriamente uno degli aspetti di maggiore qualità dell’azione di governo in Italia, il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti nuoce moltissimo al buon esito della procedura, in quanto rosicchia il termine di 24 mesi per ricollocare 20.000 dipendenti.

In molti hanno osservato, superficialmente, che due anni di tempo sono parecchi, specie considerando che i 20.000 sovrannumeri si sono determinati in un ambiente di lavoro “protetto” come quello pubblico, se confrontato con ciò che accade nel sistema privato. Non si tiene, tuttavia, nel dovuto conto della inevitabile lentezza e pesantezza nel procedere da parte della pubblica amministrazione, confermate dagli eventi. Il tempo scorre e i 24 mesi si riducono inesorabilmente, per condurre o a proroghe, non propriamente auspicabili per il credito del Governo, oppure al parziale fallimento del progetto di ricollocazione a disdoro delle dichiarazioni urlate a gran voce, specie dal Ministro della funzione pubblica, la quale ripetutamente afferma che “tutti i dipendenti provinciali saranno ricollocati”.

Sta di fatto che arrivati all’inizio di marzo nessuno risulta essere stato ricollocato. Solo in Toscana si potrebbe essere vicini a questo evento, per effetto di una legge che fa acquisire alla regione tutte le competenze e connesso personale delle province. Nel resto d’Italia (a cominciare dalla Sicilia, antesignana di una riforma ancor più deleteria di quella sviluppata in continente) è buio pesto.

Il tempo gioca a sfavore e gli autori della riforma hanno stimato male il suo decorso, peggio coordinandolo con alcuni aspetti operativi.

Dei 20.000 sovrannumerari, si è detto, quasi la metà potrebbero essere agevolmente ricollocati: si tratta dei 7.500 addetti ai servizi per il lavoro, per i quali sono aperte le porte dell’Agenzia nazionale per l’occupazione. Peccato che il decreto attuativo della legge 183/2014 difficilmente verrà approvato dal Governo prima del 15 maggio 2015, ultimo giorno previsto dalla delega, sicchè non potrà entrare in vigore prima di luglio 2015. Ma, non basterà: l’Agenzia dovrà essere costituita con patrimonio, bilancio, risorse, sedi ed organi nel rispetto della legge 300/1999, con una sequenza di decreti del Presidente della Repubblica. Qualsiasi stima anche veloce della procedura evidenzia che occorrerà un altro anno almeno. Se andrà bene. Per quei 7.500 lavoratori, se non ricollocati prima in altre amministrazioni, il rischio di restare senza l’approdo considerato naturale entro i 24 mesi previsto dalla legge è concretissimo. Tanto più se le regioni la spunteranno e costringeranno il Governo a prendere atto che un’Agenzia “nazionale” vìola l’attuale testo della Costituzione, sicchè per farla nascere occorrerà la riforma della Costituzione. Che, essendo necessario il referendum confermativo, difficilmente vedrà la luce prima dell’inverno 2015-2016. Ma, allora l’iter per l’Agenzia ripartirebbe in quell’epoca e, dunque, i 24 mesi previsti dalla legge 190/2014 non sarebbero certamente necessari.

Altrettanto si può dire per l’altra fetta di circa 2.500 – 3.000 dipendenti della polizia provinciale: la circolare 1/2015 “complicativa” della legge 190/2014 ha immaginato anche per costoro un percorso “speciale”, verso una nuova organizzazione delle forze dell’ordine, che ad oggi è solo in mens dei.

Sicchè ad oltre 2 mesi dalla vigenza della legge 190/2014 gli unici certi del loro destino sono i circa 3.000 che andranno in pensione entro il 31.12.2016: ma sarebbero andati in quiescenza comunque.

Per il resto, è solo confusione. I bandi di mobilità del Ministero della giustizia e di concordo dell’Agenzia delle entrate sono il simbolo del conclamato fallimento della riforma. Due casi clamorosi di elusione, magari legittima, della norma.

Il Ministero della giustizia ha dato il pessimo esempio a tutte le altre amministrazioni (e centinaia di comuni si sono accodati) di come aggirarla. Il 20 gennaio fu approvato il ben noto bando, totalmente disarmonico con la “priorità” che pure l’articolo 1, comma 425, della legge accorda ai dipendenti provinciali, con la beffa di chiedere alle province l’impegno a contribuire al fondo previsto dall’articolo 30, comma 2.3, del d.lgs 165/2001, pur in assenza del decreto che lo istituisca e regoli.

Il bando ha, in effetti, destato le ire del Ministro Madia, prima enunciate in un poco giuridico tweet (a proposito: in Italia si è dovuto incomodare il Consiglio di stato[1] per avere conferma che i tweet non sono fonte del diritto…), poi meglio esplicitate con la citata circolare 1/2015, che imperiosamente ha indicato: “Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale”.

Sembrava un’indicazione chiara: prima, occorre dare spazio ai dipendenti delle province, coerentemente con la legge 190/2014; poi, agli altri.

Il Ministero ha molto tentennato e quasi un mese dopo, il 16 febbraio, ha pubblicato la riapertura dei termini e la correzione del bando. Ma, non troppo a sorpresa, leggendolo si scopre che via Arenula prosegue per la sua strada: il Ministero si è limitato a eliminare la richiesta alle province di contribuire al 50% del costo del personale da trasferire, ma non c’è alcuna espressa indicazione di priorità nella mobilità, per i dipendenti delle province. Si tratta di 1031 posti, circa il 5% dei dipendenti da ricollocare: un bel bottino, considerando anche che moltissimi esponenti di Governo e maggioranza ripetono che la riforma delle province è l’opportunità di razionalizzare la “burocrazia” rafforzando gli uffici giudiziari. Si è visto.

Un sintomo di disorganizzazione, mancanza di coordinamento e comprensione delle priorità tra componenti del Governo, il soggetto, cioè, che ha in mano l’attuazione della riforma.

La conferma di questo caos assoluto è stata data da una seconda iniziativa, probabilmente più grave, proprio perché giunge dopo la non lusinghiera esperienza del bando di mobilità del Ministero della giustizia. E’ il concorso per 892 funzionari indetto dall’Agenzia delle entrate, in totale autonomia, senza alcun intento di cooperare e collaborare alla buona riuscita della legge 190/2014. E’ un concorso pubblico, per l’assunzione di nuovi lavoratori.

