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sabato 9 gennaio 2016

Rolex d’oro regalati alle delegazioni internazionali. In questo caso, l’Anac non ha proprio niente da dire?

Sulla guerra fratricida tra i componenti della delegazione del Governo in Arabia per ottenere i Rolex d’oro regalati dagli sceicchi (di cui dà notizia Il Fatto Quotidiano) il presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, non ha nulla da dire?

Eppure, il vertice dell’Anac è sempre estremamente pronto ad intervenire, ultimamente soprattutto su vicende che esorbitano dalle proprie competenze, come la velocissima affermazione secondo cui l’Anac è indicata quale autorità competente per gli arbitrati relativi alla vicenda delle 4 banche saltate per aria.

Nel caso di specie, la bagarre per acquisire i preziosi regali è totale competenza dell’Anac. Tutti ricorderanno l’ondata “moralistica” degli ultimi mesi del Governo Monti e dei primi del Parlamento insediatosi nel 2013: abolizione delle province, riduzione dei costi della politica, apertura del Parlamento come una scatoletta, lotta alla corruzione, abolizione dei “regali” ai dipendenti pubblici erano in continuazione al centro dell’attenzione e sparati a caratteri cubitali sulle prime pagine di ogni giornale.

Proprio sui regali si concentrò moltissimo l’azione di “moralizzazione”, finchè non intervenne la bizzarra norma contenuta nel “codice etico”, il dpr 62/2013 e, in particolare, il suo articolo 4 che pone il divieto di accettare “regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali”, precisando che “per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto”.

A parte la strana concezione secondo la quale 150 euro sarebbe un “modico” valore, si capiscono, ora, alcuni “dettagli” nella scrittura della norma, fino a qualche tempo fa non del tutto comprensibili.

Torniamo a rileggerla: il divieto di accettare regali, guarda caso, non opera “nell’ambio delle consuetudini internazionali”.

Alla luce della vicenda raccontata da Il Fatto Quotidiano, quel dettaglio appare esplicito. Per Paesi come l’Arabia Saudita probabilmente accogliere delegazioni internazionali a suon di orologi d’oro o, comunque, di valore decine di volte superiore alla modica somma dei 150 euro è una consuetudine.

Non sarà stato certamente questo ad aver fatto muovere una delegazione italiana oceanica lo scorso novembre, composta da circa 50 persone, per altro in un Paese dal comportamento estremamente ambiguo nello scacchiere internazionale.

Di certo, se non fosse emerso quanto ha svelato Il Fatto Quotidiano, l’episodio sarebbe probabilmente stato una tra le tante possibilità offerte dal “codice etico” ai componenti di delegazioni internazionali di accettare eccome regali di valore sicuramente non proprio del tutto modico.

L’inchiesta del quotidiano non precisa se, in effetti, la bagarre scatenatasi tra i dirigenti di Palazzo Chigi per ottenere i Rolex d’oro invece di cronografi di minor valore abbia avuto per oggetto il materiale impossessamento di questi beni. Una nota del Governo, al contrario, spiega che gli orologi sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme e che dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio, ma non le cariche istituzionali. Secondo Il Fatto, comunque, gli orologi sarebbero spariti dagli uffici di Palazzo Chigi e non è chiaro se adesso si trovino al polso di qualcuno dei componenti della delegazione.

Cosa dice, comunque, sempre l’articolo 4, comma 4, del “codice etico” a proposito di regali di valore superiore ai 150 euro, che in qualsiasi modo siano comunque stati donati ai destinatari? Ecco la norma: “I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali”.

Le migliaia di amministrazioni pubbliche, da quando la disposizione è vigente, si sono messe di buzzo buono per inventare procedure di “tracciamento” dei regali, impegnandosi allo stremo per poter valutare il “valore di mercato” dell’oggetto eventualmente ricevuto, operazione per altro resa complicata dal fatto che in tantissime circostanze, spesso presso i comuni di dimensioni medio-piccole, la soglia di valore del regalo che possa essere accettato si è abbassata di molto, a poche decine di euro, sicchè anche l’eventuale piantina regalata dalla gentile signora può costituire una “violazione” del codice etico. Queste procedure, dunque, richiedono la capacità di determinare il costo del bene regalato, la rilevazione che esso superi il valore limite, la formale messa a disposizione dell’ente che, preso in carico il bene, deve conservarlo tracciandolo in modo specifico nel registro degli inventari, per destinarlo all’utilità dei propri servizi, oppure devolverlo in beneficienza, dando di ciò formale comunicazione al latore del dono.

