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domenica 31 gennaio 2016

Valotti spera. E aspetta.

Spettacolare articolo di Giovanni Valotti sul Corriere della sera del 31 gennaio 2016. Il Valotti si profonde nel lodevole intento di valorizzare la figura del dipendente pubblico, indicando che addirittura la restante parte della popolazione dovrebbe essere grata al lavoro di quei 3 milioni di civil servant, che se talvolta rendono poco è perchè sono male organizzati.

Dunque, Valotti perora la causa di non chiamarli "fannulloni". E, infatti, il titolo dell'articolo è perfettamente coerente: "Un cambio di passo contro i fannulloni".

Comunque, se fannulloni vi sono, si tratta di una minoranza fisiologica. Il problema deriva dal fatto che la PA, male organizzata, non è capace di valorizzare il merito e, quindi, l'attenzione si concentra tutta sui casi clamorosi.

Che fare, allora? Valotti ha pronte alcune ricette. Per esempio: "Le pubbliche amministrazioni restano prigioniere di un modello burocratico rigido e farraginoso, tutta forma e poca sostanza, capace di imbrigliare in una rete complicatissima di vincoli ogni sussulto di innovazione e di spirito di iniziativa. Meno regole, meno procedure, meno uffici, più tecnologie, più flessibilità, più responsabilità". Benissimo, signora cara. Ma, il Giovanni Valotti che scrive questo articolo è quello stesso consulente del Governo che ha approvato la riforma Brunetta, che imbriglia la valutazione nelle tre fasce obbligatorie, predeterminando modalità ed esiti?

Non da meno è acuta e scolpita sul marmo è l'altra soluzione proposta: "prima fra tutte, la politica deve fare un passo indietro, definitivo, dalla gestione. Si preoccupi di immaginare il futuro, definire chiari indirizzi, controllarne l'attuazione e verificarne davvero l'impatto finale sui cittadini". Giusto. Ma, poi, Valotti conclude: "Proprio in questi giorni è in arrivo una nuova riforma della Pubblica amministrazione. Sarà la quarta in meno di vent'anni. Il premier Renzi e il ministro Madia hanno dichiarato, ormai più di un anno fa: partiremo dalle persone. Speriamo davvero che sia la volta buona". Si vede che il professore della Bocconi non ha proprio letto la riforma nella quale tanto spera. Perchè se l'avesse letta e avesse anche dato un'occhiata alla riforma del comparto unico degli enti locali già allestita in Friuli Venezia Giulia, si sarebbe reso conto che la propria speranza è totalmente mal riposta, dal momento che la riforma va esattamente nella direzione opposta a quella che spera. Ma, evidentemente, il Valotti oltre a sperare, aspetta: un altro incarico da consulente, oltre ai tanti che ha già ricevuto per forgiare le continue riforme improduttive di risultati, che, poi, critica sui giornali.

domenica 10 gennaio 2016

Province, una riforma alla Checco Zalone

La reale domanda è non se è cambiato qualcosa, bensì a cosa realmente sia servito l’intervento di Delrio, quali benefici abbia dato ai cittadini






L’avesse scritta Luca Medici, in arte Checco Zalone, la riforma delle province forse avrebbe avuto la medesima scarsa qualità giuridica (anche se il Medici è laureato in giurisprudenza), ma almeno avrebbe fatto ridere quanto meno quella parte di spettatori che non si ergono ad esperti del grande cinema dei Bergman.

La cosa grave, invece, è che gli effetti comici, ma soprattutto tragici, si sono avuti lo stesso, anche se la riforma non è stata scritta da un comico.

Checco Zalone con il film “Quo vado” non ha certamente realizzato né un’analisi sociologica della riforma, né un suo approfondimento in chiave tecnico o divulgativo. Ha solo tratto spunto dalla circostanza che l’insieme delle leggi 56/2014 e 190/2014 hanno fatto per la prima volta da spinta su larga scala verso la modifica del “posto fisso”, portando alcune migliaia di dipendenti a cambiare lavoro, per costruire la farsesca trama.

Il dipendente provinciale, così, comincia a girovagare per ogni dove, inseguito da una dirigente ministeriale che tenta di convincerlo a dimettersi con incentivi economici (e non solo).

Alla fine, il dipendente provinciale “posto fisso” torna al suo vecchio adorato ufficio del servizio “caccia e pesca” della provincia. Anzi: non della provincia, bensì della città metropolitana, come Zalone precisa con protervia ad una signora che telefona chiedendo dell’ufficio “della provincia”. E quando la medesima signora gli chiede “ma allora, cosa è cambiato?”, Zalone risponde che non è cambiato nulla (oggettivamente, la risposta di Zalone non è stata proprio quella, ma è facile immaginarne il più colorito contenuto).

Il film in modo certo superficiale e grottesco rappresenta uno dei fallimenti della riforma Delrio, quello più facilmente percepito. In molti hanno la sensazione che poiché le province, nonostante i proclami, non sono state per nulla abolite, sono rimaste lì dov’erano e di loro è cambiato solo il nome: città metropolitane, per quegli enti che hanno ricevuto “l’onore” di assurgere a questo nuovo roboante status; oppure, più mestamente “ente di area vasta”, un giro di parole piuttosto cacofonico, al posto di una parola di quasi 3.000 anni di vita, come “provincia”.

Ovviamente, il comune sentire proposto in modo grottesco da Zalone non riesce a cogliere nel segno. Ma, tuttavia, non è nemmeno da disprezzare che un film, sebbene in modo superficiale ed incompleto faccia emergere che ai cittadini, in fondo, della riforma delle province non interessa assolutamente nulla e, comunque, non la considerano affatto una questione rilevante, a disdoro della campagna assordante che, ricordiamo, non è stata solo del Governo in carica, ma anche del Governo Letta, della maggioranza relativa, del Movimento 5 Stelle e di una consistente parte della stampa del filone di critica, ma senza analisi, alla pubblica amministrazione, capeggiata da Stella e Rizzo.

Nella realtà, non è vero che a seguito della riforma Delrio non sia cambiato niente.

La risposta semplificata a mo’ di battuta alla domanda “cosa è cambiato?” è, ovviamente, tranciante e fuorviante.

Il problema non è se qualcosa sia cambiato, bensì se la riforma sia davvero servita a qualcosa.

I cambiamenti ci sono stati e non solo sul piano nominalistico o formale. Ma, sono tutte modifiche peggiorative. Le ex province si sono viste ridurre di 2 miliardi (dopo altri riduzioni per circa 2,5 miliardi sofferti in precedenza) la capacità di spesa, passata da circa i 12 del 2011 agli attuali meno di 7. Il che ha portato a una serie di conseguenze nefaste: province che sono andate in dissesto, altre che non hanno pagato per mesi o ancora (Crotone) non stanno pagando gli stipendi dei propri dipendenti; azzeramento quasi totale degli investimenti, scuole rimaste senza manutenzione, senza arredi e private dei trasferimenti per il funzionamento dei loro uffici; strutture tecniche rimaste senza operatori con sforamento dei termini per le procedure di valutazione di impatto ambientale che mettono in ginocchio le imprese in attesa; strade rimaste con frane, buche e asfalto da rifare; servizi anti neve azzerati, anche se nessuno se n’è accorto grazie agli ultimi due inverni più che clementi sul piano meteorologico. E, poi, ancora, il caos organizzativo interno, i ritardi oceanici della procedura di ricollocazione, che secondo la circolare 1/2015 di Funzione Pubblica ed Affari Regionali si sarebbe dovuta concludere nell’aprile del 2015 e, invece, se dovesse andare bene forse chiuderà nel giugno del 2016, fermo restando che poco meno di 6000 dipendenti addetti ai servizi per il lavoro ancora non sanno neppure per quale ente presteranno servizio: provincia? Regione? Agenzia regionale? Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro?

Il tutto, condito da situazioni grottesche, degne senz’altro della comicità di Checco Zalone, come la “piattaforma” per la ricollocazione dei dipendenti, strombazzata come già pronta a gennaio del 2015 dalla già citata circolare 1/2015, messa in opera ad aprile, ma senza possibilità di implementarla, attivata a fine settembre, quando già era in gran parte inutile perché le regioni si erano finalmente mosse per riallocare le funzioni non fondamentali, ma non funzionante proprio tra novembre e dicembre, cioè quando le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto inserire i posti disponibili, finalizzati appunto alla ricollocazione dei dipendenti provinciali e dar loro risposta alla domanda “quo vado?”.

In questo frangente, in modo insensato la legge 190/2014 ha contraddetto alle indicazioni della legge Delrio. Questa aveva previsto una traslazione delle funzioni non fondamentali delle province da detti enti a quelli subentranti, mantenendo intatto l’apparato organizzativo e le risorse. La legge 190/2014, sconquassando un già deficitario impianto normativo ha, invece, slegato la ricollocazione dalle funzioni, sì da creare i presupposti non per una ricollocazione organizzata dei dipendenti provinciali, tale da mantenere la funzionalità dei servizi, bensì per porre in essere una vera e propria diaspora, una dispersione casuale di professionalità e risorse. Un caos totale ancora in atto, per giunta aggravato dal sostanziale blocco delle assunzioni, ma scritto così male che tra circolari della Funzione Pubblica e pareri della Corte dei conti tutti hanno avuto la possibilità di scrivere contemporaneamente in merito il bianco e il nero. L’assenza di qualsiasi strumenti di controllo ha consentito, per altro, a tantissimi enti di effettuare egualmente assunzioni contrastanti con i vincoli imposti dalla legge ed affetti da nullità.

Ancora, è cambiato che, pur restando, come si è visto, in vita le province, sia pure sotto nuove e caotiche spoglie, i cittadini sono stati privati della possibilità di eleggere le cariche.

Certo, c’è stato un risparmio sui “costi della politica”, magnificato dal Governo come clamoroso risultato, quantificato in 100 milioni. Cifra, in realtà, sovrastimata: il costo per indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori provinciali era di 83 milioni, come ha spiegato (vanamente) la Sezione Autonomie della Corte dei conti nelle sue audizioni in Parlamento, e sarebbe sceso a 34 milioni per effetto della riduzione dei consiglieri ed assessori, decisa nel 2011. In ogni caso, 100 milioni sarebbero lo 0,01% del totale della spesa pubblica… Comunque, la riforma ha avuto il “pregio” di far sperimentare la verticalizzazione del potere, l’esproprio del diritto di voto e l’imposizione dall’alto di amministratori decisi dalle segreterie dei partiti, anticipando, sia pure in scala ridotta, gli effetti della riforma del Senato.

Dunque, di cose ne sono cambiate. Ma, si torna alla domanda, a cosa è servito? Andiamo per un attimo in Sicilia, regione che si è affannata ad approvare per prima la riforma delle province, sì da far meritare al presidente Rosario Crocetta per mesi gli onori delle cronache e la partecipazione fissa a tutti i talk show televisivi.

Una delle ragioni più “gettonate” a giustificazione della riforma delle province era il “risparmio” della spesa pubblica. Ebbene, la Sicilia dopo oltre 2 anni dall’avvio di quella riforma (che in realtà è andata incontro dopo un po’ all’inevitabile “controriforma”) si trova sull’orlo del collasso definitivo, appesa agli interventi a sostegno del Governo, per circa 1,5 miliardi. Benefici derivanti dalla riforma delle province, allora? Zero.

Lo stesso si può affermare per quanto avvenuto nel resto d’Italia. Gli sconquassi della riforma li abbiamo descritti sopra. Non è possibile, al contrario, reperire nemmeno uno straccio di concreta utilità.

Riduzione della spesa pubblica? Non c’è stata. La riduzione della spesa imposta alle province non si è tradotta, infatti, in “tagli” alla spesa, come purtroppo erroneamente per mesi i media hanno continuato a dire, disinformando. I 5,5 miliardi di riduzione della spesa imposti a regime (a partire dal 2017) alle province dalla legge 190/2014 non si traducono in una minore spesa, ma nell’assegnazione di tale somma allo Stato, che continuerà a spenderle per propri fini. Semplicemente, dunque, le province sono state trasformate in enti-gabellieri, che esigono le imposte provinciali per conto dello Stato, attribuendo a questo le entrate e lasciando quasi senza servizi i cittadini, per i quali non vi è più alcuna corrispondenza di scopo tra tasse versate ed ente destinatario.

Vi è stata, allora, una riduzione delle imposte locali? Nemmeno per sogno. Il gettito delle imposte provinciali non si è ridotto di un centesimo: i cittadini continuano a pagare le stesse tasse di prima.