Formalmente, potrebbe essere anche legittimo, in quanto la legge 190/2014 non vieta di indire concorsi che sfocino in assunzioni a partire dall’1.1.2017; del resto, le amministrazioni dello Stato sono chiamate ad assumere dopo regioni ed enti locali.

Ma, vi sono due piccoli particolari. L’Agenzia non ha attivato la procedura di mobilità volontaria che deve a pena di illegittimità precedere ogni concorso pubblico; né risulta siano giunte alle province richieste di verifica dell’esistenza di dipendenti pubblici in lista di disponibilità ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001, imposte a pena di nullità delle assunzioni. Inoltre, l’articolo 1, comma 425, congela le assunzioni delle amministrazioni statali al preventivo censimento delle risorse disponibili precisando che le assunzioni effettuare in violazione del comma medesimo sono nulle.

Occorre comprendere se l’Agenzia abbia fatto o meno riferimento alle risorse da turn over precedenti al 2014.

Sta di fatto che tra Ministero della giustizia ed Agenzia, in modo diverso, si corre seriamente il rischio di sottrarre il 10% di posti utili alla ricollocazione dei 20.000 sovrannumeri. Non si dica che i dipendenti provinciali possano concorrere: non è questo il modo indicato dalla legge per garantire la prosecuzione del loro lavoro. Né questo appare il sistema per razionalizzare l’organizzazione pubblica, visto che lo strumento è la mobilità e non i concorsi (il che, per altro, finisce per svantaggiare gli idonei, comunque tranquillamente a loro volta ignorati e pretermessi dal concorso dell’Agenzia, che non si è sognata neanche di scorrere le graduatorie proprie o di altre amministrazioni).

Al di là della nullità o illegittimità delle assunzioni che pezzi importantissimi dello Stato stanno portando avanti comunque in evidente elusione delle disposizioni di una legge dello Stato stesso (ma, che esempio si dà ai cittadini?), resta davvero incomprensibile l’intento di ignorare o svicolare le leggi. I sovrannumeri nelle province non sono causati da loro mala gestio, bensì da una decisione del Governo e del parlamento, che non tiene in alcun conto di cattiva o buona amministrazione. In ogni caso, nel privato, dove gli esuberi scattano per vere e proprie crisi, se si conclama la situazione di esubero di personale, non si ammette l’assunzione di lavoratori nell’azienda o in quegli ambiti lavorativi in crisi. E’ logicamente inammissibile che lo stesso Stato che promuove proditoriamente esuberi di 20.000 persone consenta a proprie componenti di effettuare assunzioni non finalizzate al loro riassorbimento. Questo, al di là delle forme normative.

Agire così, slalomeggiando tra le norme appare il metodo migliore per far fallire la legge 190/2014 sul nascere.

Una legge, del resto, nata male, perché caratterizzata da troppi errori: non aver fatto il censimento dei posti disponibili per la ricollocazione dei 20.000 prima, e non dopo, della loro messa in soprannumero; non aver aspettato che si determinassero prima, e non dopo, le funzioni non fondamentali da riordinare; il non aver fissato prima, e non dopo, i fabbisogni finanziari per la gestione delle funzioni e l’accollo del costo del personale; l’aver lasciato che fossero le regioni a decidere quali funzioni rassegnare, con quali risorse, senza aver assegnato loro termini perentori, senza predisporre controlli, senza delineare poteri sostitutivi, col rischio già concretizzato di avere 20 modelli diversi di agire, prevalentemente segnati dall’inerzia, e successivi 20 diversi modelli di configurare la cosiddetta “area vasta”, a tutto scapito della semplificazione e dei rapporti con i cittadini.

L’unico risultato immediato percepibile, purtroppo, ha un nome: anarchia. Bandi gestiti dagli enti come vogliono, regioni che decidono in modo scoordinato, servizi delle province già ridotti ed interrotti da molte parti, bilanci provinciali impossibili da approvare, procedure incomprensibili, disagi già evidenti per i cittadini che si vedono denegati i servizi.

La riforma delle province è, oggettivamente, in nuce un piccolo laboratorio delle più grandi riforme della PA e della Costituzione. Non c’è davvero da stare allegri nel guardare questo film di fantascienza.

[1] Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 12 febbraio 2015, n. 769.

sabato 14 febbraio 2015

#province Diritti aeroportuali alle città metropolitane= più #tasse per tutti

Il giocattolino delle città metropolitane, voluto da chi si è baloccato con la riforma delle province, costerà caro alle tasche di tutti.

Infatti, già si promette un bell'aumento delle tasse, sotto forma di diritti aeroportuali. Che, inizialmente saranno utilizzati dalle città metropolitane a parità di gettito, per poi inevitabilmente aumentare senza fine. Visto che le città metropolitane nascono strozzate da un insieme, la riforma Delrio e la legge di stabilità 2015, devastante, che mina ogni razionalità dell'ordinamento locale e lo priva di risorse, "sequestrate" dallo Stato.

Solo i troppi ingenui potevano credere davvero che da una riforma pessima, pensata da giuristi-cortigiani per far piacere alla "voglia di Giustiniano" del Signore, avrebbe portato risparmi.

La riforma sta manifestando, invece e inevitabilmente, tutti i suoi devastanti difetti, tra i quali proprio quello di innescare un aumento di tasse e prelievi per i cittadini, senza fine.

 

sabato 31 gennaio 2015

#province #Circolare 1/2015: creativa, ma non risolve il #caos - 2^ parte

Seconda e ultima parte


1.6.1 Assunzioni sui budget degli anni precedenti. La circolare prende posizione sulla determinazione della spesa ammissibile per la ricollocazione dei dipendenti provinciali in soprannumero.

Allo scopo di disincentivare i comportamenti platealmente elusivi e in violazione delle disposizioni della legge 190/2014 già messi in opera da innumerevoli amministrazioni, la circolare dispone in maniera molto secca: “Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016”. E ricorda che “le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle”.

Alla chiusura verso i comportamenti di vero e proprio boicottaggio della riforma, segue, tuttavia, una prima apertura: “Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali”.

Nulla da dire sulle assunzioni previste da norme speciali. Ma ci sarebbe stato da precisare:

  1. sono prioritarie o recessive rispetto alle ricollocazioni?;

  2. concorrono a consumare le risorse del turn over e, se sì, e se fossero prioritarie, ridurrebbero, allora, le possibilità di ricollocazione?