Ecco, allora, che tutti aspettiamo che l’Anac di Cantone, appresa la notizia della bagarre degli orologi dai giornali, si rivolga alla Presidenza del consiglio, per fare chiarezza.

Non si dubita che il tutto sia stato gestito nel pieno rispetto delle norme e che, nel caso di specie, il “codicillo” che esenta i doni ricevuti nell’ambito delle relazioni internazionali non sia stato utilizzato.

A questo punto, tuttavia, gli obblighi di trasparenza impongono che sia data notizia, per filo e per segno, della sorte che hanno ricevuto gli orologi. Sappiamo quanto l’Anac, in ogni sua Faq, delibera, determina, espressione di parere, nonché nei suoi piani nazionali anticorruzione insista in maniera decisa sulla trasparenza, come primo strumento di contrasto alla corruzione e alla mala amministrazione.

Poiché le notizie in merito alla destinazione degli orologi sono confuse, contorte e laconiche, è opportuno che l’Autorità, che come è noto è indipendente e, dunque, non influenzabile dalla politica, intervenga ed imponga a Palazzo Chigi di esplicitare in maniera dettagliata ogni elemento della questione. Ovviamente, laddove Palazzo Chigi continuasse nella propria reticenza.

Non dovesse esservi, comunque, una presa di posizione almeno sulla stampa quanto meno per moral suasion da parte del presidente dell’Anac, la cosa apparirebbe alquanto strana. L’Autorità non dovrebbe poter sottrarsi al proprio ruolo e alla propria posizione di indipendenza nel caso specifico. Perché, anche se alla fine si scoprirà, come siamo certi, che si è trattato di una bolla di sapone e di un comportamento poco commendevole di qualche dirigente, comunque sarebbe antipatico che non vi fosse una chiara presa di posizione del soggetto chiamato in prima linea ad avversare la corruzione.

Infine, la questione dovrebbe probabilmente dare un insegnamento: il “codicillo” all’articolo 4 che liberalizza i doni nell’ambito delle relazioni internazionali sarebbe il caso di eliminarlo. Per non dare la sensazione che tutti i divieti di ricevere regali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri…

 

 

 