C’è stata, allora, una riorganizzazione dei servizi, che ha reso più efficiente il sistema? Come visto sopra, no, nella maniera più assoluta. Le province sono state spinte verso il caos e, con loro, almeno per quel che riguarda la gestione del personale, tutti gli altri enti che hanno subito il blocco delle assunzioni.

Il quadro desolante è reso maggiormente tragicomico dalla circostanza che il Governo e il Parlamento, dopo aver ridotto la spesa delle province in modo insostenibile, hanno successivamente adottato in maniera estemporanea ed improvvisata, misure per rimediare, senza per altro coprire l’immenso ammanco. Così, si è consentito di approvare bilanci di previsione solo annuali, per non far vedere gli squilibri di bilancio nel triennio (operazione di cosmesi contabile che non si capisce come possa passare senza osservazioni della Corte dei conti); poi, è stata permessa la rinegoziazione dei mutui, del tutto inutile per le province virtuose che si erano autofinanziate; poi, ancora, sono state previste erogazioni di spiccioli per i lavori nelle scuole o la parzialissima copertura delle spese per assicurare ai disabili sensoriali l’assistenza allo studio. La più grottesca delle previsioni è stata la possibilità di cedere immobili provinciali all’Invimit: un’operazione che si concluderà tra mesi, ben oltre il 31.12.2016, termine ultimo per la conclusione della riforma, da cui deriverà, alla fine, un depauperamento gravissimo del patrimonio immobiliare pubblico, con difficoltà di rientro immense visto l’andamento del mercato immobiliare e, soprattutto, benefici sulla spesa delle province poco più che simbolici.

La domanda, dunque, riguardante a cosa sia servita la riforma delle province riceve questa desolante risposta. E tutto questo, perché Governo e Parlamento, prima di imbarcarsi in una riforma frettolosa, improvvisata, dettata dagli slogan della stampa e del moralismo politico, mal concepita, scritta in modo dilettantesco, non si sono posti i quesiti che qualsiasi riformatore dovrebbe porsi: che obiettivi ho? Quali benefici intendo ottenere? In quali tempi? Con quale organizzazione? Insomma, “quo vado”?

 

 

domenica 25 ottobre 2015

La farsa della riforma delle province atto secondo: legge di stabilità 2016

Acquisiti i dati finanziari del disegno di legge di stabilità perché li ha pubblicati la Ue e non perché siano ancora stati resi noti dal Governo che a 10 giorni di distanza dall’approvazione in Consiglio dei ministri non ha reso noto il testo, si è avuta la conferma. Il disegno di legge prevede un incremento del debito di oltre 14 miliardi, quasi corrispondente all’incremento del deficit di circa 17 miliardi. Quanto occorre non per ridurre le tasse, bensì per disinnescare gli aumenti dell’Iva previsti a partire dal prossimo primo gennaio 2016. Disinnescare è la parola che più si usa nei media, ma è sbagliata. Quella corretta è “rinviare”: infatti, gli effetti dell’aumento dell’Iva, derivanti dalle clausole di salvaguardia introdotte dalla legge 190/2014, sono semplicemente rinviati al 2017 e alla prossima legge di stabilità.

In questo quadro, come è noto il Governo ha provato e probabilmente sta ancora provando ad allargare i margini del deficit per finanziare la propria spesa, di circa 3 miliardi, quanto vale la “clausola migranti”, cioè spazi di tolleranza che la Ue concede al deficit dei bilanci pubblici di Paesi coinvolti dalla migrazione.

Cosa c’entra tutto questo con le province? Moltissimo. Come è noto, la sciagurata legge 190/2014, modificando totalmente l’assetto della di per sé devastante legge Delrio, ha sottratto alle province la possibilità di spendere 3 miliardi della propria capacità di spesa corrente: 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017. Il tutto, attraverso un prelievo forzoso: le province sono costrette a versare al bilancio dello Stato queste somme e se non vi provvedessero, l’Agenzia delle entrate girerebbe direttamente al bilancio statale il gettito provinciale derivante dall’imposta sull’assicurazione RC auto.

Per mesi e mesi i media hanno continuato ad affermare che tale prelievo fosse un “taglio”, allo scopo peloso di far credere che la riforma delle province abbia determinato un corrispondente beneficio su spesa pubblica e tasse. Non è per nulla vero: il prelievo forzoso imposto alle province e alle città metropolitane dallo Stato è impiegato dallo Stato stesso, che spende, dunque, le entrate provinciali.

Se l’intervento sulle province si fosse convertito davvero in tagli, la spesa pubblica sarebbe dovuta scendere di 2 miliardi nel 2016 e il Governo non avrebbe avuto gran bisogno di puntare all’allargamento del deficit per la clausola migranti, potendo contare nel 2017 di una riduzione di spesa a regime esattamente dei 3 miliardi che chiede.

Ma, lo stesso fatto che il Governo insista per l’espansione del deficit di ulteriore 3 miliardi dimostra che l’intervento finanziario sulle province imposto con la legge 190/2014 non ha avuto alcun beneficio né per il bilancio pubblico, né per le province, né per le città metropolitane.

Al contrario, città metropolitane e province sono state sostanzialmente condannate al dissesto finanziario (come ha inconfutabilmente osservato la Corte dei conti, Sezione autonomie con delibera 15/2015), tanto che il d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015 contiene l’assurda norma a mente della quale tali enti hanno potuto approvare un bilancio annuale (al 30 settembre…) e non triennale, perché negli anni 2016 e 2017 è impossibile il pareggio di bilancio.

Ma, anche regioni e comuni sono stati coinvolti nel disastro. Infatti, le regioni in sostanza dovranno coprire il buco da circa 3 miliardi aperto nell’ordinamento dal prelievo forzoso imposto dallo stato, dovendo acquisire in grande parte le funzioni non fondamentali delle province e simmetricamente finanziarle. I comuni, per parte loro, potrebbero anche dover sopportare quota parte di questi costi, qualora le regioni assegnassero loro alcune funzioni non fondamentali. Regioni e comuni, comunque, hanno condiviso l’onere di vedersi quasi totalmente bloccata la possibilità di assumere, in conseguenza del blocco dei reclutamenti dovuto alla necessità di ricollocare i dipendenti provinciali posti in sovrannumero dal taglio lineare del costo delle dotazioni organiche delle province, sempre imposto dalla micidiale legge 190/2104.

Tutto questo, naturalmente, ha comportato la nota situazione di stallo. La legge 190/2014 ha impedito di attuare la legge Delrio che invece disciplina il riordino delle funzioni come cessione di ramo d’azienda, prevedendo il finanziamento globale delle funzioni con le connesse risorse necessarie per la spesa di personale e dei servizi, oltre che per il patrimonio. Non solo: la legge 190/2014 è partita dalla fine: invece di avviare la ricognizione dei posti disponibili nelle amministrazioni pubbliche, per verificare quanti ve ne fossero a partire dalla dotazione organiche e una volta acquisito un data base che assicurasse il pieno matching con le figure professionali provinciali, e avviare la mobilità dopo questo censimento, è partita lancia in resta con la virtuale messa in sovrannumero di 20.000 dipendenti, senza nemmeno sapere quanti e quali posti siano disponibili nelle PA e dove.

Ancora in questi giorni molti giornali accusano le regioni di aver boicottato l’attuazione della manovra, per non aver approvato le leggi di riordino; accuse sono rivolte anche alle province che non hanno approvato le liste nominative dei provinciali in sovrannumero, tanto che il portale della mobilità risulta desolantemente ingestibile.

Tuttavia, visto il quadro finanziario descritto prima, le regioni non erano state certo incentivate ad agire dovendosi assumere una spesa di circa 3 miliardi; allo stesso modo, le province in assenza del riordino regionale avevano oggettive difficoltà anche semplicemente a capire come riorganizzarsi al proprio interno, considerando che col passare dei mesi le regioni hanno iniziato ad assumere le iniziative di riordino, decidendo in molti casi di lasciare anche una serie di funzioni alle province. Sicchè, la messa in sovrannumero trasversale malamente imposta dalla legge 190/2014 viene messa in discussione.

Il Governo ha avuto una gran fretta, con la legge 190/2014, di attivare la riforma delle province. La circolare 1/2015 di Funzione Pubblica e Ministero delle regioni immaginava che il processo si sarebbe risolto nell’aprile 2015, al più tardi.

Com’era, invece, facilissimo capire e prevedere, ancora quasi a novembre del 2015 quasi nulla si è mosso.

E la tragedia si tramuta, come spesso avviene, in farsa. La legge 190/2014, limitandoci agli effetti prodotti sulla ricollocazione del personale, ha prodotto la conseguenza di mettere a carico degli enti presso i quali i dipendenti in sovrannumero sono da ricollocare il loro costo, che ammonta a circa 820 milioni. Infatti, l’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 addossa agli enti che ricevano in mobilità i dipendenti provinciali gli oneri, finanziandoli con le risorse assunzionali.

Tale previsione, il finanziamento con il budget assunzionale (che ha innescato una querelle infinita, mal gestita e peggio risolta dalla Corte dei conti) è un’assurdità palese e la causa principale dello stallo della ricollocazione. Essa si fonda su un errore basilare gravissimo: i tecnici del Governo, su questo supportati anche dall’incredibilmente sbagliata e celeberrima deliberazione 28/2015 della Sezione Lombardia, ritengono che la mobilità dei dipendenti delle province sia da configurare alla stregua di mobilità “onerosa” da ente non soggetto al patto, ad ente soggetto al patto. Infatti, le province lasciano andare via personale non più facente parte della dotazione organica.

Si tratta di una ricostruzione palesemente sbagliata. Le mobilità tra enti non soggetti al patto o, comunque a restrizioni di assunzioni, ed enti soggetti a tali restrizioni sono onerose e non neutrali, dando cioè vita alla perdita definitiva del dipendente da parte dell’ente cedente e al finanziamento con risorse del budget assunzionale da parte dell’ente destinatario per una sola ed evidente ragione: scongiurare il pericolo che l’ente cedente possa attivare un concorso per coprire il posto resosi vacante, incrementando così il complesso della spesa pubblica.

Ma, le province non potrebbero mai in ogni caso sostituire il personale in sovrannumero ceduto per mobilità da ricollocazione per la semplice ragione che ad esse è fatto assoluto divieto di assumere personale a tempo indeterminato, divieto prima disposto dal d.l. 95/2015 convertito in legge 135/2015 e da ultimo confermato proprio dall’articolo 1, comma 420, della legge 190/2014.

La realtà è che l’intero sistema di finanziamento della mobilità del personale soprannumerario si basa su un errore clamoroso commesso dai tecnici. Era perfettamente possibile consentire una mobilità “neutra” dei dipendenti provinciali e se così fosse stato già probabilmente il percorso sarebbe in fase di conclusione.

Che il sistema nel suo complesso, in particolare quello di regioni ed enti locali, non fosse in grado di assorbire d’improvviso il colpo di 820 milioni lo dimostrano due circostanze:

  1. l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 30 luglio 2015, relativo alla funzionalità dei servizi per il lavoro, che garantisce la continuità delle attività dei servizi medesimi e dei centri per l’impiego, accollando allo Stato i 2/3 e alle regioni 1/3 della spesa del personale a tempo indeterminato impiegato per gli anni 2015 e 2016: si tratta di circa 210 milioni l’anno;

  2. la circostanza che il disegno di legge di stabilità per il 2016 nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, preveda un fondo di 100 milioni, finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale soprannumerario.


Quanto alla lettera a) dimostra che occorreva prevedere un finanziamento specifico della spesa del personale soprannumerario, per non soffocare gli enti riceventi. Quanto alla lettera b) dimostra che la legge 190/2014 ha strozzato le province, sottraendo loro la possibilità stessa di pagare gli stipendi o, quanto meno, che chi ha fatto i conti allo scopo di determinare il prelievo forzoso di 3 miliardi a regime ha sbagliato in malo modo. Non è un caso che sempre il disegno di legge di stabilità attribuisca a province e città metropolitane un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Il Governo, così agendo, in sostanza ammette che l’intervento finanziario su province e città metropolitane disposto dalla legge 190/2014 è stato talmente clamorosamente sbagliato e pesante, da imporre addirittura un finanziamento per l’esercizio delle funzioni fondamentali, quelle che la legge Delrio ha lasciato a tali enti!

Ridicolo, poi, è che il ddl preveda che dei 400 milioni stanziati solo 150 siano a favore delle 80 province, mentre 250 milioni di euro a favore delle 10 città metropolitane: un’assurdità economica, finanziaria, gestionale, che dimostra ancora una volta come sulle province si agisca esclusivamente per slogan e non con la consapevolezza e meditazione che una riforma di tale portata avrebbero richiesto.