Dubbi non da poco, che andrebbero sciolti in fretta, dal momento che la sanzione generale di nullità (posta dalla legge, non dalla circolare) delle assunzioni in violazione anche del solo iter previsto dai commi 424 e 425, comporta nullità, che qualsiasi dipendente provinciale in soprannumero potrebbe vantare in giudizio. Non si dimentichi che anche le province vantano un evidente interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di qualsiasi assunzione che vìoli il processo previsto dai commi 424 e 425, perché può rallentare l’esodo dei dipendenti e la riduzione del costo del personale, fondamentale per ridurre l’impatto del dissesto, procurato comunque dalle scelte contenute nella legge 190/2014.

Ma, ancora più problematica è l’affermazione secondo la quale restano consentite le assunzioni a valere sui “budget degli anni precedenti”.

Si pone un primo tipo di problema: il d.l. 90/2014 consente di effettuare assunzioni “aggregando” le riduzioni del costo del personale cessato dal servizio, per un triennio.

Se non vi fosse, dunque, la legge 190/2014, un comune potrebbe, ad esempio, utilizzare le risorse del turn over degli anni 2012-2013-2014 e assumere. Si sa che i comuni sono oltre 8100 e che la gran parte non arriva a 5000 abitanti. Per questi comuni, aggregare le risorse del turn over è fondamentale per ottenere un’unità piena di costo ed assumere, così, un lavoratore a tempo pieno. Andava precisato, allora, che l’aggregazione degli anni precedenti col 2014 non è possibile.

Un secondo ordine di problemi, che abbraccia anche la questione della sanzione di nullità delle assunzioni in violazione delle norme della legge 190/2014, riguarda i controlli: chi verifica e, comunque, può verificare che una certa assunzione o un certo bando di concorso, effettuati da una pubblica amministrazione, siano effettuati a valere su risorse degli anni antecedenti al 2014?

Non si sta affermando che tale controllo non sia possibile. Tuttavia, ma non era compito della circolare, manca l’indicazione di chi e come dovrebbe effettuare controlli di questa natura, che, allo scopo di evitare nullità delle assunzioni e connessi danni erariali e civili, dovrebbero essere di natura preventiva.

Manca totalmente nella normativa un sistema per verificare, in sostanza, se i vincoli alle assunzioni siano rispettati nel biennio 2015-2016. Non è roba da poco, perché l’assenza di controlli può inficiare l’efficacia di tutto il processo, come è ovvio.

1.6.2. Categorie protette. La circolare agisce, in questo caso, certamente “creando” diritto, ma in maniera corretta e coerente, evidenziando per via interpretativa che il sistema di vincoli alle assunzioni non può certamente pregiudicare la posizione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, indicando, dunque, che la disciplina della legge 68/1999 non è intaccata.

Quindi, per tutte le amministrazioni (comprese le stesse province, come spiega la prima parte della circolare) “resta fermo l’obbligo di copertura della quota di riserva”. Che, del resto, non intacca le risorse provenienti dal turn over.

Corretto il suggerimento rivolto alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di assunzione anche acquisendo le categorie protette da province o città metropolitane.

Sembra di capire, a questo proposito, che si possa trattare di mobilità tra enti al di fuori del percorso previsto dalla legge 190/2014, cioè che si possa dare luogo ad una sorta di mobilità “speciale”, non riguardante necessariamente i dipendenti soprannumerari, al di fuori anche del campo dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001, concordata tra province e città metropolitane, da un lato, ed amministrazioni che abbiano scoperture. Una precisazione sul tema sarebbe necessaria.

1.6.3. Concorsi per gli anni da 2017 in poi. Ribadito il divieto di attivare procedure concorsuali utilizzando risorse da turn over degli anni 2015 e 2016, la circolare, sempre nell’intento di reperire strade per “conciliare” amministrazioni pochissimo propense a rispettare i vincoli creati dalla norma, prova ad aprire ulteriori maglie.

Dispone, dunque: “Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento”.

In sostanza, si ammette che negli anni 2015 e 2016 le amministrazioni possano egualmente bandire concorsi “a futura memoria”, prevedendo di coprire i costi vincolando le risorse relative agli anni successivi.

Insomma, si bandisce ed effettua il concorso nel 2015, ma l’assunzione avviene nel 2017 o 2018. Un bel sistema per smentire quanto disposto dal “decreto D’Alia”: ricordate il “mai più precariato” e “mai più concorsi che lascino a casa per anni i vincitori”? Ecco, la normativa pensata per le province e le città metropolitane, come interpretata dai ministeri delle riforme degli affari regionali, ripristina esattamente la situazione che nel 2013, col d.l. 101/2013 si cercò di eliminare. Per altro, il tutto con l’ulteriore conseguenza di bloccare le aspirazioni degli idonei ad essere assunti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, bloccato per 2 anni almeno dalla legge 190/2014.

1.6.4. Categorie infungibili. La circolare prova ad ammorbidire la rigorosità dei vincoli alle assunzioni anche mediante la strada dell’individuazione delle “categorie infungibili”, come personale che, nella sostanza, può essere assunto anche in costanza delle disposizioni dei commi 424 e 425.

Dunque, libertà di assunzioni per magistrati, carriere diplomatica e docenti universitari (per questi ultimi, in effetti, il comma 425 è già molto chiaro).

In effetti, a ben vedere, appariva difficile immaginare il passaggio in mobilità dai ruoli di dipendenti pubblici, a quelli di magistrati. Tuttavia, la precisazione della circolare, in merito, appare utile e corretta, considerando, per altro, che le categorie menzionate sopra sono anche regolate da norme di disciplina del rapporto di lavoro molto diverse, non trattandosi di personale contrattualizzato, a differenza dei dipendenti di province e città metropolitane.

Tuttavia, la circolare estende il concetto di categoria infungibile anche al personale educativo e docente degli enti locali.

Anche in questo caso, come per le regioni in materia di enti del servizio sanitario, la circolare introduce qualcosa che non esiste (a torto) nella legge 190/2014: l’esclusione dai vincoli delle assunzioni di specifici profili professionali.

