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domenica 14 febbraio 2016

Accesso civico: limiti che negano il Foia



Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico) -1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Se l’intento della legge 124/2015 era di estendere l’accesso civico fino alla realizzazione di un vero e proprio Freedom Of Information Act, la conferma che la riforma del d.lgs 33/2013 va verso tutt’altra direzione si ha col combinato disposto dell’articolo 5, comma 5, novellato che introduce il silenzio-rigetto e, soprattutto, col nuovo articolo 5-bis.
Esso, sostanzialmente, costituisce la negazione del diritto di accesso civico, nonostante le rutilanti intenzioni della legge delega e la stessa configurazione che di tale diritto specifica l’articolo 5, nei suoi primi 3 commi.

venerdì 12 febbraio 2016

Trasparenza - cambia completamente l'accesso civico (seconda e ultima parte)

L’esercizio del diritto di accesso civico rimane ad istanza di parte. Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 specifica in maniera piuttosto chiara chi può presentare l’istanza. Realmente “chiunque” può esercitare il diritto di accesso civico, dal momento che esso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Non occorrerà dunque dimostrare requisiti come ad esempio, residenza o nazionalità o, soprattutto, ancora la sussistenza di un “interesse”, collegato al dato a cui si vuole accedere, a differenza di quanto si prevede nella regolamentazione del di ritto di accesso, disciplinato dalla legge 241/1990.

giovedì 11 febbraio 2016

Trasparenza - Cambia completamente l’accesso civico




Testo vigente
Testo modificato
Art. 5 (Accesso civico). – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.



2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.









3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.





5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) - 1.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.  Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione.
3. L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
4. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
5. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 3, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.
6. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.
7. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
8. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241

L’accesso civico[1] consiste in una specifica tutela che la legge intende apprestare ai cittadini, contro le amministrazioni reticenti alla trasparenza, così da rendere effettiva la possibilità per chiunque di ottenere le informazioni sull’attività amministrativa.
Il decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013, come si nota dal raffronto testuale sopra, riforma in modo radicale l’istituto dell’accesso civico.
Nella versione (pre)vigente, l’accesso civico fonda esclusivamente il diritto di qualsiasi persona ad accedere ai siti delle pubbliche amministrazioni, organizzati nella sezione “amministrazione trasparente” ed acquisire tutti i documenti, dati ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Da questo punto di vista, l’accesso civico “vecchia” versione si distingue profondamente dal diritto di accesso regolato dalla legge 241/1990.
Lo ha spiegato anche l’Anac attraverso alcune sue frequently asked questions (Faq) o, più italianamente, risposte a domande frequenti:
2.1 Che cos’è l’accesso civico?
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
La Faq segna in modo sintetico e chiaro la differenza che esisteva tra accesso civico e diritto di accesso ex lege 241/1990. L’accesso civico era il diritto di chiedere l’adempimento completo agli obblighi di pubblicità imposti dal d.lgs 33/2013. Il diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990, invece, fonda la pretesa di ottenere dall’amministrazione pubblica i documenti necessari alla posizione di chi vanti un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, ai sensi di quanto dispone l’articolo 22, comma 1, lettera b), della medesima legge 241/1990. Occorre, quindi, una posizione giuridica “differenziata” nell’ordinamento ed un legame tra tale posizione e i documenti.
Nel caso dell’accesso civico vecchia maniera, invece, non si richiede alcuna posizione particolare del richiedente; meno che mai occorre un collegamento tra la sfera di chiede l’accesso civico (meglio sarebbe dire la “tutela dell’accesso civico”) ed i dati da pubblicare: questi, infatti, debbono essere pubblicati a prescindere dalla situazione giuridica di qualsiasi singolo soggetto. L’accesso civico è sostanzialmente solo un rimedio offerto al pubblico contro l’inadempienza delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di pubblicità imposti dalla legge.

domenica 7 febbraio 2016

Riforma della trasparenza Ampliamento del diritto di accesso (articoli 2 e 2-bis d.lgs 33/2013)




Testo vigente
Testo modificato
Art. 2 (Oggetto). – 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.





2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 2 (Oggetto). –1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.


Il decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013 novella in modo sostanziale il comma 1 dell’articolo 2.