Ma non basta. Il disegno di legge di stabilità cerca di tornare ad intervenire sull’accelerazione (sic) dei tempi per la ricollocazione dei dipendenti provinciali, forzando la mano alle regioni.

Prima di esaminare l’idea contenuta nel ddl, occorre un passo indietro, al giorno 22 dicembre del 2014, quando il sottosegretario alle riforme, Angelo Rughetti, rilasciò un’intervista al Corriere della sera, nella quale emerge la seguente dichiarazione, da portare sempre a futura memoria: “il 2 gennaio ci sarà un decreto che imporrà alle Regioni di scegliere se acquisire le competenze delle Province e il relativo personale, o lasciarle alle Province o ai Comuni”.

Come è perfettamente chiaro, il 2 gennaio 2015 il “decreto” di cui parlava Rughetti non si è visto per nulla. E’ stato necessario aspettare la metà di agosto (8 mesi e mezzo dopo la data indicata dall’esponente del Governo) per avere una disposizione che imponesse alle regioni di adottare entro il 31 ottobre (a 10 mesi dalla vigenza della legge 190/2014) le leggi di riordino delle funzioni provinciali, pena l’accollo delle relative spese da rifondere alle province ed alle città metropolitane.

Ma, la data del 31 ottobre era credibile? Ovviamente no, soprattutto perché imposta da una legge dell’agosto. In due mesi era assolutamente impensabile non tanto che le regioni legiferassero, quanto che portassero a compimento le operazioni di trasferimento, che implicano complicate operazioni di ricognizione delle funzioni, di riorganizzazione e di regolazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti. Insomma, anche con una legge regionale adottata entro il 31 ottobre 2015, si impongono numerosi atti attuativi nei successivi mesi.

Tutto questo, per altro, mentre imprudentemente e, di fatto, inutilmente, dopo mesi di gestazione la Funzione Pubblica il 30 settembre fa pubblicare il DM 14.9.2015 che regola le mobilità, senza minimamente tenere conto dell’evoluzione della normativa in corso, senza tenere conto che le province in assenza delle leggi regionali non caricano i dati dei lavoratori in sovrannumero e con scadenze totalmente inconciliabili con i tempi di attuazione delle leggi regionali.

Ancora una volta, gli errori di valutazione e programmazione commessi dal Governo sono confermati dal Governo stesso attraverso il ddl di stabilità, il quale introduce, ad un anno dalla vigenza della drammatica legge 190/2014 (quando mancheranno solo 11 mesi per ricollocare 20.000 dipendenti) la previsione del commissariamento delle regioni inadempienti.

Il ddl prevede, infatti, che entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore (quindi entro il 30 gennaio 2016) sarà nominato un Commissario nelle regioni che a quella data:

  1. non abbiano attuato l’Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014, appunto approvando le leggi regionali di riordino delle funzioni;

  2. non abbiano completato gli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, entro il 30 giugno 2016!


Cioè, per riassumere:

  1. la legge Delrio aveva imposto alle regioni di riordinare le funzioni entro settembre 2014;

  2. questa scadenza è slittata al 31.12.2014, a seguito dell’accordo Stato-regioni dell’11.9.2014;

  3. nessuna regione ha rispettato quest’ultima scadenza, perché nel frattempo il ddl di stabilità 2015 scippava alle province i 3 miliardi, rendendo impossibile il riordino secondo la logica della cessione di ramo d’azienda regolata dalla legge Delrio;

  4. per indurre le regioni a legiferare, si è aspettato l’agosto del 2015, ponendo come nuovo termine il 31.10.2015;

  5. ma, consapevoli che entro tale termine in ogni caso il riordino non sarebbe divenuto efficace, si prevede un novo termine, il 30.1.2016 perché le regioni oltre a legiferare adottino provvedimenti che assicurino l’effettivo riordino entro il 30.6.2016.


Una farsa, appunto. Come si può pretendere, allora, che le province e le città metropolitane possano determinare i nomi dei soprannumerari e caricarli nel portale PMG e che si rispettino le scadenze del DM 14.9.2015 il quale pretenderebbe che i dipendenti provinciali vengano assegnati dalla Funzione Pubblica alle altre amministrazioni entro il 28 febbraio 2016, se, di fatto, si consente alle regioni di regolare il complesso sistema di riordino praticamente fino al 30 giugno 2016? Ma, a Roma, si ha un’idea minima di cosa significhi programmare, coordinare le norme, disporre scadenziari e strumenti di attuazione?

Ma, la farsa non finisce qui. Il ddl di stabilità stabilisce che in assenza di disposizioni legislative regionali di riordino, ma fatta salva la loro successiva adozione (quando? Entro quale termine?), si intende che siano attribuite ex lege alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Pertanto, il ddl di stabilità prevederebbe, ad un anno dalla disgraziatissima legge 190/2014 e a quasi due anni dalla altrettanto devastante legge Delrio quello che si poteva stabilire da subito: l’abolizione delle province e l’attribuzione delle loro funzioni direttamente alle regioni, col trasferimento delle connesse risorse, cosa che chi scrive ebbe modo di suggerire la bellezza di 3 anni e mezzo fa.

Il Commissario, laddove fosse nominato, alla luce dell’assegnazione ex lege delle funzioni non fondamentali delle province alle regioni imporrebbe la mobilità d’ufficio dei dipendenti provinciali, secondo due direttrici:

  1. trasferendo il personale alle regioni stesse, ma nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione;

  2. oppure, trasferendo il personale nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata.


Ma, a nessuno viene da chiedersi, tra i tecnici del Governo, come sia possibile trasferire ex lege alle regioni le funzioni provinciali, senza garantire il trasferimento completo del personale addetto? Se si prevede il limite delle capacità assunzionali delle regioni, passerebbero pochissimi dipendenti. I commissari, dunque, sarebbero costretti a disperdere tra i comuni i dipendenti provinciali, slegandoli completamente dall’esercizio delle funzioni. Un disastro organizzativo.

Ma la cosa ancora più involontariamente comica è che il Commissario agirebbe, come visto prima non prima del febbraio 2016, “avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015”. Ciò conferma l’intempestività del DM medesimo, la velleitarietà dello scadenzario ivi previsto, mentre per un verso lascia aperta l’ipotesi che i commissari non riusciranno per nulla ad avvalersi del PMG, perché le province ovviamente saranno indotte a caricare i dipendenti in sovrannumero solo dopo, e non prima, che le regioni (o il commissario) indichino la scelta definitiva sulla riallocazione delle funzioni.

Insomma, le toppe che progressivamente il Governo mette al buco devastante creato dalla micidiale combinazione della legge Delrio e della legge 190/2014 oltre ad essere quasi peggiori del buco stesso, confermano quanto erronea sia l’impostazione tecnica della riforma, la quale, con assoluta probabilità, nell’aprile del 2016, a due anni dalla vigenza della drammatica legge 56/2014, sarà ancora in alto mare, tra commissariamenti e provvedimenti di attuazione del riordino, nonché processi di ricollocazione del personale da avviare o concludere.

In questo frangente, suscita un sorriso a denti stretti fortemente ironico la circostanza che sempre il ddl di stabilità, ai fini della ricollocazione dei dipendenti provinciali, consenta ai comuni e alle regioni:

  1. di mantenere all’80% del costo delle cessazioni dell’anno 2015 il limite al turn over: il legislatore non si rende conto che, con la disposizione contenuta nel ddl di stabilità, sottrae alla ricollocazione un 20% di risorse ulteriori, pur ammesso dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014;

  2. di avvalersi di questo tetto al turn over non solo nel 2016, ma anche nel 2017! Quasi la confessione della consapevolezza che occorrerà una robusta proroga al processo di ricollocazione.


Ma la farsa non si conclude qui. Il disegno di legge di stabilità, infine, dispone che il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato da 1.031 posti debba essere inquadrato entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, “a prescindere dal nulla osta dell’ente di provenienza”.

Quest’ultima precisazione si rende necessaria, perché in quelle graduatorie sono presenti molti dipendenti provinciali non destinati alla sovrannumerarietà, perché operanti nelle funzioni fondamentali. Per i soprannumerari, essendo fuori della dotazione, è ovvio che non occorra il nulla osta; esso può servire solo per i non soprannumerari. Dunque, lo stesso ddl di stabilità ammette mobilità vietate dalla legge 190/2014, che riferisce i processi di ricollocazione al solo personale soprannumerario, come del resto confermato dal DM 14 settembre 2015.

Non pago, il Governo nel ddl prevede anche che il Ministero della giustizia acquisisca altri 1.000 dipendenti amministrativi dalle province “nel biennio 2016 e 2017”! Ma, la ricollocazione dei dipendenti non si dovrebbe concludere il 31.12.2016? Ma possono chiarire se c’è o no una proroga?

Queste mobilità dovrebbero essere attuate attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, del bando di cui sopra per 1.031, ove sia utilmente collocato ancora personale provinciale, oppure utilizzando il portale . Se, invece, entro novanta giorni dall’avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere scorrendo quella graduatoria, l’acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate, prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Ancora una volta, dunque, si ammetterebbe l’ulteriore mobilità di dipendenti non in sovrannumero.

Questa aporia viene in parte giustificata dalla previsione secondo la quale le mobilità del personale provinciale verso il Ministero della giustizia “sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali”: cioè, le province dovrebbero ridurre simmetricamente il personale in sovrannumero, non si capisce se in misura corrispondente a tutto il personale che transiti verso il Ministero, oppure del solo personale non soprannumerario.

Una previsione, quest’ultima, che appare avere un minimo di raziocinio. Ma, se le province e le città metropolitane dovranno scomputare fino al 2017 personale soprannumerario, come faranno a consolidare gli elenchi nominativi (se mai li approveranno) di detto personale?

Anche in questo caso, la confusione regnerà sovrana. Tutto questo, solo perché il Governo mai ammetterà di aver fatto una forzatura e clamorosi errori, per correggere i quali le pezze non servono. Occorrerebbe azzerare tutto e ripartire da capo. Soprattutto nel fare i conti.

domenica 20 settembre 2015

Rizzo e le province: la propaganda che nasconde la realtà del fallimento della riforma Delrio

E’ dalla primavera scorsa almeno che, tra inchieste come quella di Report e ripetuti interventi della Corte dei conti, la riforma delle province è al centro di forti critiche. Ed anche di revisioni: il “decreto enti locali”, d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015, è nella sostanza un tentativo, maldestro, di correggere le previsioni disastrose della legge 190/2014, ad esempio consentendo alle province di approvare il bilancio di previsione a settembre (sic), ma per il solo 2015. Perché il complesso della manovra finanziaria imposta alle province, dal 2011 in poi, sottrae ad un volume di spesa che 4 anni fa era di 12 miliardi, circa 6 miliardi. Totalmente insostenibile.

Tutti questi eventi non potevano sfuggire all’occhio acutissimo di chi, da sempre, è il principale alfiere della riforma, anzi, dell’abolizione delle province: Sergio Rizzo, che sul Corriere del 20 settembre 2015, torna, dopo mesi, su uno degli argomenti principi della sua attività giornalistica, oltre all’immondizia a Roma, la regione Sicilia e la dirigenza pubblica: le province.

Infatti, a Rizzo non la si fa e nell’articolo riporta uno scoop degno del premi Pulitzer: “i dubbi che la riforma delle Province stia procedendo come era stato promesso, quelli lo sono davvero”.

E sì. Le province stanno andando in dissesto, i decreti sulla mobilità del personale, che occorreva attivare a marzo, se va bene saranno operativi a ottobre senza che ancora sia stata compiuta l’indagine sui fabbisogni degli altri enti che non hanno potuto assumere nessuno, le funzioni sono ancora da riordinare, le regioni non vogliono farsi carico della spesa che lo Stato intende scaricare su di loro, le scuole sono rimaste senza banchi, le manutenzioni sempre per scuole e strade non si fanno più, gli allievi delle scuole con disabilità sensoriali sono rimasti privi di aiuto allo studio e a Rizzo, a cui non sfugge mai nulla, vengono “dubbi” sull’effettiva attuazione della riforma.

C’è una ragione molto precisa se Rizzo finge di cadere dal pero e non accorgersi che la riforma delle province è un assoluto disastro, limitandosi ad evidenziare “dubbi” in merito. Una ragione molto semplice: Rizzo da anni sostiene una propria tesi, quella secondo la quale le province sono da abolire, al di là di ogni ragionevolezza e funzionalità di qualsiasi norma che punti a ridimensionarle. Poiché la sua tesi è che le province occorre eliminarle, qualsiasi legge va bene, anche la più inefficiente, come il combinato micidiale delle leggi 56/2014 e 190/2014.