L’intuizione potrebbe rivelarsi corretta. Lo strumento, la circolare, sbagliato. Dovrebbe essere, infatti, il legislatore ad emendarsi dell’errore e disciplinare le categorie infungibili, escludendo espressamente la nullità come sanzione per le loro assunzioni.

Ma, al di là che sia una circolare o la legge a chiarire l’estraneità ai vincoli assunzionali delle categorie infungibili, resta un nodo da sciogliere, non affrontato nemmeno dalla circolare: posto che i comuni possano assumere educatori di asili nido o personale docente:

  1.  tali assunzioni andrebbero a consumare le risorse del turn over anche degli anni 2014-2015?

  2. se sì, cosa garantirebbe che un comune non decida:

    1. di consumare tutte le risorse del turn over per assumere solo personale docente;

    2. dopo qualche tempo, modificare i profili e trasformarli in profili amministrativi

    3. eludendo così, senza colpo ferire, i vincoli previsti dalla legge 190/2014?




In effetti, non vi è alcuna garanzia che l’apertura indicata dalla circolare alle categorie infungibili non porti a distorsioni fortissime all’operatività del sistema se:

  • 1) non si attivino, come detto sopra, misure di controllo preventivo sulle assunzioni;

  • 2) non si chiarisca che tali assunzioni non vadano a consumare le risorse da turn over, proprio perché infungibili e proprio per l’eccezionalità dell’esigenza di ricollocare migliaia di dipendenti in soprannumero.


A ben vedere, questa previsione della circolare appare esiziale e potenzialmente molto dannosa, perché si presta fin troppo facilmente ad elusioni che, del resto, i comuni avevano già architettato da giorni e giorni.

Ancor più criticabile appare l’indicazione sul personale infungibile quando l’apertura si estende persino alla “eventuale assunzione anche di idonei”, per due ragioni. In primo luogo, perché prevede una fattispecie, l’assunzione di idonei, del tutto negata dalla legge. In secondo luogo, perché apre una disparità immensa di trattamento tra idonei e idonei. Ne valeva davvero la pena?

  1. La conciliazione tra legge 56/2014 e legge 190/2014. La circolare si assume il delicato, ma impossibile, compito di provare a coordinare tra loro norme assolutamente in antitesi.


L’operazione, anche in questo caso, andava effettuata dal legislatore e, in particolare, con la legge 190/2014, non bastando allo scopo una circolare che, come la 1/2015, non può che limitarsi ad enunciare una conciliazione ed un coordinamento, nei fatti e sul piano giuridico assolutamente inesistenti. Vediamo di seguito il perché.

Nel paragrafo “Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario”, paragrafo “finalità e ambito soggettivo”, la circolare enuncia una visione interpretativa ovviamente in sintonia con quanto sostiene il Governo: “In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta”.

Si tratta, tuttavia, di affermazioni, che purtroppo costituiscono la premessa logica dell’intero impianto disposto dalla legge 190/2014, del tutto fuori strada.

Non è, purtroppo, vero che il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche di province e città metropolitane al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali. La prova? Tale fabbisogno doveva essere rilevato per mezzo del lavoro degli Osservatori nazionale e regionali, previsti dal Dpcm 26.9.2014. La legge 190/2014 è intervenuta prima che le attività degli osservatori, ancora in corso e, per altro, molto in ritardo, si concludesse.

Dunque, non è materialmente possibile che il Parlamento (e il Governo, che ha redatto il maxiemendamento) conoscessero i fabbisogni.

Infatti, da notizie di stampa risulta che il Governo per apportare le riduzioni alla spesa del personale delle province, veri e propri tagli lineari, ha utilizzato strumenti molto diversi e totalmente forfetari. Ha fatto analizzare dalla società Sose i consuntivi delle province e da quei conti ha calato l’asso del taglio lineare. La prova? Il relatore della legge 190/2014, Bressa, in un’intervista al Sole 24 Ore del 20 dicembre 2014 ha spiegato come si è agito: “A quei numeri siamo arrivati prendendo i consuntivi 2012 delle province e considerando solo le loro funzioni fondamentali: costruzione e gestione delle strade, oltre 5mila scuole secondarie e assistenza ai comuni che insieme valgono il 50% del personale. Nelle città metropolitane che hanno più funzioni valgono invece il 30 per cento. Sulla base di questo abbiamo poi rapportato il personale alle fonti di entrata ed è venuto fuori che i tributi provinciali sono sufficienti a gestire la spesa”.

Quello che manca, allora, è esattamente la taratura tra funzioni fondamentali da esercitare e risorse, sia finanziarie, sia di personale, residue alle province.

Infatti, in alcune province, il taglio lineare delle risorse di personale conduce all’effetto del tutto contrario a quello che avrebbe prodotto un riduzione realmente “tarata”: la sovrannumerarietà non solo del personale addetto alle funzioni non fondamentali, ma anche di quello addetto alle funzioni fondamentali.

Allora, il problema che si pone nel rapporto tra legge 56/2014 e legge 190/2014 sta tutto lì: nell’impostazione radicalmente diversa dell’impianto finanziario.

Infatti, la legge 56/2014:

  1. come detto, subordina la valutazione delle risorse, finanziarie, strumentali, patrimoniali e di personale, necessarie per le funzioni fondamentali alla conclusione del lavoro degli osservatori, attuativi del Dpcm previsto dall’articolo 1, comma 92;

  2. non ha previsto alcun taglio o prelievo forzoso nei confronti delle province;

  3. ha previsto, invece, che finanziamenti e spesa legati alle funzioni non fondamentali venissero spostati verso le amministrazioni destinatarie di queste (in applicazione, ovviamente, dell’articolo 119 della Costituzione);

  4. d) per questa ragione, all’articolo 1, comma 96, lettera a), prevede che il personale provinciale addetto alle funzioni non fondamentali, transitasse verso le amministrazioni destinatarie del riordino con l’intero trattamento economico, compreso quello accessorio: tutto sarebbe stato finanziato, in sostanza, dal volume di entrata e spesa delle province, da ripartire verso gli enti destinatari.


La legge 190/2014 scardina totalmente questo percorso logico, imponendo alle province il prelievo forzoso in favore del bilancio dello Stato di 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017. Non è, di conseguenza, più possibile finanziare personale e funzioni da trasferire ad altri enti con le risorse delle province.

