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domenica 7 febbraio 2016

Trasparenza Limiti e nuove disposizioni sulle informazioni relative ai soldi pubblici


Il decreto legislativo di riforma, non ha apportato modifiche all’articolo 4 del d.lgs 33/2013:
Art. 4 (Limiti alla trasparenza). – 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Ai sensi dell’articolo 4, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, che restano tutelati secondo le regole del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di diffonderli attraverso siti istituzionali, nonché di trattarli secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Riforma della trasparenza Ampliamento del diritto di accesso (articoli 2 e 2-bis d.lgs 33/2013)




Testo vigente
Testo modificato
Art. 2 (Oggetto). – 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.





2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 2 (Oggetto). –1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.


Il decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013 novella in modo sostanziale il comma 1 dell’articolo 2.

giovedì 3 settembre 2015

Riforma PA: semplificazione del diritto di accesso o Foia all'italiana?

Il diritto di accesso generalizzato e finalizzato espressamente al controllo diffuso sull’attività delle amministrazioni pubbliche, per come delineato dalla legge 124/2015, costituirà certamente un banco di prova sulla tenuta organizzativa della PA.


E’ fin troppo facile immaginare che ingenti risorse organizzative ed umane dovranno essere dedicate a garantire questo amplissimo diritto di ciascun cittadino, diritto, per altro, sacrosanto visto che la PA agisce a beneficio di una collettività e non si vede ragione alcuna per impedire a chiunque di comprendere appieno le modalità con le quali l’amministrazione opera. Con un accesso pieno e diffuso, casi come Mafia Capitale potrebbero essere smascherati e resi noti ben prima che si incancreniscano, ad esempio.


Tuttavia, alcune cose non convincono appieno. Come si fa, per esempio, a livello di ordinamento giuridico nel suo complesso, a conciliare un desiderio così grande di apertura dell’attività della PA, con la contestuale volontà di dare una stretta alle intercettazioni, le quali costituiscono un sistema mediato dalla magistratura anche (non solo, ovviamente) per consentire proprio il controllo diffuso innanzitutto sulla legalità dell’azione amministrativa?


Ancora, per l’ennesima volta un intervento sul diritto di accesso finalizzato alla sua espansione quasi senza limiti (che va benissimo) viene spacciata dalla stampa non specializzata come “semplificazione”. Ma, la semplificazione è quell’operazione che riduce i termini di un’espressione, la rende più semplice, meno laboriosa. Non si ha semplificazione quando i termini risultino, invece, più laboriosi e ricchi di elementi.


Ora, se tendenzialmente per il cittadino sarà più semplice accedere, simmetricamente l’estensione estrema del diritto renderà più diffusa, estesa e continuativa l’operazione degli uffici volta a rendere effettivo il diritto. In altre parole: occorreranno ingenti risorse per garantire questo accesso. Ciò che risulterà più semplice come prodotto finale, l’accesso, complicherà l’attività di produzione.


Da qui la conclusione che questo specifico contenuto della legge 124/2015 non avrà affatto alcun benefico effetto sulla “burocrazia”. Al contrario, costituisce un elemento di generazione di nuove ed intense procedure burocratiche per garantire l’accesso.


Del resto, questo è quanto avvenuto col d.lgs 33/2013 che, interpretando male e all’italiana, il Freedom of information act, lo ha trasformato in un insieme di adempimenti di pubblicazione di atti, che più burocratico non potrebbe essere, risucchiando ingentissime risorse e addirittura impegnando a tempo pieno mezza Anac per vigilare.


La riforma del diritto di accesso prevista dalla legge 124/2015 potrebbe rimediare in parte all’inevitabile maggior carico burocratico, intervenendo sul d.lgs 33/2013 e spazzando via l’immane quantità di adempimenti meri di pubblicazione, che non risulteranno più utili. La logica anglosassone del Freedom of information act non è quella della pubblicità astratta per tutti, priva di una richiesta e fornita con pubblicazioni obbligatorie e minutamente indicizzate. E’, invece, quella “on demand”: la pronta risposta fornita a qualsiasi soggetto per qualsiasi causa interessato a conoscere i dati.


Se non si vogliono ingolfare gli uffici di adempimenti inutili e provare davvero a semplificare anche la produzione delle informazioni, l’attuazione della delega è opportuno passi attraverso una riduzione drastica dei troppi adempimenti borbonici e prefettizi del d.lgs 33/2013.