Quale campione delle opinioni che prevalgono sui fatti e, dunque, della propaganda, Rizzo non può limitarsi ad osservare la verità e dare atto del fallimento della riforma.

Sicchè il tentativo (sicuramente ben riuscito) dell’articolo è lasciar credere che la riforma tutto sommato, anche se lascia “dubbi” va bene, ma sono le province che non consentono di metterla in pratica.

Il sistema è quello collaudatissimo dell’attribuire ad una certa amministrazione la responsabilità di aumentare le tasse. Ecco, dunque, che Rizzo si produce da par suo nella lamentazione: “L’augurio di buone vacanze estive è stato recapitato agli automobilisti dalla fu Provincia di Firenze all'insorgere delle canicole di luglio. È stato allora che quella oggi ribattezzata Città metropolitana e presieduta dal renzianissimo sindaco fiorentino Darlo Nardella ha aumentato l'imposta provinciale sulla Rc auto dal 10,5 al 16 per cento: il massimo consentito per legge. Diciamo subito che è stato l'ultimo, ma certo non l'unico a farlo. Anzi, non è stato neppure l'ultimo, perché il giorno dopo anche la Provincia di Pistoia ha portato prontamente la tassa sull'assicurazione delle auto al 16 per cento. A gennaio l'avevano fatto la Province di Cuneo e di Reggio Calabria. A febbraio quella di Vicenza. A marzo quella di Cagliari. E prima ancora quasi tutte le altre. Dal 2011, quando si è cominciato a parlare seriamente di mettere mano alle Province e i governi di turno iniziavano a tagliare i trasferimenti, quegli enti hanno pensato bene di usare pesantemente l'unica leva fiscale di cui dispongono, scaricando i tagli su chi possiede un mezzo di locomozione. Il risultato è che oggi la tassa provinciale sulla Rc auto è al 16 per cento dappertutto con le sole eccezioni di Treviso (15), l'Aquila (15,5) e Aosta (9). Non è propriamente uno scherzo, considerando che il gettito complessivo è di oltre due miliardi e mezzo”.

Come qualsiasi azione di propaganda, l’articolo mischia verità ad omissioni e lascia trasparire un’immagine forzata, che travisa la realtà. La chiosa dello spezzone di articolo riportato desta l’impressione ai lettori che le province, in barba ai virtuosi governi che hanno tentato di tagliarne le risorse, hanno aggirato le norme e continuano ad intascare 2,5 miliardi di tassa provinciale sulla RC auto.

Peccato che questa impressione sia del tutto e radicalmente falsa. Rizzo ha seguito da vicino la riforma e la legge di stabilità per il 2015, inoltre passa per essere un grande esperto di amministrazione e finanza pubblica. Poiché certamente sarà davvero dotato di tal grande competenza, Rizzo non può non sapere due cose fondamentali:

  1. per effetto della legge 190/2014, lo Stato impone alle province un prelievo forzoso dai loro bilanci, pari a 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017; queste risorse sono “garantite” proprio dalla tassa sulla RC auto: infatti, se le province dovessero fare le recalcitranti, l’Agenzia delle entrate invece di trasferire loro per cassa gli introiti, li girerebbe allo Stato. Dunque, le province incassano questa tassa, è vero, ma lo fanno per conto dello Stato, che ne utilizza il relativo gettito per i propri fini. E’ questa una delle ragioni principali per cui le province sono a corto di entrate e stanno andando verso il dissesto;

  2. la Sose, la società ben nota per essere autrice degli studi di settore, ha rilevato la “spesa standard” dei servizi delle province, allo scopo di ripartire tra esse il peso del miliardo che nel 2015 hanno dovuto rendere allo Stato; ebbene, la Sose ha sortito una formula di riparto poco meno che irrazionale, tale per cui hanno dovuto restituire di più allo Stato le province che avevano la pressione fiscale più bassa, in quanto non avevano utilizzato appieno la propria “leva fiscale”.


Pertanto, per un verso Rizzo non dice che la tassa su RC auto viene riscossa dalle province, ma spesa dallo Stato; per altro verso, sempre Rizzo non racconta che è la legge 190/2014 ed il sistema di ripartizione dei “tagli” ad obbligare le province ad incrementare la medesima tassa. Né, ovviamente, Rizzo, secondo il quale l’abolizione delle province avrebbe portato a chissà quale riduzione della pressione fiscale, dice che tutta questa manovra implica semplicemente la fortissima riduzione dei servizi, senza alcuna riduzione né della spesa pubblica complessiva, né della pressione fiscale. Se lo dicesse, dovrebbe allo stesso tempo dare atto del fallimento della riforma che da tanti anni “sponsorizza”. Per questo, si limita ai “dubbi” e finge che i presidenti delle province e delle città metropolitane siano brutti e cattivi.

L’articolo-propaganda non finisce qui. Anzi, sin dal suo titolo rivela l’intento propagandistico: “Così le Province (quasi) abolite assumono e aumentano le tasse”.

Sull’aumento delle tasse abbiamo visto poco sopra come stiano effettivamente le cose.

Sarà, allora, vero che le province continuano ad assumere? La cosa avrebbe del clamoroso, visto che è dalla spending review di Monti, cioè dall’estate 2012, che a questi enti è totalmente vietato assumere. E non risulta esservi stata alcuna sentenza, né in sede civile, né in sede amministrativa, né in sede contabile, di dichiarazione di nullità di assunzioni effettuate da province, con addebito di responsabilità agli autori.

Ma, si sa: a Rizzo non sfugge niente, mentre invece probabilmente i giudici non hanno accesso alle fonti del valente giornalista del Corriere.

Continuiamo, allora, a leggere l’articolo per scoprire quali province abbiano così platealmente violato le norme, assumendo. Ma, dalla lettura resteremo delusi. Il tema delle assunzioni viene introdotto da questo passaggio: “E le perplessità aumentano ancora di fronte ad altri aspetti francamente curiosi. Le società partecipate delle Province, per esempio, sono ancora quasi tutte lì, vive e vegete”. Segue un elenco piuttosto lungo di società o aziende, che sono ancora operanti, con indicazione dei loro dipendenti. L’unica attribuzione di iniziative di assunzioni concerne la società Capitale Lavoro di Roma, che secondo quanto riportato nell’articolo “ha provveduto qualche mese fa a inglobare il personale di un ente provinciale sciolto, l'Agenzia colline romane, e a stabilizzare 23 precari: fra cui anche un dirigente” e l'Agenzia per i servizi formativi e per il Lavoro controllata al 100 per cento dalla Provincia di Latina, che “alla fine del 2014 ha provveduto ad assumere 8 dipendenti a tempo indeterminato”. Nessuna traccia di assunzioni effettuate dalle province.

Anche in questo caso, la sapiente propaganda dice, ma non dice, allude, desta l’impressione, rafforzata dal titolo dell’articolo. Il lettore medio, che non conosce ovviamente a fondo le regole amministrative, è portato a pensare l’esistenza di una totale identità tra province e loro società o agenzie.

Un esperto di finanza ed amministrazione pubblica, però, quale certamente sarà Rizzo, sa perfettamente che il divieto di assunzione si applica solo alle province e non agli enti da esse partecipati, ai quali si applicano, invece, altre limitazioni. E comunque, essendo realtà sul piano giuridico separate dalle province, la responsabilità per quelle assunzioni ricade su quegli enti e non sulle province.

Ancora, Rizzo si meraviglia che molte società o agenzie delle province siano ancora in funzione. Un’altra mossa propagandistica. Rizzo sa benissimo che ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge Delrio le province sono tenute a continuare ad esercitare anche le funzioni non fondamentali che non siano state ancora riordinate ed assegnate ad altri enti. Finchè, quindi, restino titolari di queste funzioni, che non possono non gestire anche per non incorrere in reati come interruzione di servizi pubblici o omissione di atti d’ufficio, se si erano a suo tempo organizzate per gestirli mediante società o agenzie, non possono che tenere in vita (con estreme difficoltà) quelle società, in attesa di liquidarle se e quando le funzioni saranno loro sottratte.

Tuttavia, l’effetto della propaganda è colto. Rizzo, diffonde a piene mani queste le sue mezze verità e il saperne cogliere i risvolti propagandistici è cosa possibile a pochi. Pochissimi, poi, saranno coloro che avranno l’opportunità di leggere scritti come questo, che si propongono di portare a conoscenza la mezza verità nascosta dalla propaganda. Sicchè il messaggio propagandistico è passato, come a suo tempo è passata una riforma, quella Delrio, che si era visto subito essere dannosa e mal concepita e destinata a determinare gli sfasci cui stiamo assistendo, ben nascosti sotto la cortina di articoli come quelli del Corriere.

giovedì 6 agosto 2015

Riforma Madia: incarichi dirigenziali, il cortocircuito della revoca per condanna erariale