Detto in altre parole, regioni ed enti locali dovrebbero reperire da sé le risorse per sostenere la spesa delle funzioni non fondamentali ad esse trasferite. Lo stesso vale per l’Agenzia per il lavoro (che, comunque, se sarà nazionale, dovrebbe poter reperire il finanziamento dal prelievo forzoso che lo Stato ha imposto alle province).

Quindi, la legge 190/2014 crea sostanzialmente un ammanco di 3 miliardi circa per la gestione dei servizi delle province. Il che significa:

  1. destinare le province, tutte, entro il 2016, al dissesto;

  2. imporre alle regioni ed ai comuni di supplire all’ammanco dei 3 miliardi.


Risposta ulteriormente conseguente: appena le regioni si sono rese conto della cosa, hanno alzato il piede dall’acceleratore dei lavori degli osservatori e si sono guardate bene dall’approvare le leggi che dovrebbero stabilire se riacquisire le funzioni non fondamentali o assegnarle ai comuni, perché dovrebbero trovare i soldi per garantirne la gestione.

Quindi, il coordinamento e la conciliazione tra legge 56/2014 e legge 190/2014 non passa, purtroppo, attraverso opere di esegesi giuridica, ma mediante il ridisegno delle grandezze finanziarie. Insomma, occorrerebbe una revisione della norma, che parta dal Ministero dell’economia, per conciliare le due leggi.

La circolare 1/2015, proprio perché risulta impossibile conciliare l’inconciliabile, si è dovuta produrre, di conseguenza, nell’enucleazione di procedure di mobilità del personale in soprannumero (escludendo quello addetto ai servizi per il lavoro, quello dei corpi di polizia ed i pensionandi entro il 31.12.2016), distinte in due gruppi:

  1. la mobilità connessa al trasferimento delle funzioni;

  2. la mobilità non connessa al trasferimento delle funzioni.


Il tutto, come conseguenza della volontà non espressa dalla circolare, ma discendente dalle previsioni della legge 190/2014, che, sul punto, è appunto inconciliabile con la legge 56/2014.

Questa, infatti, prevede un’unica tipologia di mobilità del personale provinciale: quella connessa anche al trasferimento delle funzioni non fondamentali. Chi non ne fosse convinto, dia uno sguardo attento all’articolo 1, comma 92, della legge Delrio: “Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale”.

Lo schema operativo proposto dalla legge 56/2014 imponeva un complicato lavoro, tale da determinare risultati potenzialmente anche molto differenziati per ciascuna delle 107 province, visto che la loro organizzazione interna è diversa e le risorse utilizzate per la gestione delle funzioni non è uguale, come del resto dimostra proprio il lavoro del Sose pubblicato sul portale opencivitas.

Il taglio lineare del costo delle dotazioni organiche all’8 aprile 2014, nella misura del 50% per province e 30% per città metropolitane e province montane va in totale rotta di collisione con lo schema proposto dal Delrio. E fa sorgere, dunque, lo schema, enunciato dalla circolare, di una mobilità non connessa al trasferimento delle funzioni.

2.1. Mobilità connessa al trasferimento delle funzioni. La circolare 1/2015 prova a far risorgere dalle sue ceneri questo tipo di mobilità, cercando di ridare anche solo in parte vita alle disposizioni della legge Delrio.

Allo scopo meritevole, indica: “Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014”.

Abbiamo sottolineato i punti salienti (e dolenti) della previsione. Essa si incentra tutta quanta sulla presunzione che esista (ancora) una piena simmetria tra:

  1. funzioni che le regioni hanno conferito alle province, in particolare con le norme di attuazione del d.lgs 112/1998;

  2. trasferimenti regionali che le regioni avrebbero dovuto garantire alle province, in applicazione dell’articolo 119 della Costituzione e dell’articolo 4, comma 3, lettera i), della legge 59/1997.


Se così fosse, in effetti, l’operazione mista di riacquisizione delle funzioni e del personale da parte delle regioni avverrebbe senza alcun problema. In sostanza, il personale provinciale continuerebbe a svolgere le stesse attività di prima (magari riorganizzate dalla regione), avendo come datore di lavoro, invece della provincia, la regione che continuerebbe, per altro, a utilizzare sempre le medesime risorse in entrata ed uscita: “neutralità”, quindi, dell’operazione.

C’è, tuttavia, un fatto di realtà che inficia, purtroppo, l’accorta ricostruzione proposta dalla circolare: l’Unione Italiana Province ha evidenziato come dal 2010 al 2014 le regioni hanno ridotto i trasferimenti alle province da 3,7 miliardi a 2,5 miliardi, quasi del 32,4%. Se si prendesse a riferimento l’ammontare dei trasferimenti regionali a partire dal 2001, anno di avvio dell’attuazione del d.lgs 112/1998, la riduzione sarebbe ancora superiore.

Mancando, allora, un terzo delle risorse regionali finalizzate a sostenere la spesa delle funzioni regionali conferite alle province, il meccanismo di “conciliazione” proposto dalla circolare si spezza e interrompe. Non è immaginabile che si possa attuare per i suoi 2/3 in quanto i tagli ai trasferimenti regionali sono, ovviamente, trasversali a tutte le funzioni.

Vi potrebbe essere qualche regione più virtuosa di altre che non abbia ridotto nel tempo i trasferimenti alle province: in quelle regioni, allora, la mobilità proposta dalla circolare potrebbe trovare piena attuazione. Resterebbe in piedi il problema della disparità di trattamento per i dipendenti delle province, oltre al ben più grave problema della misura dell’efficienza dei servizi (su cui si tornerà dopo).

In generale, dunque, questo tipo di mobilità connessa alle funzioni, che ai sensi della legge Delrio dovrebbe essere l’unica mobilità ammessa, troverà ben difficilmente applicazione.

2.2. Mobilità non connessa al trasferimento delle funzioni. La circolare, allora, non può non prendere atto che, nella realtà, la legge 190/2014 vulnera il meccanismo previsto dalla legge 56/2014 ed evidenzia che esiste un secondo gruppo di mobilità: quella non connessa alle funzioni.