lunedì 30 novembre 2015

Il diritto creativo di authorities ed enti vari stravolge l’ordinamento

Da diverso tempo segnaliamo l’involuzione dell’ordinamento. Si assiste ad un Parlamento che da anni ha rinunciato alla propria funzione propositiva, si limita a ratificare decisioni del Governo, dando vita a norme sempre più cavillose, mal scritte, tendenti a risolvere problemi operativi concreti e destinati a specifici beneficiari.
A ciò si aggiunge la tendenza a verticalizzare il potere in pochissime mani: la legislazione finisce – di fatto – per essere concentrata sul Governo e in particolare sul premier; la gestione concreta quanto più possibile si attribuisce a super commissari con super poteri; i presidenti delle province sono super sindaci; i presidi delle scuole super presidi, mentre è in arrivo il super “dirigente apicale” negli enti locali.
Elemento ulteriore della verticalizzazione del potere e, nel contempo, conseguenza dell’infelice formulazione di norme poco meditate e mal concepite, è l’onda di piena ormai divenuta tsunami di pareri, linee guida, direttive e deliberazioni di un’incontrollabile schiera di soggetti, chiamati da varie fonti ad esprimersi, ma senza alcun coordinamento, senza coerenza.
Così sono ormai ogni anni migliaia i pareri di Sezioni regionali o centrali della Corte dei conti, o di Ministeri o di Autorità varie che intervengono su norme certamente complesse, stravolgendone spesso il significato, dando luogo a correnti interpretative composite, contrastanti, transeunti, mutevoli ad ogni pubblicazione di uno degli atti di consulenza di volta in volta richiesti o emanati autonomamente.
Così, quel che dovrebbe aiutare ad indirizzare in modo coerente l’azione amministrativa si trasforma in una mappa inestricabile di incroci, cambi di direzione, svolte e curve, che alla fine lungi dall’assicurare alcuna certezza operativa finisce per lasciare campo libero all’interpretazione che più fa comodo: infatti, nella selva di pareri, faq e linee guida, alla fine qualcosa di simile al preconcetto alla base di una richiesta di parere si trova sempre.
Poniamo un primo esempio eclatante: i vincoli alle assunzioni scaturenti dalla disgraziatissima norma contenuta nell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014.
Tra la circolare interministeriale di Funzione Pubblica e Affari regionali 1/2015 e centinaia di pareri delle varie sezioni della Corte dei conti è, ormai, un vero e proprio ginepraio di letture poste a sfaccettare in modo sempre più complesso una disciplina sicuramente difficile da digerire e mal congegnata, ma tutto sommato semplice.
Le indicazioni, indubbiamente poco condivisibili, della norma sono chiarissime: niente assunzioni finchè non si siano ricollocati i dipendenti provinciali, a pena di nullità.
Su questo quadro chiarissimo, soprattutto la magistratura contabile ha brillato per incoerenza e complicazione, adottando interpretazioni poco o nulla poggianti sul dettato normativo.
In particolare, la Corte dei conti si è, a torto, appiattita sulla chiave di lettura offerta dalla circolare 1/2015, secondo la quale negli anni 2015 e 2016 sarebbero tuttavia possibili assunzioni (per mobilità o concorsi), se il finanziamento provenga da anni precedenti. Un’indicazione, questa, che nei commi 424 e 425 assolutamente non è espressa; sicchè si tratta di un’interpretazione che, per quanto sia stata ormai accettata anche perché fatta propria dalla Corte dei conti, è certamente erronea, perché in contrasto con il cardine interpretativo secondo il quale se la legge ha taciuto su un determinato aspetto, significa che non ha voluto, dunque, ha vietato una certa conseguenza.
Se le assunzioni sono vietate e consentite solo nei limiti indicati dalla legge, nessun’altra assunzione dovrebbe considerarsi consentita.
Ma, le conseguenze del degrado ordinamentale degradano anche la funzione normativa, passata, senza che nessuno se ne accorgesse, dal Parlamento alla miriade di enti che, pur esercitando una funzione solo consultiva, di fatto modificano l’ordinamento.
Così, la Corte dei conti ha scaturito la lettura davvero discutibile secondo la quale il budget assunzionale, da sempre considerato come univoco, vada frazionato in più parti: quella destinata solo alle assunzioni dei dipendenti provinciali, quella destinata sia alle assunzioni di vincitori di concorsi inseriti in graduatorie vigenti o approvate alla data dell’1.1.2015, sia alle assunzioni di dipendenti provinciali, sia a dipendenti in possesso di titoli abilitanti particolari; in fine quella riservata alle assunzioni finanziate nel triennio precedente: il 2011-2013 per l’anno 2015; il 2012-2014 per l’ann0 2016.
Solo a scrivere e pronunciare questa sintesi delle indicazioni si evidenzia la loro cavillosità e strumentalità e, soprattutto, distanza dal precetto della legge 190/2014.
Ma la Corte dei conti non è ancora paga. Perché con una lettura assai restrittiva dell’articolo 5 del d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015, la Sezione Lombardia, col parere 416/2015 ha ritenuto che i comuni non possano utilizzare i “resti” assunzionali del triennio precedente per assumere agenti di polizia municipale.