Tra i tanti, troppi, elementi negativi della riforma Madia della PA, vi è anche l'introduzione di un'imprudente e mal concepita revoca degli incarichi dirigenziali per responsabilità erariale.
Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, è stato introdotto il criterio di delega della “previsione di ipotesi di revoca dell’incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose”.
Dunque, il legislatore delegato è chiamato a regolare i casi e le modalità perché gli incarichi dirigenziali siano revocati in caso di condanna anche non definitiva della Corte dei conti per danno erariale, connessa a fatti dolosi in settori esposti a rischi di corruzione.
Si tratta di una norma che può apparire corretta sul piano etico, ma crea una grandissima confusione tra elementi completamente disomogenei.
Infatti, il giudizio contabile, rispetto alla corruzione, non ha nulla a che vedere e non costituisce nemmeno un indice preciso o decisivo per rilevare comportamenti corruttivi.
Ovviamente, si sta facendo riferimento alla “corruzione amministrativa”, disciplinata dalla legge 190/2012 e non al reato di corruzione, che va accertato in sede giudiziale penale.
La corruzione “amministrativa” deriva da una deviazione nel processo gestionale causata dall’intento di inquinare l’azione amministrativa ed i fini pubblici che deve perseguire, attraverso atti posti in essere allo scopo di conseguire fini di natura privata.
Non necessariamente la responsabilità erariale è in grado di evidenziare il fenomeno della corruzione disciplinato dalla legge 190/2012. La responsabilità erariale può scaturire anche nella piena legittimità formale dei provvedimenti adottati, dal momento che la magistratura contabile valuta gli effetti economici della gestione, potendo anche prescindere da un giudizio di legittimità. Al contrario, la corruzione amministrativa difficilmente può prescindere da valutazioni se non di legittimità, quanto meno di legalità complessiva dei provvedimenti e dei comportamenti posti in essere.
La stretta correlazione, dunque, tra responsabilità erariale, incidenza in settori esposti al rischio della corruzione e la revoca dell’incarico dirigenziale crea un vero e proprio cortocircuito, dando luogo ad una sorta di responsabilità disciplinare di stampo oggettivo, di legittimità costituzionale più che dubbia.
Basti tenere presente che tra i settori sensibili ai fini della corruzione v’è quello della selezione del personale. La disciplina dell’anticorruzione ricomprende anche le norme sulla trasparenza, regolate dal d.lgs 33/2015, il quale all’articolo 15 prevede una serie di oneri di pubblicità ad esempio per gli incarichi a consulenti e collaboratori, che se non rispettati comportano responsabilità anche erariale del dirigente. Tale responsabilità può scattare nonostante la piena legittimità del conferimento degli incarichi, per la mera circostanza della mancata pubblicizzazione. Essa, visto che così prevede la legge introduttiva di una vera e propria responsabilità formale, è causa di responsabilità per danno erariale: non si vede perché, al di là della dimostrazione della dolosità della mancata pubblicazione, un mancato adempimento certamente non incidente sulla complessiva legittimità dell’azione amministrativa possa giungere fino all’extrema ratio della revoca dell’incarico dirigenziale, corroborata anche dal divieto di rinnovo.
Ricordiamo che gli ambiti considerati “sensibili” ai fini della corruzione sono definiti dall’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012, in base ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.
Per il legislatore delegato il compito sarà, dunque, arduo e delicatissimo: dovrà fare in modo di evidenziare fattispecie di responsabilità molto chiare, profonde ed evidenti.
Comunque, una buona dose di “garantismo” all’interno di una norma dal sapore molto punitivo è data dalla circostanza che la revoca dell’incarico ed il correlato divieto di rinnovo presuppongono l’accertamento della responsabilità erariale per fatti dolosi, con esclusione dunque della fattispecie della colpa grave.
C’è da chiedersi se vi sarà una correlazione tra la revoca dell’incarico per condanna non definitiva dovuta a danno erariale in settori sensibili per la corruzione. A seguito della revoca dell’incarico, conseguirà ovviamente la collocazione del dirigente a disposizione del ruolo unico. Se la revoca in questione dovesse essere connessa ad una valutazione negativa (o esserne concausa), allora le conseguenze della condanna per danno erariale potrebbero essere ancora più gravi della semplice revoca dell’incarico, in quanto la collocazione in disponibilità dei ruoli per valutazione negativa implica la decadenza dal ruolo ed il licenziamento, se il dirigente non ottiene un nuovo incarico entro un certo periodo di tempo che sarà definito dal legislatore delegato. Unico modo per scongiurare la risoluzione del posto di lavoro potrebbe essere accettare il demansionamento a funzionario. Una serie di conseguenze possibili, che potrebbero apparire oggettivamente esorbitanti in relazione a fattispecie di condanna erariale di natura più formale che sostanzialmente correlate ad effettivi comportamenti lesivi dei principi anticorruzione.
La disposizione in esame suscita ulteriori forti perplessità. Non può non essere messa in correlazione con la lettera m) dell’articolo 11, ai sensi del quale il legislatore delegato deve provvedere al “riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Si tratta della disposizione che estende all’infinito la “esimente politica”, scaricando sostanzialmente solo sulla dirigenza la responsabilità gestionale.
Tra le disposizioni della lettera m) e della lettera q) in commento potrebbe determinarsi un cortocircuito irrisolvibile. E’ evidente che l’attribuzione in via esclusiva alla dirigenza della responsabilità erariale per fatti gestionali finirà per incentivare comportamenti dirigenziali volti a fare da “parafulmine” alle decisioni degli organi politici. Non c’è da dubitare minimamente che ai fini dell’assegnazione, proroga, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, esposti come sono al pesantissimo spoil system regolato dalla riforma, uno degli elementi che conteranno maggiormente sarà proprio la disponibilità della dirigenza a fare da scudo agli organi politici in tema di responsabilità erariale.
Ma, la funzione di “parafulmine” diventa l’incudine, cui si abbinerà anche il martello della necessità della revoca dell’incarico per essersi troppo, come dire, immedesimati nella funzione di copertura gestionale delle decisioni politiche. Paradossalmente, quei dirigenti che considereranno insito nella funzione adottare provvedimenti gestionali di esecuzione di indicazioni politiche a rischio di danno erariale, potrebbero ritrovarsi senza incarico, proprio per aver adempiuto all’incarico ricevuto esattamente nello spirito “fiduciario” che ne abbia guidato il conferimento.
Una contraddizione in termini, che potrebbe portare a risultati davvero paradossali. Per i dirigenti selezionati non in base ad appartenenze politiche o a stretti rapporti fiduciari, la revoca dell’incarico discendente dalla sentenza in primo grado per responsabilità erariale finirà per costituire una sanzione senza appello.
Molto probabilmente, invece, per i dirigenti che siano incorsi in responsabilità erariali nell’adempimento al ruolo di scudo, potrebbe verificarsi che l’organo di governo che dovrebbe revocare il loro incarico si guarderà bene dal farlo, proprio perché la revoca dell’incarico potrebbe costituire violazione dell’accordo fiduciario di reciproco vantaggio, al momento del conferimento. Per altro, la norma non pare evidenziare nessuno strumento di controllo e verifica sull’effettiva applicazione della revoca.
La disparità di trattamento in presenza di fattispecie uguali e il caos operativo, abbinato all’assenza di controlli, rendono certamente la disposizione fattore di criticità operativa immensa.
Ma, anche prescindendo dalle possibili (anzi, probabili) applicazioni distorte della disposizione, essa comunque mostra in ogni caso tutte le sue criticità, perché è un’ulteriore estensione di responsabilità formali ed oggettive della dirigenza.
Il sistema giuridico ridonda, ormai, di regole minute e adempimenti cui conseguono correlate responsabilità erariali che giungono, come visto prima, fino alla sanzione per la mancata pubblicazione di dati. Inoltre, l’attività giurisdizionale della Corte dei conti, tra funzione di consulenza che avrebbe dovuto essere “collaborativa” e si è sempre più trasformata in una censura fino al merito delle decisioni, e funzione giurisdizionale ormai pervade e invade quasi ogni aspetto della funzione di amministrazione attiva, condizionandola in ogni suo aspetto ed estensione, ingabbiandola.
Mentre si continua a parlare del dirigente come “datore di lavoro”, “manager”, “attore dell’innovazione”, “organizzatore delle risorse”, “antitesi della burocrazia” e della necessità di superare la “gestione per atti”, in favore finalmente della “gestione per risultati”, l’ordinamento ingessa totalmente l’azione amministrativa e dei suoi vertici, anche con norme che introducono fattispecie sostanziali di responsabilità disciplinare oggettiva.
Il risultato che si ottiene è esattamente contrario a quello di una dirigenza autonoma, chiamata realmente a rispondere dell’efficacia della propria gestione. La previsione contenuta nella lettera q), al di là delle distorsioni che potrebbero discendere dagli incarichi “fiduciari”, aumenta il rischio che i dirigenti, compressi ed oppressi da nuove responsabilità oggettive, agiscano con ancor meno autonomia e agilità, rallentando ed inchiodando tutto, pur di scongiurare le conseguenze automatiche connesse alla gestione.
Sarebbe il caso che il legislatore decidesse una volta e per sempre quale strada percorrere. Si vuole davvero un dirigente manager? Probabilmente l’intero sistema della responsabilità erariale andrebbe rivisto, ridotto, limato e limitato a specifiche e poche fattispecie, per spostare la responsabilità vera sui risultati ottenuti. Non si ritiene di poter seguire questa strada, perché la gestione di risorse pubbliche si presuppone richieda maggiori e più incombenti responsabilità? La si smetta, allora, di fingere che i dirigenti pubblici abbiano modo di gestire ed agire con gli spazi di autonomia propri del privato. E la si smetta col gioco dello scimmiottamento di sistemi di valutazione e di incentivazione a risultato che non possono essere mai concreti, effettivi e reali, finchè l’agire operativo resti così vincolato a responsabilità formali ed oggettive, le quali finiscono sempre per prevalere su qualsiasi tensione verso il raggiungimento di obiettivi “manageriali”.

sabato 11 luglio 2015

Province: tutti i flop e ritardi di una riforma disastrosa

Da anni chi scrive ha gioco facile nel vaticinare il fallimento inevitabile e devastante della riforma delle province.

Un pacchetto di norme concepito solo per cercare di cavalcare l’onda del consenso a buon mercato, ritenendo di inseguire i diktat delle inchieste giornalistiche che trinciano giudizi sommari sull’utilità o meno di interi enti, senza andare a guardare le funzioni che gestiscono e senza sapere distinguere tra costi e spese.

E’ vero che anche la celeberrima lettera della Bce al Governo italiano dell’agosto 2011, scritta dalla mano di qualcuno che pensava che le inchieste alla Stella&Rizzo possano davvero essere la guida di una manovra istituzionale, chiedeva di abolire le province.

E’ anche vero che le province potrebbero certo essere abolite. Certo, l’articolo 5 della Costituzione sancisce che la Repubblica “riconosce e promuove le autonomie locali”, disposizione piuttosto incompatibile con l’intendo di eliminarne una. Il riconoscimento, per altro, presuppone l’idea che la Repubblica, una e indivisibile, nasce dopo le autonomie locali e, appunto, le “riconosce”, cioè prende atto della loro preesistenza e rilevanza, per farne assi portanti della propria organizzazione istituzionale.

La semplicissima, ma fondamentale, disposizione dell’articolo 5 della Costituzione, dunque contenuta nella sua prima parte considerata immutabile, regge l’articolo 114 che la riforma costituzionale ancora in Parlamento vuole modificare abolendo la parola “province”, creando un cortocircuito costituzionale ed istituzionale evidente.

Ma, come detto, le province, nonostante il riconoscimento costituzionale, potevano essere eliminate a patto che l’endiadi per la quale la Repubblica oltre a riconoscere “promuove” le autonomie locali, portasse ad una riforma tale appunto da promuovere, cioè valorizzare le autonomie e le funzioni da esse esercitate.

In parole molto più povere, la riforma e l’abolizione delle province sarebbe possibile a patto di meditare molto bene una strategia pluriennale, composta dall’analisi delle funzioni che gestiscono, della migliore riallocazione possibile di tali funzioni e delle risorse per gestirle presso altri enti, nel disegno di un percorso certamente complesso e lungo per la traslazione di un complesso composto da centinaia di funzioni rilevantissime (lavoro, formazione, turismo, tutela del suolo, tutela delle acque, ambiente, viabilità provinciale, trasporti provinciali, pianificazione urbanistica, solo per citarne alcune), un volume di entrate e spesa di circa 10 miliardi, un carico di 56.000 dipendenti,  così da accompagnarla verso gli altri enti, tenendo conto dei tanti, troppi, ormai disarticolati e nemmeno più bene identificabili vincoli finanziari e al personale imposti dalla torrenziale stratificazione normativa degli ultimi 15 anni.

Dunque, per attivare la riforma o l’abolizione occorreva tempo, una strategia, grande competenza e pazienza.

Tutti requisiti che negli estensori della legge 56/2014 e, soprattutto, nella legge 190/2014 mancano in maniera evidentissima.

A dimostrarlo, a sei mesi di distanza dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e ad oltre un anno dalla vigenza della legge Delrio sono i fatti a dimostrare il clamoroso fallimento e l’avvitamento in se stessa di una riforma pensata e scritta in modo dilettantistico, per compiacere le inchieste formalistiche ed immaginare di ricavare consenso elettorale a buon mercato.

Infatti, la riforma delle province è fin qui una somma di obiettivi e scadenze mancate che ne ha determinato lo stallo ed il sostanziale fallimento.

Riduzione della spesa. I fautori della riforma hanno sempre sostenuto che essa avrebbe comportato una diminuzione della spesa pubblica. I dati di bilancio dimostrano che la spesa pubblica, invece, continua ad aumentare.

L’intervento sulle province non riduce affatto la spesa. Infatti, la legge 190/2014 non apporta, contrariamente a quanto si afferma, alcun taglio alle province, ma le obbliga a riversare allo Stato nel 2015 circa 2,5 miliardi, che diverranno 5,5 a regime a partire dal 2017. Sarà, dunque, lo stato a spendere i soldi che impedisce di spendere alle province. Senza risparmio alcuno.

Riduzione delle tasse. Come non diminuisce la spesa complessiva, non si riduce nemmeno il volume delle entrate delle province.

Esse, per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ed il pagamento del prelievo forzoso allo Stato debbono mantenere invariato il gettito delle imposte. Per altro, il gettito della compartecipazione alle assicurazioni Rc auto è posto a garanzia del prelievo forzoso imposto dallo Stato.

Non solo le tasse non diminuiscono, ma aumentano. E’ sempre più probabile l’introduzione del balzello su imbarchi e sbarchi in aerei e navi per finanziare le città metropolitane, nate già in dissesto. Inoltre le scuole superiori aumentano il contributo volontario di iscrizione, per sopperire ai mancati trasferimenti delle province per manutenzioni ordinarie e spese generali.

Riordino delle funzioni. Lo stallo è totale. Le regioni, che avrebbero dovuto far proprie le funzioni non fondamentali o destinarle ai comuni, o non hanno affatto legiferato, oppure le poche che hanno emanato le leggi non le hanno ancora attuate.

Le funzioni non fondamentali, dunque, restano ancora a 2015 ampiamente inoltrato sulle spalle delle province, con il loro volume di spesa, insostenibile a causa dei prelievi forzosi, tanto da destinarle presto tutte al dissesto, come ha chiarito la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 15/2015.

Trasferimento del personale. Non essendo state attribuite le funzioni provinciali a regioni o comuni, i 20.000 dipendenti provinciali destinati al sovrannumero a causa del taglio lineare alla spesa di personale imposto dalla legge 190/2014 sono praticamente tutti rimasti ancora alle dipendenze delle province, salvo pochissime eccezioni.

Le regioni (tranne il Friuli Venezia Giulia) non hanno ancora acquisito nessuno. I comuni hanno compreso davvero che sono tenuti ad assumere solo i vincitori dei concorsi con graduatorie vigenti o approvate alla data dell’1.1.2015, oppure i provinciali in sovrannumero solo a seguito della deliberazione 19/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Il bando di mobilità per 1000 dipendenti presso il ministero della giustizia è ancora in alto mare e ci vorranno mesi per giungere alle assunzioni. Il Governo parla di altre 3000 assunzioni presso i tribunali tra il 2016 e il 2017: peccato che i dipendenti in sovrannumero vadano in disponibilità l’1.1.2017.