Per essere più chiari: questo secondo tipo di mobilità slega il trasferimento del dipendente provinciale dall’esercizio delle funzioni cui era addetto. Per ipotesi, dunque, un dipendente di una provincia addetto ai servizi turistici, potrebbe passare ad un comune a svolgere tutt’altra attività; la mobilità verso le amministrazioni statali prevista dal comma 425, del resto, è per sua natura slegata dall’acquisizione delle funzioni provinciali, in particolare quella a destinazione prioritaria verso gli uffici giudiziari.

Dunque, la circolare evidenzia che “nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge 56/2014 non ereditano la titolarità delle funzioni non fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l'ampliamento della dotazione organica”.

La previsione è chiara; questo secondo tipo di mobilità non può mai essere neutrale sul piano finanziario e comporta il consumo delle risorse da turn over che finanziano le assunzioni.

La circolare auspica che le regioni acquisiscano il personale provinciale, pur non avendo all’origine conferito le funzioni.

Ovviamente, se già sarà un problema il primo tipo di mobilità, perché alle risorse regionali trasferite alle province è venuto a mancare 1/3 dell’ammontare, ancor più difficile sarà questo secondo tipo di mobilità. Non sul piano giuridico, perché si applicano i vincoli imposti dai commi 424 e 425, bensì sul piano psicologico. Infatti, i comuni, che difficilmente saranno destinatari della titolarità di funzioni provinciali non fondamentali, non accettano quei vincoli e come è noto stanno bandendo concorsi e avvisi di mobilità come se la legge 190/2014 semplicemente non esistesse.

2.3. Servizi ai cittadini. Si noterà che manca un tassello fondamentale. Per evidenziarlo, occorre porre una domanda: che fine fanno i servizi connessi alle funzioni che non saranno ereditate da regioni, comuni o amministrazioni statali?

Non poteva certo essere la circolare 1/2015 a rispondere a questa domanda e, inevitabilmente, la circolare nemmeno pone il problema, per la semplice ragione che, come evidenziato sin dall’inizio, è il legislatore che si affida al demiurgo, invece di riconsiderare i problemi e risolverli sul piano legislativo, lasciando alle circolari il compito che è loro proprio: esplicare, attuare e chiarire.

La legge 190/2014, di fatto, come indirettamente anche la circolare 1/2015 non può non evidenziare, slega il processo di mobilità del personale provinciale da quello di trasferimento delle funzioni, al contrario di quanto previsto dalla legge 56/2014.

Dunque, un congruo numero dei dipendenti provinciali in soprannumero (diversi da quelli destinati ai percorsi “speciali” visti sopra) potrebbe andare verso regioni, comuni e amministrazioni statali e svolgere mansioni totalmente diverse da quelle precedenti.

Dunque, ci si dovrebbe chiedere quale ente, con quale personale e con quali risorse, si sostituirà alle province nel gestire le risorse non fondamentali: servizi per il turismo, servizi sociali (aiuti ai figli riconosciuti da un solo genitore, sostegno didattico per i disabili sensoriali), commercio, agricoltura, funzioni di matrice regionale legate a protezione civile o salvaguardia del territorio, formazione professionale, trasporto dei disabili e altro ancora.

Il rischio è, al fondo di tutto, che questi servizi non siano più resi. D’altra parte, il prelievo forzoso di 3 miliardi a regime imposto alle province non consente loro di sostenere nemmeno la spesa per il pieno svolgimento nemmeno delle funzioni fondamentali. Anche in questo caso, la circolare nulla poteva fare e dire e nulla ha fatto. E’ un problema di revisione totale della strategia messa in campo con la legge 190/2014, di natura finanziaria. Le conseguenze, ovviamente, si vedranno con l’andar del tempo, quando i nodi verranno al pettine. E’ già accaduto in Sicilia che i disabili si siano visti privati dei sistemi di trasporto a scuola, per esempio.

  1. Chiarimenti. La circolare in molte altre parti, laddove gli spazi normativi lo consentivano, riesce a fornire comunque alcuni chiarimenti operativi importanti.


Si è già detto che si intende estendere anche a regioni ed enti locali il monitoraggio dei posti vacanti, funzionale ai processi di mobilità. La circolare descrive anche il percorso e alcuni criteri per la mobilità.

3.1. Equiparazione. Un primo chiarimento offerto è che “la mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell'articolo 29-bis del d.lgs. 165/2001”. Questo, ovviamente, vale per le mobilità che porteranno i dipendenti provinciali verso amministrazioni diverse da regioni e comuni: si deve ricordare che province, regioni e comuni appartengono, infatti, al medesimo comparto e non occorre alcuna tabella di conciliazione.

3.2. Criteri. In secondo luogo, la circolare prova a sbilanciarsi sui criteri che andranno rispettati per attivare i trasferimenti in mobilità, tra i quali:

  1. caratteristiche professionali,

  2. anzianità anagrafica e contributiva,

  3. sede di domicilio.


I criteri, per ora sommariamente elencati, “saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste”.

Il riferimento alle caratteristiche professionali lascia intendere che, in ogni caso, le mobilità saranno attivate il più possibile per risultare utili ai fabbisogni degli enti di destinazione, facendo leva sulla competenza acquisita dai dipendenti in soprannumero. Infatti, la circolare evidenzia che “E' il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla legge 56/2014”.

C’è, però, da osservare che la circolare non si sbilancia su quanto prevede l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/20014 ai sensi del quale “il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge”. L’applicazione concreta di questa norma è possibile solo laddove i finanziamenti delle funzioni provinciali siano trasferiti insieme con le funzioni. Abbiamo visto sopra che a causa del prelievo forzoso di 3 miliardi a regime imposto dallo Stato alle province e della riduzione di 1,2 miliardi dei trasferimenti regionali dal 2010 da parte delle regioni, nella sostanza risulterà impossibile realizzare quanto prevede la disposizione della legge Delrio appena citata. E’ dunque, solo una dichiarazione di intenti, priva di sostanza, quella contenuta nella circolare quando afferma che “resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato”, in quanto tale norma è di fatto inapplicabile, a causa delle disposizioni della legge 190/2014.

3.3. Incontro domanda/offerta. C’è, poi, il tema delle mobilità disgiunte dal trasferimento delle funzioni. La circolare annuncia l’attivazione di un sistema informatico di gestione: “laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house (Sose o Formez, nda). Essi predisporranno, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali”.