E’, con ogni evidenza, una lettura completamente incoerente con l’impianto interpretativo sciaguratamente edificato dalla deliberazione 26/2015 della Sezione Autonomie. La Sezione Lombardia ritiene che l’articolo 5 del decreto enti locali sia una norma “speciale”, che riserva dei percorsi assolutamente vincolati alla ricollocazione del personale dei corpi di polizia provinciale, sicchè i comuni non possono assumerli, al di fuori di questi percorsi, nemmeno con risorse assunzionali “libere”.
L’interpretazione risulta del tutto forzata, come è ovvio. Se, infatti, si ritiene (e, lo si ribadisce, è un errore clamoroso) che le risorse del triennio precedente siano un budget a sé stante che consente di effettuare concorsi, non si capisce in alcun modo per quale ragione la libera utilizzabilità finanziaria dei resti non possa indirizzarsi ai componenti dei corpi di polizia provinciale. La lettura offerta dalla Sezione Lombardia evidenzia la debolezza estrema dell’impianto interpretativo.
Delle due, l’una: o i resti assunzionali sono liberi e, allora, non possono incontrare alcun ostacolo al loro impiego; oppure, non sono liberi, dal momento che per tutti i dipendenti provinciali in sovrannumero, sia pure in modo differenziato, esistono binari speciali di ricollocazione, sicchè occorrerebbe prendere atto che i resti non consentono affatto di effettuare assunzioni sciolte dai vincoli imposti dai commi 424 e 425.
Ovviamente, non vi sarà nessun intervento davvero chiarificatore ed unificante, che dovrebbe provenire per altro esclusivamente dal Parlamento, con una norma se non di interpretazione autentica, almeno di correzione, proprio alla luce del desolante contrasto interpretativo. Dunque, il caos proseguirà e, oltre tutto, niente garantirà che i comuni seguiranno le indicazioni della Sezione Lombardia.
Un secondo esempio riguarda un altro soggetto molto, troppo, prolifico nell’emanare a rotazione continua pareri ed interpretazioni, cioè l’Anac.
Nelle faq (nuova “fonte” del diritto sorta come un fungo dal nulla) relative alla materia dell’anticorruzione, l’Anac ha ritenuto che “Il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, con la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012”.
La data indicata nella faq è sbagliata: l’intesa è del 24 luglio 2013 e non 2014. All’epoca, chi scrive ebbe a commentare su Italia Oggi del 14 agosto 2013 (Anticorruzione, consigli fuorvianti per gli enti locali( proprio l’oggetto dell’intesa riferito alla declaratoria di incompatibilità, nei grandi comuni, tra la figura del segretario comunale- responsabile anti corruzione e quella di presidente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, con queste parole: “L'intesa aggiunge che solo nei piccoli comuni e «in via eccezionale» il segretario comunale che risulti incaricato anche di presiedere l'ufficio per i procedimenti disciplinari può anche svolgere la funzione di responsabile anticorruzione. Ma si travisano le disposizioni normative: il segretario è per legge responsabile, dunque l'incompatibilità con le funzioni dell'ufficio dei procedimenti disciplinari per comuni e province semplicemente non può operare”.
Che si trattasse di un’interpretazione sbagliata era chiaro da sempre. E’ da sottolineare che nel caos interpretativo ed ordinamentale anche le “intese” in sede di Conferenza Stato-regioni e Stato-regioni enti locali fanno egregiamente la loro parte per aumentare la confusione. Tuttavia, quell’intesa del 24 luglio 2013 fece proprie indicazioni dell’allora Civit, oggettivamente troppo restrittive e tendenti a forzare gli enti locali a rinunciare ad uno degli elementi addirittura costitutivi: l’autonomia organizzativa. Le quali indicazioni erano a loro volta basate sulla circolare 1/2013 della Funzione Pubblica.
L’intesa e la faq dell’Anac, in sostanza hanno voluto forzare gli enti a sdoppiare le funzioni di responsabile della corruzione e presidente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, in virtù di un possibile conflitto di interessi che, per altro, non è mai stato delineato nei suoi contenuti.
Poteva durare una simile chiave di lettura? No. Ma, è stato necessario che emergessero i fatti eclatanti del comune di San Remo, perché l’Anac, smentendo se stessa e l’intesa del 24 luglio 2013, invertisse di 180 gradi il proprio avviso. Mediante faq? No. Con l’altra “fonte” innovativa del diritto conosciuta come “orientamento”, espresso con nota 6 novembre 148861 ed indirizzato appunto al comune di San Remo.
Col nuovo “orientamento” adesso si afferma che il segretario comunale possa cumulare la funzione di responsabile anticorruzione e presidente dell’ufficio delle sanzioni disciplinari anche in un grande comune, anche perché si tratta di un soggetto super partes, perché non appartenente ai ruoli dell’ente.
Non ci voleva molto a giungere a questa conclusione. Anzi: occorreva non prevedere per nulla le indicazioni rinvenute nella circolare della Funzione Pubblica 1/2013, nell’intesa del 24 luglio 2013 e nella faq dell’Anac.
Comunque, come si vede, la lettura improponibile è durata poco, circa due anni e mezzo, anche se per un tempo sufficiente ad incidere sull’organizzazione degli enti e procurare caos.
Qualcuno spieghi, però, come sarà possibile a breve garantire questa imparzialità, una volta che il segretario comunale venga abolito grazie alla legge 124/2015 e sostituito dal “dirigente apicale”, perdendo drasticamente ogni connotazione di autonomia e super partes.