L’Agenzia nazionale per il lavoro che avrebbe dovuto assorbire 7500 provinciali soprannumerari acquisirà solo 400 dipendenti tra Ministero del lavoro ed Isfol.

La polizia provinciale dovrebbe passare ai comuni, che tuttavia non pare abbiano la disponibilità per assorbire velocemente i 2000 lavoratori interessati.

Scadenze. Nemmeno una delle scadenze per la ricollocazione dei 20.000 dipendenti provinciali è stata centrata.

Entro febbraio 2015 si sarebbero dovuto approvare piani di riorganizzazione delle province e la definizione dei criteri per le procedure di mobilità con un decreto che ancora ad oggi non è stato emanato. Entro marzo 2015 si doveva individuare il personale da mettere in sovrannumero. Ad aprile avrebbe dovuto entrare in funzione la piattaforma di incontro domanda offerta di mobilità (mobilita.gov.it), che invece è priva degli elenchi dei dipendenti provinciali e non consente di gestire le procedure.

Il Dpcm per disciplinare le tabelle di equiparazione del trattamento economico ai fini della mobilità intercompartimentale, indispensabili per i trasferimenti dei dipendenti provinciali verso amministrazioni statali, non è ancora stato registrato dalla Corte dei conti

domenica 17 maggio 2015

Province, la Corte dei conti certifica il disastro della riforma Delrio

Dunque, la Cgil aveva affermato il vero: la combinazione micidiale tra legge 56/2014 e la sua sostanziale violazione, cioè la legge 190/2014, desina le province al dissesto finanziario. E se non sarà giugno 2015 il mese nel quale le province non potranno più permettersi di pagare gli stipendi, l’evento sarà praticamente certo per i mesi futuri, a meno che il Governo e il Parlamento non comprendano il disastro che hanno innescato e compiano una (molto improbabile) marcia indietro.

La riforma delle province, se proprio andava fatta, avrebbe potuto essere molto semplice e cioè attribuire alle regioni le funzioni non fondamentali delle province con i finanziamenti e le risorse necessarie, mediante attribuzione delle entrate e indicazione alle regioni di riorganizzare il livello territoriale e di spesa dei servizi. Sarebbero bastati pochi articoli di pochissime righe per risolvere la questione.

Ci si è, invece, intestarditi in una riforma quasi complessiva dell’ordinamento locale, la Delrio, che ha partorito una mostruosità giuridica: città metropolitane che sono province sotto falso nome, associazionismo comunale che, come sempre, è solo teorico, privazione del voto per i cittadini, sfascio delle province, accentuato dall’assurdo cambio di rotta sul processo di riforma, imposto dall’incauta legge 190/2014.

A certificare il disastro e l’insipienza di Governo e Parlamento ancora una volta è la Corte dei conti, Sezione Autonomie, che pure nel novembre 2013, nelle sue audizioni in Parlamento aveva opportunamente avvisato del disastro a venire che sarebbe derivato da quello che ancora allora era solo il disegno di legge destinato a divenire da lì a poco la scellerata legge 56/2014.

La deliberazione 17/2015 della Sezione Autonomie contenente la relazione “Il riordino delle province aspetti ordinamentali e riflessi finanziari” più che un atto di accusa contro l’assoluta inefficacia delle norme ed il caos creato è la conferma dell’assoluta improvvisazione e della dannosità del governare per slogan e sommarie cognizioni di ciò di cui si parla.

Alla luce della durissima relazione della Corte dei conti, rievocare le parole di esponenti del Governo pronunciate contro l’allarme lanciato dalla Cgil sul pericolo dissesti e buste paga, desta un senso di profondo sconforto.

La Sezione Autonomie non ha fatto altro che confermare il disastro della riforma delle province.

Andiamo subito alle considerazioni conclusive. Il quadro disegnato dalla Corte dei conti è agghiacciante: confusione normativa, ritardi, violazioni di accordi, intenti chiaramente boicottatori delle regioni: “Il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale, anche sotto il profilo finanziario, delineato dalla l. n. 56/2014 - nel rispetto dei principi costituzionali, come da ultimo ritenuto dalla Consulta nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015 - sta incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. E ciò, pur dopo l’adozione del d.p.c.m. 26 settembre 2014, che, in esecuzione del comma 92 dell’art. 1 della legge medesima ha stabilito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista”.

Un disastro di una gravità semplicemente clamorosa. E’ semplicemente impressionante, scorrendo il paragrafo 2 della delibera, constatare come il Governo abbia sistematicamente violato tutti i punti dell’accordo siglato in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014 e recepito nel Dpcm 26.92014. La Corte dei conti ne sintetizza i contenuti:

1) siano modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno secondo quanto previsto dal comma 94, al fine di tenere debitamente conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento di funzioni; non se ne è fatto assolutamente nulla: il patto di stabilità interno per le province non è stato modificato e l’obiettivo per gli anni 2014 e 2015, di circa 600 milioni, finisce solo per aggravare ulteriormente la situazione finanziaria degli enti, confermando che la legge 190/2014 ha lo scopo preciso di portare le province al dissesto, probabilmente premeditato, visto che si vìola platealmente un accordo;

2) si provveda, ove necessario, a modifiche legislative per agevolare il trasferimento di personale nella misura richiesta dal trasferimento delle funzioni; non c’è stata alcuna modifica legislativa efficace volta all’agevolazione del trasferimento del personale. Come è noto, anzi, la legge 190/2014 ha previsto solo un blando congelamento delle assunzioni, non controllato da nessuno e ampiamente violato, come dimostrano numerosissimi bandi di concorso indetti da una serie di amministrazioni, tra cui l’Agenzia delle entrate. La circolare 1/2015 della Funzione Pubblica e del Ministero per gli affari regionali ha solo ulteriormente complicato le cose, ammettendo la mobilità non riservata ai dipendenti da ricollocare se attivata nel 2014, nonché prevedendo la possibilità di assumere per “figure infungibili”, fattispecie assolutamente non prevista nei commi 424 e 425 della legge 190/2014;

3) le procedure di mobilità siano condotte, come previsto dal comma 96, attraverso la  sterilizzazione della relativa spesa, ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dal d.l. n. 78/2010, fermo restando il principio di invarianza della spesa; niente di tutto questo è avvenuto. Intento dell’accordo era rendere completamente neutrale per gli enti che acquisissero in mobilità il personale provinciale addetto alle funzioni non fondamentali, in modo che non gravasse né sui tetti di spesa di personale, né a maggior ragione sui vincoli assunzionali. Invece, la legge 190/2014, in ulteriore clamorosa violazione dell’accordo, prevede che le mobilità consumino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, non siano neutrali ai fini del patto di stabilità e non si computino solo per il tetto di spesa. Il tutto ha causato anche lo stucchevole contrasto interpretativo tra molte, troppe, sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sull’ammissibilità della “mobilità neutrale” coinvolgente anche dipendenti non appartenenti alle province, senza che il Governo sia stato intenzionato a precisare la portata del congelamento delle assunzioni e della riserva di mobilità in modo da risolvere gli equivoci interpretativi cagionati dalla pessima qualità della legge 190/2014;

4) per gli enti subentranti non rilevino ai fini del rispetto della vigente disciplina in materia di limiti dell’indebitamento gli effetti derivanti dal trasferimento di funzioni; violata anche questa indicazione. Non c’è alcuna norma che sollevi gli enti subentranti dal peso dell’indebitamento. Anzi, la legge 190/2014, sottraendo a regime alle province 3 miliardi, ha il preciso scopo di accollare alle regioni ed ai comuni l’onere finanziario, debiti compresi, delle funzioni trasferite;

5) in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 97, lett. b), siano attribuite agli enti subentranti le risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell’art. 119 della Cost., dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali; nulla di fatto anche per questo contenuto dell’accordo. Una violazione che contrasta palesemente appunto con l’articolo 119 della Costituzione. Lo Stato ha in sostanza requisito 3 miliardi alle province ed impone alle regioni di riordinare le funzioni non fondamentali senza assicurarne il finanziamento;

6) in applicazione dei principi e criteri di cui al comma 97, lett. l) dell’art. 1 della l. n. 56/2014, si provveda all’attribuzione ai soggetti che subentrano nelle funzioni di una parte delle entrate tributarie già spettanti alle Province nell’ambito del riassetto complessivo della capacità fiscale degli enti interessati dal processo di riordino; era una disposizione più che ovvia: attribuire, cioè, a regioni e comuni la quota parte di entrate delle province necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire. Ma, anche in questo caso il prelievo forzoso di 3 miliardi a regime imposto dalla sciagurata legge 190/2014 ha impedito che gli enti subentranti finanziassero le funzioni provinciali acquisite mediante le entrate provinciali loro devolute. Infatti, quasi il 40% delle entrate provinciali, scaturenti dall’imposta sull’assicurazione RC auto, serve allo Stato per garantirsi l’acquisizione dei 3 miliardi a regime requisiti alle province: dunque, gli enti subentranti debbono arrangiarsi con entrate proprie.

Una miscela esplosiva di clamorose violazioni a contenuti di un accordo tutto sommato logiche (pur nella complessivamente sbagliata impostazione della legge 56/2014), tutte quante frutto della devastante legge 190/2014. Non si tratta di (ovvie) considerazioni di chi scrive, ma anche di quanto pensa espressamente la Corte dei conti: “Nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d. “milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – che, nonostante la già affermata necessità di correlazione tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da porre in essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 31 marzo 2015, prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle dotazioni organiche al 31 marzo 2015)”.

Insomma, il caos già di per sé creato dall’illogica legge 56/2014 è stato drammaticamente accentuato dalla legge 190/2014, con la quale sono stati traditi tutti i punti, senza eccezione alcuna, dell’accordo Stato regioni dell’11.9.2014 e gettate le premesse per rendere totalmente insostenibile la situazione finanziaria delle province.

La legge 190/2014 ha vanificato completamente l’iter graduale previsto dalla legge 56/2014 e dai suoi provvedimenti attuativi, creando letterale sconquasso. Non fosse chiaro, lo spiega ancora la Corte dei conti: “L’anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente stabiliti dalla legge di stabilità 2015, rispetto all’effettivo trasferimento dei fattori di determinazione delle uscite di tale natura, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame. Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l’onere della spesa che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della l. n. 56/2014, resta ancora a carico delle Province (ed il fenomeno è presumibilmente destinato a protrarsi).

Ne consegue che una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, grava su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. E siffatta anomalia sarà rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015, con effetti sugli esercizi futuri degli stessi enti che dovessero risultare inadempienti”.

Chiediamoci se sia ammissibile che un Governo ed un Parlamento promuovano ed approvino una legge, quella di stabilità 2015, che produce queste distorsioni di cui parla la Corte dei conti. Chiediamoci quali tecnici, quali menti abbiano potuto immaginare ed attuare questo scempio. Chiediamoci – cosa che dovrebbe fare anche la Corte dei conti – di chi siano le responsabilità. Chiediamoci ulteriormente se il Governo resti ancora convinto della sostenibilità finanziaria della deleteria manovra escogitata. E chiediamoci se sia ammissibile che la valutazione sulla possibilità che una legge, la 190/2014, che strangola le province sul piano finanziario, violando tutti gli accordi attuativi della legge 56/2014, sia comunque sostenibile il Governo debba demandarla ad una società come la Sose, invece che attenersi alle indicazioni di un organo costituzionale come la Corte dei conti, che già dal novembre 2013 Governo e Parlamento hanno avuto la sfrontatezza di ignorare totalmente. Con i risultati che si vedono.

La Corte dei conti sarebbe da ascoltare anche quando con la relazione indica quali rimedi (per altro ormai molto tardivi) sarebbero da adottare: “Appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come dettagliatamente disciplinate dalla l. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti”.

Detto al contrario, la Corte dei conti afferma:

  1. che la legge 190/2014 causa una non corretta attuazione della riforma delle province;

  2. che la legge 190/2014 non consente il rispetto di criteri di una sana gestione finanziaria;

  3. che dalla legge 190/2014 deriva l’impossibilità di rispettare la regolarità amministrativo-contabile delle province.


La Corte dei conti, dunque, rivela una situazione di gravità inaudita: una legge assolutamente mal concepita, che produce solo danni di natura finanziaria. Tanto che la magistratura contabile rincara la dose, evidenziando le clamorose pecche della legge 190/2014: “Nello stesso tempo appare anche auspicabile la verifica della compatibilità della situazione determinatasi per le rilevate anomalie, finora registrate nello sviluppo delle fasi attuative della legge di riordino, con la sostenibilità finanziaria del contributo richiesto al comparto. Nel contesto di tale verifica andrebbe considerata la possibilità della previsione normativa di misure di flessibilità idonee a superare le situazioni di criticità che i rilevati ritardi e le evidenziate conseguenze, fin qui prodotte, riflettono sia nella prospettiva della gestione, sia in quella della programmazione triennale”.