Sembra, dunque, che sarà impostato un sistema telematico di incontro domanda-offerta di mobilità, col compito anche di fungere da mediatore. Non si dovrebbe, dunque, dare luogo a mobilità per contatto diretto tra dipendenti in mobilità e amministrazioni destinatarie. Il sistema informatico dovrebbe prevedere modalità di abbinamento del personale da ricollocare (selezionato, si ritiene, in base ai criteri visti sopra, come professionalità, anzianità contributiva e domiciaili) con le amministrazioni che abbiano posti disponibili.

Il sistema, per essere completo, dovrebbe anche offrire modalità selettive nel caso in cui le candidature dei dipendenti da ricollocare si rivelassero maggiori del numero di posti disponibili da parte di ogni amministrazione; oppure, precisare che in questo caso provvederanno le amministrazioni, sulla base di loro autonomi sistemi, pubblici, di selezione.

E’ fondamentale che il sistema parta presto, perché in particolare i comuni sono disponibili ad accettare di tenere bloccate le loro procedure di assunzione, a patto che si proceda in tempi stretti a compilare gli elenchi del personale in disponibilità e ad attivare il sistema.

A proposito, altro chiarimento importante della circolare: il personale va inserito in elenchi nominativi. Qualcuno sosteneva che si trattasse solo di un elenco “muto” di natura finanziaria. Ma, dovendosi dare luogo ad un vero e proprio incontro domanda/offerta, occorre invece che sia chiaro di quale persona si tratti, con quali esperienze e competenze.

3.4. Spazi per le assunzioni. I vincoli alle assunzioni, spiega la circolare, potranno essere allentanti anche prima del termine del 31.12.2016. Tutto dipenderà, evidentemente, dall’efficienza del sistema di ricollocazione dei dipendenti provinciali in soprannumero (e dalla circostanza che davvero sorga l’Agenzia per il lavoro e si trovi una riorganizzazione delle forze di polizia).

Dopo sottolineato che “il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione” e che “il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto”, la circolare fa intendere che vi saranno spazi per riaprire le porte alle assunzioni.

Infatti, “secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.

Indirettamente, la circolare fa intendere alle amministrazioni che sarà interesse loro non boicottare il processo, bensì favorirlo, per ottenere il più celere riassorbimento del personale da ricollocare e riconquistare, così, gli spazi di autonomia limitati dalla legge.

3.5 Concorsi e mobilità. Il chiarimento forse più importante la circolare lo offre alla fine del paragrafo “Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche”, quando afferma: “Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità”.

Insomma, anche ai più refrattari dovrebbe essere chiaro che non è possibile non solo non assumere, ma nemmeno bandire concorsi sulle risorse per gli anni 2015-2016 (cioè, il turn over degli anni 2014 e 2015).

Allo stesso modo, la circolare chiude (quasi) ogni questione relativa alla mobilità, rigettando la tesi da molti esposta, secondo la quale la mobilità volontaria tra enti, anche al di fuori dei percorsi definiti dalla legge 190/2014, sarebbe pur sempre possibile data la sua neutralità.

La circolare non si diffonde nelle ragioni del divieto di accedere alla mobilità indirettamente esposto dalla legge 190/2014 e, tutto sommato, fa anche bene. In effetti, non c’è molto motivo di dover spiegare che se non sono consentite assunzioni per concorso, non possono ammettersi assunzioni attraverso un istituto, la mobilità, che è presupposto dei concorsi, e che, soprattutto, in questo momento il fine principale non è acquisire personale ex novo da immettere nei ruoli, ma ridistribuire personale già appartenente ai ruoli pubblici, in funzione del processo di riordino previsto (purtroppo in maniera caotica) dalle norme in commento.

Abbiamo scritto poco sopra che la circolare chiude quasi ogni problema connesso alle mobilità extra processo di ricollocazione. In effetti, resta aperto un problema, quando la circolare, sempre nell’intento di non rivelarsi troppo drastica, apre quando afferma che “le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse”.

Francamente, non si comprende la ragione di tale previsione. Non può essere per coerenza con quanto affermato dalla circolare stessa, rispetto alla possibilità di assumere per concorso, utilizzando le risorse da turn over antecedenti al 2014, perché la mobilità non intacca le risorse da turn over.

La mobilità anche se avviata nel 2014, laddove comporti l’occupazione di un posto della dotazione organica nel 2015, chiude nel 2015 una possibilità di ricollocazione di un dipendente in soprannumero. Sarebbe stato più comprensibile affermare che sono ammesse le mobilità, avviate nel 2014 ma anche dopo, per le già viste figure “infungibili”.

Forse, la circolare è mossa dall’intento di non pregiudicare le aspettative legittime dei dipendenti coinvolti nelle procedure di mobilità avviate nel 2014, che abbiano ottenuto il nulla osta al trasferimento.

La chiave di lettura dell’apertura alle mobilità proposta dalla circolare, allora, potrebbe essere questa: sono da concludere le mobilità avviate nel 2014 e giunte già alla selezione del dipendente munito di nulla osta, che prevedano, tuttavia, il materiale trasferimento nel corso del 2015. Tuttavia, occorrerebbe un chiarimento di fonte ministeriale in merito.

Sta di fatto che in ogni caso, al di là dell’apertura un po’ critica alle mobilità, la circolare comunque rimane ferma nel perseguire come prioritario l’intento della ricollocazione del personale soprannumerario, quando afferma che “Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.

Si tratta certamente di un’opportuna precisazione a tutela di dipendenti che comunque hanno l’onere di tentare di ricollocarsi.

Da come è formulata la previsione, tuttavia, sembra di intuire che questo tipo di mobilità riservata non riguardi solo i dipendenti provinciali e delle città metropolitane in soprannumero, ma tutti. Lo dimostra il fatto che tale tipo di mobilità “riservata” è ammessa finchè non funzionerà la piattaforma di incontro domanda/offerta, la quale presuppone la sussistenza delle liste nominative di lavoratori soprannumerari.

Allora, potrebbero aspirare alla mobilità anche dipendenti delle province e delle città metropolitane addetti alle funzioni fondamentali.

Il che dovrebbe indurre province e città metropolitane a considerare con estrema cautela l’espressione dei nulla osta, per evitare di ritrovarsi, alla fine di tutti i percorsi, eccessivamente sotto dimensionate per numero e professionalità di personale, nella gestione delle funzioni che resterebbero in capo a loro.

