Art. 5-bis (Limiti all'accesso
civico) -1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il
diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni
militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui
reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di
attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5,
comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati
personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della
corrispondenza;
c) gli interessi economici e
commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale,
il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo
5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in
cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1,
della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e
2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2
si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata
in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove,
per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
Se
l’intento della legge 124/2015 era di estendere l’accesso civico fino alla
realizzazione di un vero e proprio Freedom Of Information Act, la conferma che
la riforma del d.lgs 33/2013 va verso tutt’altra direzione si ha col combinato
disposto dell’articolo 5, comma 5, novellato che introduce il silenzio-rigetto
e, soprattutto, col nuovo articolo 5-bis.
Esso,
sostanzialmente, costituisce la negazione del diritto di accesso civico,
nonostante le rutilanti intenzioni della legge delega e la stessa
configurazione che di tale diritto specifica l’articolo 5, nei suoi primi 3
commi.