Di fronte a simili devastanti conclusioni, qualsiasi Governo non potrebbe che prenderne atto e fare una doverosa marcia indietro.

Abbiamo il fondato sospetto, tuttavia, che l’esecutivo continuerà per la sua strada, ignorando del tutto i rilievi della Corte dei conti ed affidandosi ad apprendisti stregoni, sotto forma di società partecipate o consulenti giuridici.

Del resto, all’indomani della pubblicazione della relazione della Sezione Autonomie sostanzialmente il Governo, così comunicativo su tutto, non ha fatto nemmeno una piega: non un commento, non un tweet, nulla.

Anzi, qualcosa il Governo, per voce della Ministra della Funzione Pubblica ha dichiarato. Che, cioè, il Governo è pronto ad imporre alle regioni di effettuare il riordino.

Non solo. La Ministra ha anche affermato che il Governo è pronto a coprire i costi del personale destinato al sovrannumero, 20.000 dipendenti, avendo a disposizione 300.000 milioni allo scopo.

E’ sperabile che qualcuno informi la Ministra che il costo del personale destinato ad essere trasferito non può essere di 300.000 milioni: questa cifra coprirebbe a mala pena il trattamento stipendiale di circa 8000 dipendenti, visto che il costo lordo medio dei dipendenti pubblici è di 34000 euro. Infatti, la stima del costo del personale da trasferire è di oltre 800 milioni.

Ma, che il Governo sia particolarmente refrattario alla capacità di comprendere gli effetti negativi della sua produzione normativa ed attuativa della riforma delle province ha modo di confermarlo su La Repubblica del 16 maggio sempre il sottosegretario Angelo Rughetti. In un’intervista, riferendosi all’inerzia delle regioni, esordisce affermando: “Se non ci penseranno loro, ri penseremo direttamente noi": la riforma delle Province, ricollocamento dei 20 mila dipendenti in esubero compresi, sarà cosa fatta entro il 2016”. Toni duri e risoluti, che potrebbero lasciar intendere chiarezza di idee e decisionismo. Tale impressione, tuttavia, viene immediatamente contraddetta da una semplicissima ricerca d’archivio su Google, ove è facile reperire l’articolo del Corriere della sera del 22 dicembre 2014, nel quale Rughetti affermò: “il 2 gennaio ci sarà un decreto che imporrà alle Regioni di scegliere se acquisire le competenze delle Province e il relativo personale, o lasciarle alle Province o ai Comuni”. E’ vero che la frase parla solo del 2 gennaio, senza indicare l’anno, ma altrettanto vero pare che il cipiglio ed il decisionismo in merito al disastro della riforma provinciale restino solo parole.

Ma, l’intervista del 16 maggio rivela come ancora una volta il Governo non abbia intenzione di prendere atto dell’evidenza. Afferma, infatti, Rughetti in merito alla deliberazione della Sezione Autonomie: “L'ottima relazione della Corte specifica appunto che se le Province vanno in rosso è perché continuano a fornire prestazioni che dovrebbero essere a carico delle Regioni e che lo fanno pagando i dipendenti con risorse proprie perché le regioni non trasferiscono loro i fondi necessari. Il taglio della legge di stabilità non c'entra nulla: garantisce totalmente servizi che lo Stato attribuisce alla Province”.

Non c’entra nulla la legge 190/2014? E’ chiaro: Rughetti non ha letto o non accetta le conclusioni evidentissime della Corte:

- “ Sul progetto legislativo di riordino delle “Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni” – poi divenuto legge n. 56 del 2014 – è stata sentita la Sezione delle autonomie in due distinte audizioni: la prima presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 6 novembre 2013 (A.C. 1542); la seconda presso la Commissione Affari costituzionali del Senato il 16 gennaio 2014 (A.S. 1212). In tali occasioni la Corte ha avuto modo di esprimere le sue valutazioni su taluni ipotizzabili effetti della normativa, segnalando, tra l’altro, la necessità di un attento e continuo monitoraggio: 1) del rispetto dei termini previsti per gli adempimenti esecutivi della riforma; 2) dell’effettivo concretizzarsi dei potenziali risparmi attesi; 3) degli eventuali costi aggiuntivi emergenti, ai fini di una tempestiva ed adeguata copertura.
In prosieguo, questa medesima Sezione ha trattato della situazione finanziaria delle Province nella Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013 degli Enti territoriali evidenziandone la precarietà e segnalando, tra l’altro: che l’analisi dei risultati delle manovre 2008-2013, ha confermato per le Province il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, con la conseguente riduzione delle risorse destinate ai servizi essenziali; che le manovre avviate dal 2009 hanno fatto registrare un taglio di 2,9 miliardi per le Province con una contrazione rilevante degli investimenti (mediamente il 60% delle economie di spesa); che sempre per le Province si registra una severa riduzione della spesa finale di oltre 1,3 miliardi, tagli di risorse particolarmente incisivi, entrate che cedono del 10,4%.
La Corte ha anche richiamato l’attenzione sull’impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse delle Province, conseguenti alla legge di stabilita 2015, suscettibili di generare forti tensioni sugli equilibri finanziari, in particolare per gli enti strutturalmente più deboli
”;

- “La l. n. 56/2014 prevedeva per il riordino delle funzioni un iter procedurale articolato in una serie di passaggi, primo fra tutti quello dell’individuazione delle funzioni fondamentali che restano affidate alle Province e di quelle non fondamentali da attribuire agli altri enti (Comuni, Regioni, Stato), cui doveva far seguito la quantificazione di finanziamenti e spese per gestire entrambe le tipologie di funzioni, con contestuale individuazione delle risorse umane, strumentali ed organizzative.
A fronte di tale iter procedurale le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2015 ed ancora prima l’accordo dell’11 settembre 2014 ed il d.p.c.m. del 26 settembre 2014 hanno introdotto novità che, in parte, vanificano l’anzidetta procedimentalizzazione.
In particolare, la l. n. 190/2014 al comma 418 individua il contributo triennale richiesto alle Province che concorrono con una riduzione della spesa corrente pari ad 1 miliardo (1.180 milioni) di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017”;


- “Conclusivamente può osservarsi che, come puntualmente già evidenziato dalle Sezioni Riunite nel documento approvato a febbraio 2015 su “Prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità”, il taglio delle risorse non potrà non investire, almeno in parte, anche le funzioni oggetto di trasferimento ad altri livelli di governo che, essendo già state sottoposte dalle Province a forti riduzioni, non sembrano allo stato presentare una dotazione di risorse tale da assicurare risparmi nella misura richiesta dalle disposizioni e, comunque, il predetto taglio potrebbe, a riordino delle funzioni completato, produrre l’effetto di scaricare parte dell’onere sugli enti subentranti.
La stessa considerazione, peraltro, vale anche per le funzioni fondamentali che rimarranno in capo agli enti di area vasta, anch’esse sottoposte negli ultimi esercizi a costante compressione
”.

Ce ne sarebbe abbastanza per convincere chiunque della circostanza dimostrata da numeri e fatti che l’intervento della legge 190/2014 non è sostenibile sotto nessun tipo di punto di vista, né finanziario, né funzionale, né ordina mentale, né logico. Soprattutto, la Corte dei conti conferma che dalla riforma delle province non deriva un euro di risparmio, ma anzi scaturisce il deterioramento di conti pubblici e servizi.

 

venerdì 10 aprile 2015

Chi andrà in #mobilità all'Agenzia della mobilità? #spendingreview #riformaPA

L’annuncio televisivo del Commissario per la spending review, Yoram Gutgeld, della costituzione dell’Agenzia per la mobilità non può che rientrare tra quelli degni di nota.

La Pubblica Amministrazione è oggetto di una profonda riforma, l’ennesima “epocale”, delle decine di riforme epocali che si fanno da 20 anni, servendosi sempre, per altro, della stessa schiera di consulenti, i quali osservano i fallimenti delle riforme da loro proposte, per proporne altre, in una ruota senza fine.

Intento fondamentale delle riforme, più che lodevole e sacrosanto, è razionalizzare, aumentare l’efficienza, ridurre i costi, digitalizzare, sburocratizzare, rendere più facile e amichevole l’approccio di cittadini e imprese con la PA.

Per questa ragione, la riforma è stata preceduta da quella ordinamentale delle province: lasciamo perdere l’osservazione che ad un anno dalla vigenza della legge Delrio essa sia un sostanziale fallimento/disastro, l’intento è evidente: ridurre il numero di enti, provare a risparmiare risorse, eliminare centri decisionali. Il disegno di legge delega all’esame del Senato segue la stessa strada, prevedendo la riduzione del numero delle prefetture, l’accorpamento delle forze dell’ordine, l’accorpamento delle camere di commercio.

E ovviamente, tutto questo richiede anche di redistribuire il personale. Già. A quattro mesi dall’entrata in vigore della legge 190/2014, che dedica diversi commi alla mobilità di circa 20.000 dipendenti delle province dichiarati in sovrannumero, corroborata da circolari interpretative, interpretate da note interpretative della circolare, pareri della Corte dei conti, Dpcm sulle tabelle di equiparazione, piattaforma informatica per l’incontro domanda/offerta, divieto di assunzione, i risultati non sono particolarmente entusiasmanti.

I 20.000 dipendenti provinciali in sovrannumero sono rimasti, per lo più, alle dipendenze delle province, che, avendo appreso il riparto del carico di risorse (il miliardo previsto nel 2015 dalla legge 190/2014) non sanno nemmeno come pagarli; i concorsi, bloccati, non sono bloccati per nulla: il Ripam, l’Agenzia delle entrate e moltissimi enti, tra comuni, usl, consorzi, Ipab e tutte le tipologie possibili, bandiscono e svolgono concorsi, senza che nessuno obietti nulla. Anche le mobilità “neutre”, in modo strisciante proseguono piuttosto indisturbate.

Il Governo continua a sventolare i 1.031 posti disponibili presso il Ministero della giustizia come esempio della ricollocazione dei dipendenti provinciali, senza, però, dire che esso non è affatto riservato, come avrebbe dovuto, ai dipendenti delle province, chiamati a concorrere con tutti gli altri.

Sembra, dunque, oggettivo, affermare che l’attuazione di una riforma così complicata, e soprattutto mal congegnata, come quella delle province, nella parte relativalla ricollocazione del personale, stia fornendo più problemi che soluzioni.

Sotto questo aspetto, l’idea della costituzione di un’Agenzia per la mobilità non fa altro che confermare l’assenza attuale di idee migliori su come far funzionare davvero un sistema di agile e funzionale ricollocazione e redistribuzione del personale pubblico. E’, in fondo, come confessare che l’attuale organizzazione del Governo, e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica che dovrebbe sovrintendere alle mobilità, non ce la fa.

Dunque, si pensa alla creazione di un nuovo ente. Il che stride non poco con gli intenti, visti prima, di ridurre, chiudere, accorpare, sintetizzare.

E, poiché non si può certo immaginare che l’Agenzia della mobilità, nascendo, possa assumere nuovi dipendenti, visto che le assunzioni sono bloccate, si pone un problema: una volta costituita la struttura e dotata di risorse, bilancio ed organi, come sarà dotata di personale?

Occorrerà, certo, acquisire il personale necessario in mobilità. Sarà interessante verificare, allora, come l’Agenzia della mobilità acquisirà il personale mediante mobilità. Sarà uno sfogo per la ricollocazione ferma ancora al palo dei dipendenti in sovrannumero delle province? Sarà una riorganizzazione di Palazzo Vidoni?

Troppo presto per saperlo. Non resta che assistere a quello che sarà il processo di mobilità verso l’Agenzia per la mobilità, per vedere come sarà gestita in futuro la mobilità.

domenica 5 aprile 2015

#province Il #caos tra frottole governative e menefreghismo

Prosegue senza soste lo show di esponenti del Governo e della maggioranza, che fanno a gara a sparare le frottole più grosse a proposito delle province.

La parte del leone, ovviamente, la recita il neo ministro alle infrastrutture Graziano Delrio. Il Corriere della sera ha anticipato parte dell’intervista che ha rilasciato a Report, nella quale l’autore della devastante riforma delle province afferma che, nonostante il prelievo forzoso dello Stato dai bilanci provinciali (1,576 miliardi nel 2015, 2,576  miliardi nel 2016 e 3,576 miliardi nel 2017, oltre ad altri 2 miliardi circa provenienti precedenti manovre), le province hanno le risorse per poter funzionare e che la legge di stabilità impone alle regioni di accollarsi le spese.