3.6. Bando del Ministero della giustizia. C’è, poi, la sacrosanta bacchettata che la circolare infligge al Ministero della giustizia e al suo ormai celeberrimo bando per la mobilità di 1031 dipendenti. Al famoso tweet del Ministro Madia, ha fatto seguito una presa di posizione ben più significativa sul piano giuridico, operativo e anche “morale”.

Sicchè, la circolare sentenzia: “Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale”.

Una vera e propria sconfessione del bando, che, al contrario, è stato impostato totalmente al contrario: favorire la mobilità del personale dei ministeri e sfavorire il restante personale, in particolare quello delle province, addirittura chiamate a coprire col 50% del costo del personale il fondo previsto dall’articolo 30, comma 2.3, del d.lgs 165/2001, quando invece il comma 425 della legge 190/2014 esenta le province da tale onere.

C’è da precisare che nel momento in cui si scrive (31 gennaio 2015) il bando risulta ancora pubblicato nel testo originario. Per quanto tale testo debba intendersi etero integrato e modificato dalla circolare, in quanto essa proviene dal Ministero competente in generale in merito al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non sarebbe, tuttavia, inopportuna una rettifica, in ossequio e nel rispetto delle previsioni della circolare 1/2015.

Anche perché, il bando andrebbe rivisto nella sua tempistica. Le domande andrebbero presentate entro il 6 marzo, ma le province hanno tempo fino al 31 marzo per stilare le liste nominative del personale in soprannumero.

Oppure, si intende che qualsiasi dipendente provinciale possa anche ora, prima ancora che vi siano le liste di soprannumerari, presentare domanda?

Un ulteriore passaggio, sia del Ministero della Funzione pubblica, sia del Ministero della giustizia in proposito non sarebbe inopportuno.

3.7. Criteri per il taglio della dotazione organica. Un problema che rimane in parte insoluto è la quantificazione della spesa per apportare i tagli alle dotazioni organiche imposti dal comma 421.

La circolare chiarisce che per "spesa del personale di ruolo" “deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa”.

Quindi la nozione è la più ampia possibile, ma naturalmente esclude la spesa per i dipendenti assunti con qualsiasi tipo di lavoro flessibile.

Il costo da prendere a riferimento per apportare i tagli lineari imposti dalla legge 190/2014 è “il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.

La circolare, dunque, non prende a riferimento, come sarebbe stato consigliabile, i costi della dotazione organica, ma il costo effettivo all’8 aprile 2014, considerando anche elementi come il salario accessorio, per altro definitivamente conoscibili nel 2015, se riferiti al 2014. A meno che il salario accessorio da considerare all’aprile del 2014 non sia quello del 2013 (premi di produzione), considerando, inoltre, che non è affatto detto che all’aprile del 2014 fosse stato attribuito ai dipendenti l’intero salario accessorio. Dunque, non si dovrebbe trattare di cassa, ma di competenza. Però, la fotografia all’aprile non aiuta a chiarire quali grandezze considerare per i conteggi. La circolare su questi dettagli sorvola.

Più utile è il suggerimento di ripartire il valore finanziario dei sovrannumerari “stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: a) personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.]”, utilizzando “ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali”.

In questo modo è possibile farsi un’idea di quale sarà il costo effettivo del personale che seguirà i percorsi di trasferimento verso altre amministrazioni, che, come si capisce, sono:

  1. mobilità dei dipendenti dei servizi per il lavoro, verso l’Agenzia nazionale per l’occupazione, se e quando nascerà;

  2. mobilità dei dipendenti dei corpi di polizia provinciale, verso strutture di riorganizzazione delle forze dell’ordine, se e quando ciò avverrà;

  3. mobilità dei dipendenti da inserire nelle liste dei soprannumerari:

    1. connessa al trasferimento delle funzioni, che dovrebbe avere destinatarie principali le regioni;

    2. non connessa al trasferimento delle funzioni;



  4. mobilità dei dipendenti delle province e delle città metropolitane appartenenti alle categorie protette;

  5. mobilità volontaria, riservata esclusivamente ai dipendenti di province e città metropolitane, nelle more dell’attivazione della piattaforma telematica di incontro domanda/offerta.


La circolare precisa che il calcolo dei costi del personale può slittare dal 31 gennaio 2015 al 1° marzo 2015.

Inoltre, si suggerisce di “stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013”, allo scopo di tenere a sua volta separato questo conto.

  1. Cosa manca. Una circolare non è e non può essere il demiurgo. Il compito della circolare 1/2015 era davvero improbo perché interpretare, chiarire ed applicare un caos come quello determinato dall’esiziale combinazione tra legge 56/2014 e 190/2014 era impresa ai limiti del possibile.


Non tutti i dubbi, dunque, potevano essere risolti, né lo sono stati. E restano ancora fattispecie irrisolte. Che anche in questo caso non potevano trovare sbocco nello strumento della circolare:

a) gli idonei; la circolare evidenzia lo slittamento dei termini per la stabilizzazione dei precari, posto dal comma 428, in applicazione della riforma “D’Alia”. Bene. Ma, quella riforma aveva anche indotto le amministrazioni a scorrere le graduatorie, prima di assumere nuovo personale, valorizzando le posizioni degli idonei dei concorsi. Questo processo viene evidentemente interrotto dalla legge 190/2014. Almeno la previsione, allora, di una proroga delle graduatorie per ricominciare col 2017 sarebbe necessaria. Anche se, comunque, la limitazione dei sovrannumeri, la destinazione speciale di circa 9-10 mila dipendenti all’agenzia per il lavoro o al riordino delle forze di polizia, potrebbe riaprire prima del previsto spazi alle assunzioni ex novo e, dunque, alle posizioni degli idonei.
b) i contratti di formazione e lavoro: nel 2015 scadranno centinaia di periodi formativi, positivamente valutati; si tratterebbe di nuove assunzioni, ma i contrattisti hanno assunto una posizione di aspettativa legittima estremamente forte. Come non tornare sulla normativa, e prevedere un esplicito spazio per le assunzioni dei contrattisti o, quanto meno, una proroga del periodo di Cfl?;
c) una disciplina sui controlli dei bandi di mobilità e di concorso, per verificare che siano rispettati anche gli spazi di apertura concessi dalla circolare e scongiurare rischi di contenzioso e blocchi di sistema.