Delrio smentisce se stesso. La legge 56/2014, la “sua” legge, infatti, non prevedeva affatto che le regioni si addossassero i costi dello svolgimento delle funzioni provinciali da riordinare. L’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della “sua” legge prevedono, infatti, che le risorse per gestire queste funzioni non fondamentali, da passare agli enti subentranti alle province, siano finanziate dalle stesse province, mediante lo spostamento dai loro bilanci a quelli degli enti di destinazione, come si trattasse di una cessione di ramo d’azienda.

La legge 190/2014, la legge di stabilità, sottraendo alle province le risorse col prelievo forzoso di cui si è detto prima, impedisce che le funzioni non fondamentali delle province siano finanziate. E accolla impropriamente ed indirettamente agli enti di destinazione oneri per non meno di 1,5 miliardi, determinando un buco per le province di simile portata, a regime. Lo abbiamo dimostrato noi sul piano finanziario qui. Lo ha confermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella recente nota esplicativa alla legge 190/2014: “La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente degli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie”.

Il Ministro Delrio afferma con estrema sicumera che la sua riforma funzioni, nonostante sia stata di fatto abolita, perché basa le sue valutazioni su studi del Sose. E’ la stessa società tristemente nota a professionisti, artigiani, imprenditori e commercialisti, per il lavoro sugli studi di settore. Le sorti di una riforma ordina mentale difficilissima e di 20.000 dipendenti sono sostanzialmente state affidate alle mani di un soggetto noto per compiere attività molto criticabili, quando non del tutto inaffidabili, sul campo della finanza e della spesa!

Fa eco al Ministro il Sottosegretario agli affari regionali Giancarlo Bressa, in un’intervista pubblicata dal Corriere del Veneto i 5 aprile.

Alla domanda sul perché lo Stato non finanzia l’operazione province, Bressa non fa una piega, confermando, dunque, che le funzioni verranno trasferite senza finanziamenti, appunto come attestato già ufficialmente dalla Funzione Pubblica. Ma, afferma, rispondendo al quesito: “Perché la legge dice che dal primo gennaio 2015 è una competenza delle Regioni, tanto è vero che l'Emilia ha già stanziato 28 milioni per pagare gli stipendi ai dipendenti delle Province, per le funzioni non fondamentali”.

Sfidiamo chiunque, Bressa compreso, a trovare nella “legge” la previsione secondo la quale il finanziamento della spesa connessa alle funzioni provinciali da trasferire ad altri enti sia delle regioni. A parte che, per la riforma delle province, in ballo non c’è una “legge”, ma due: la 56/2014 e la 190/2014. In nessuna delle 2, comunque, esiste la previsione di cui parla Bressa.

Semmai, proprio perché la legge 190/2014, smentendo la 56/2014, impedisce che le funzioni siano trasferite come cessione di ramo d’azienda, si crea un buco di bilancio, che solo indirettamente viene accollato alle regioni, non in via espressa. Non è possibile per nessuna legge obbligare le regioni espressamente ad addossarsi la spesa della riforma delle province, per la semplicissima ragione che la Costituzione lo impedisce. Ecco perché, dunque, alcune regioni stanno decidendo di finanziare la riforma, mentre altre no. Si tratta di atti di volontarietà, non obbligati da alcuna norma. Chi governa queste cose dovrebbe saperle e non rimanere sorpreso se non tutte le regioni seguono ed attuano riforme sgangherate, basate su conti sbagliati e su inesistenti rapporti giuridici tra Stato e regioni.

Il bravo intervistatore insiste chiedendo: “Ma Palazzo Chigi non dovrebbe fare la sua parte indirizzando il personale dei Centri per l'impiego a un'agenzia nazionale?”. Come è noto, dei 20.000 dipendenti provinciali posti ex lege in sovrannumero, circa 7.500 sono addetti ai servizi per il lavoro. Il loro trasferimento all’Agenzia per l’occupazione, menzionata dalla legge 184/2014 (il “mitico” JobsAct) metà del problema occupazionale sarebbe risolto, perché altri 3.000 dipendenti provinciali (ma, molti sono proprio addetti ai servizi per il lavoro) andranno in pensione entro il 31.12.2016.

Il problema non trascurabile, però, è proprio che l’Agenzia per l’Occupazione non esiste. Non c’è e non vedrà la luce prima di diversi anni, come spiega proprio nella stessa giornata, il 5 aprile, Repubblica (giornale schieratissimo a favore del Governo) nell’articolo di Valentina Conte “Il caos province blocca il motore del Jobs Act. Agenzia per l’impiego ancora ferma al palo”.

Bressa, tuttavia, è tetragono. Nonostante perfino la stampa amica si sia resa conto che l’operazione dell’Agenzia sia un fallimento prima ancora di iniziare, risponde all’intervistatore così: “Il governo si fa carico del personale dei Centri per l'impiego in parte con fondi statali e in parte con fondi comunitari in accordo con le Regioni, che incontreremo dopo Pasqua”. Peccato che il Governo non si faccia carico in alcun modo di tale personale. La legge 190/2014, che Bressa dovrebbe conoscere a menadito, ma pare, invece, aver leggiucchiato con molta distrazione, all’articolo 1, comma 429, prevede solo che il Ministero del lavoro consenta alle regioni di anticipare 60 milioni dal Fondo sociale europeo, per pagare gli stipendi dei dipendenti provinciali addetti alle politiche del lavoro. Peccato che, però, complessivamente gli stipendi da pagare ammontino a circa 300 milioni. E, soprattutto, peccato che un simile impiego delle risorse del fondo sociale europeo porterebbe ad una sicura infrazione a carico delle regioni che si arrischiassero davvero ad utilizzare l’anticipazione. E siccome ci rimetterebbero di tasca propria i presidenti delle regioni, l’assessore competente e la dirigenza addetta, nessuno ha voglia di sostenere l’azzardo inserito nella legge 190/2014.

L’intervista prosegue con questa corretta considerazione: “Intanto le Province, per versare il 30% del bilancio alla legge di stabilità e continuare a pagare il personale, si dicono costrette a togliere i servizi al cittadino”.

In effetti, il prelievo forzoso paradossalmente previsto dalla legge di stabilità impone alle province di versare allo Stato le somme descritte prima. Questo non comporta alcun taglio alla spesa pubblica, che, come dimostrato in questi giorni dall’Istat, continua ad aumentare. Né alcun taglio alla pressione fiscale, che aumenta come la spesa. Il perché è semplice: i soldi che le province versano al bilancio dello Stato e raccolti, ovviamente, attraverso le imposte provinciali, invece di essere spesi dalle province per svolgere i loro servizi, saranno spesi dallo Stato. Dunque, i livelli di spesa ed entrata restano gli stessi, ma con una distrazione delle risorse provinciali verso lo Stato, che le utilizza per propri fini, sottraendoli alla destinazione ai territori.

Ovviamente, di questa banale verità Bressa non fa minimo cenno e risponde con una serie di affermazioni una meno fondata dell’altra: “Per compensare i tagli, per la prima volta non lineari, è stato deciso che nel 2015 le Province non pagheranno i mutui nella quota capitale. E quindi un recupero di risorse per loro c'è, benché le difficoltà in cui versano siano indubbie. Ma noi abbiamo concesso due anni e tré mesi di tempo per sistemare la mobilità e poi, ripeto, una parte del personale verrà assorbita dallo Stato. Finora nessuno ha compilato i nuovi bilanci tenendo conto di tagli e mutui, che le Province hanno tempo fino a maggio per rinegoziare”.

Bressa parla di “tagli”. Ed è la prima affermazione sbagliata: come visto prima, non sono tagli, ma versamenti obbligatori di risorse a carico delle province a beneficio dello Stato. Poi, afferma che “per la prima volta” i tagli (che non sono tagli) sarebbero “non lineari”. Ah, no? Guardiamo cosa dispone la prima parte dell’articolo 1, comma 418, della legge 190/2014: “Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa”.

E questo non sarebbe un intervento lineare? Ma, Bressa pensa davvero che non sia possibile verificare alla prova dei fatti le sue affermazioni? E che dire del comma 422? “la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore”. Un intervento percentuale di taglio del valore economico delle dotazioni organiche non è un taglio lineare? Oppure esiste, oltre all’aritmetica cartesiana, un nuovo sistema di calcolo inventato da Bressa?

In quanto, poi, alla rinegoziazione dei mutui, essa ha un valore di circa 500 milioni solo per il 2015, dunque, non compensa integralmente il versamento coattivo imposto nel 2015 stesso e non serve a nulla per gli anni successivi: Bressa dovrebbe sapere che i bilanci sono pluriennali e che l’equilibrio va garantito per tutto il triennio, altrimenti si dichiara il dissesto. E dovrebbe sapere anche che proprio quei 500 milioni sicuramente non sono trasversali, cioè ripartiti in modo uguale tra province; non beneficeranno affatto di questa misura le province poco indebitate o che abbiano fatto ricorso a fonti di finanziamento diverse rispetto ai mutui con la Cdp.

L’intervista chiude con una sollecitazione relativa al Veneto, ma valevole per tutta l’Italia: “In Veneto ci sono 1356 lavoratori in bilico”. La risposta di Bressa è un altro inno alla mistificazione: “Il problema del loro futuro non c'è, i dipendenti sono garantiti. Se poi le Regioni non stanno facendo il loro dovere, accampando scuse di fantasia e presentando ricorsi assurdi alla Corte costituzionale, non è colpa del governo. Veneto, Lombardia, Campania e Puglia hanno già perso quello contro la legge Delrio e adesso hanno impugnato la legge di stabilità. Risultato: sono con l'acqua alla gola”.

Secondo il sottosegretario, il futuro dei dipendenti non costituisce un problema. Dal punto di vista del Governo sarà proprio così: non lo considerano un problema, dunque non se ne curano. E addossano alle regioni la responsabilità in un gioco di scaricabarile. Che, però, finisce quando si applica l’articolo 1, comma 428, della legge di stabilità: “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La legge 190/2014, dunque, prevede molto chiaramente che alla fine dei giochi e degli scherzi, il personale provinciale che non sia trasferito in altre amministrazioni vada in lista di disponibilità, con stipendio decurtato, per poi finire licenziato. Per Bressa ed il Governo, questo non costituisce un problema. Per la maggioranza dei cittadini, probabilmente nemmeno, vista la campagna di odio contro i dipendenti pubblici. Per un liberale come Vittorio Feltri, poco interessato ai destini dei dipendenti pubblici e molto interessato alla corretta amministrazione della cosa pubblica, invece, è un problema. Ci piace chiudere con le parole del Feltri, tratte dall’articolo pubblicato su Il Giornale sempre del 5 aprile 2014, dal titolo “Province e altri problemi risolti solo a parole”: “Dulcís in fundo, sed in cauda venenum: la cancellazione delle Province. Siete sicuri di averle soppresse sul serio? Non risulta. I ventimila dipendenti dell'ente «fucilato» per finta sono sparirti o alla ricerca di una collocazione dignitosa? Non c'è anima che risponda all'angoscioso interrogativo. Il sospetto è che Matteo Renzi, colto da furore della rottamazione, abbia decimato non soltanto i politici che gli erano antipatici o che lo disturbavano mentre concionava, ma anche i poveri impiegati provinciali indaffarati a girarsi i pollici.Ventimila desaparecidos sono troppi, non si possono dimenticare ne continuare a retribuire ogni fine mese. Come mai non vengono riciclati negli enti sotto organico? Posto che per pagarli immaginiamo si usino denari degli italiani, sarebbe interessante che la grana della loro mobilità fosse dibattuta apertamente. I tribunali sono in cerca di personale cosiddetto ausiliario? Prelevatelo dai forzati (remunerati) della disoccupazione causata dalla stupenda riforma firmata dal Rottamatore. Perché il governo, specialmente il suo capo, non cessa una mezz'ora di blaterare allo scopo di dedicarsi al problema? Dica la verità. Non gliene frega niente. Ce ne ricorderemo alle urne, speriamo”.

Un’ultima cosa. I 20.000 non sono a girarsi i pollici, ma continuano a svolgere il loro lavoro, per altro a costo delle province, rimaste col cerino in mano e destinate tutte al default entro il 2016. I Bressa dovrebbero capire che dichiarazioni semplicistiche del tipo “tutto è risolto, ma è colpa delle regioni”, oppure “nessun dipendente perderà il lavoro”, servono solo a farsi irridere e far irridere anche persone che continuano a svolgere il proprio compito. Noi speriamo che Feltri sbagli e che non sia vero che al Governo del problema non ne frega niente. Tuttavia, interviste come quelle di Bressa lasciano venire il fondatissimo dubbio che Feltri abbia proprio ragione.