domenica 6 settembre 2015

Sospensione del presidente della regione Calabria: l’anticorruzione proprio non funziona

Ormai è opportuno che qualcuno urli che “il re è nudo” e, cioè, che la disciplina dell’anticorruzione non ha alcuna utilità.

Si presta certamente alle campagne mediatiche, soprattutto del presidente dell’Anac, invocato come Figaro per qualsiasi questione. Ma, l’efficacia della legge 190/2012 e delle disposizioni normative che ne discendono, in particolare il d.lgs 33/2013 sulla trasparenza, il d.lgs 39/2013 sulle incompatibilità, il dpr 62/2013 contenente il codice etico e, soprattutto, i piani triennali nazionali e di ciascuna singola amministrazione rasentano il fiasco totale.

Ultima dimostrazione la grottesca vicenda della sospensione del presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, decisa nei giorni scorsi da Raffaele Cantone in applicazione dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs 39/2013, in quanto Oliverio aveva nominato come commissario di un’azienda sanitaria una persona che non ne aveva i requisiti. Infatti, era stato candidato sindaco (senza poi essere stato eletto) nel 2013. La nomina, dunque, è avvenuta in violazione dell’articolo 8, comma 1, sempre del d.lgs 39/2013, ai sensi del quale “gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL”.

Cosa è, allora, che non funziona? A ben vedere, assolutamente nulla. Occorre in primo luogo rilevare che le misure di tutela dalle norme su corruzione e conflitti di interesse “interne” agli enti sostanzialmente non servono assolutamente a nulla. Non ha alcun senso, ad essere generosi, che il presidente della regione Calabria, abbia potuto nominare il commissario straordinario senza che risulti l’adozione di alcun atto o azione inibitoria da parte del responsabile regionale della prevenzione della corruzione. Il che conferma la totale debolezza, se non assoluta inutilità, di questa figura.

I responsabili anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche scontano tutti il vizio di essere incaricati allo svolgimento di tale funzione direttamente dagli organi di governo, nei confronti dei quali debbono rivolgere alcune (in realtà solo una ristretta minoranza) delle loro attenzioni. Un classico caso nel quale il controllato nomina il controllore, sicchè le funzioni di quest’ultimo non possono non essere pesantemente condizionate.

Basti pensare che il soggetto che nomina, presidente di regione o sindaco, ha una voce piuttosto significativa nel capitolo delle valutazioni delle attività svolte dall’incaricato, che spesso non svolge esclusivamente l’attività di responsabile anticorruzione, ma accanto ad essa conduce anche altri incarichi dirigenziali. E’ troppo facile capire che se quale responsabile anticorruzione commette uno “sgarbo” nei riguardi del soggetto che lo ha nominato, possono esservi conseguenze poco piacevoli sulla valutazione degli altri incarichi dirigenziali, per salvare la forma e scongiurare il sospetto che si possa trattare di ritorsione.

Sta di fatto, comunque, che il presidio interno alla regione Calabria non è servito assolutamente a nulla e la nomina si è fatta comunque.

Proiettiamo per un attimo questa vicenda al dopo attuazione della legge delega 124/2015, immaginando che sia già vigente la riforma della dirigenza pubblica. Possiamo pensare che tale riforma rafforzi il ruolo del responsabile anticorruzione? Sappiamo che la riforma consegna in mano agli organi di governo un potere discrezionale illimitato, sostanzialmente arbitrario, non solo di conferire gli incarichi, pur nella finzione scenica delle rose di candidati selezionate dalle Commissoni, ma soprattutto di lasciare i dirigenti senza incarico, non risultando necessaria allo scopo nemmeno una specifica motivazione. Può, in questo modo, un responsabile anticorruzione sentirsi terzo, indipendente e garantito nel compimento della propria attività? Non lo può già oggi, figurarsi quando sarà vigente la riforma della dirigenza. La vicenda della regione Calabria è lì, a dimostrarlo senza dubbio alcuno.

Tuttavia, la regione ha già manifestato l’intenzione di ricorrere al Tar, perché secondo i pareri legali raccolti dal presidente Oliverio in effetti la nomina in questione era legittima. Letteralmente, infatti, l’articolo 8, comma 1, del d.lgs 39/2013 vieta di nominare i direttori generali delle aziende sanitarie, ma non i commissari straordinari.

Ora, basta un semplicissimo ragionamento alla sola luce della logica per comprendere agevolmente come, sul piano sostanziale, la carica di direttore generale e di commissario straordinario di un’azienda sanitaria siano totalmente equivalenti. Anzi, l’organo commissariale monocratico riunisce in sé le funzioni di altri organi, quali quelle anche del direttore amministrativo, oltre a disporre, ovviamente, di quelle del direttore generale, che sostituisce.

Eppure, il precedente della vicenda dell’elezione del presidente della regione Campania non lascia affatto senza speranza il probabile ricorso al Tar che intenterà la regione Calabria. Appare chiaro, infatti, che i giudici delle varie giurisdizioni siano molto attenti all’applicazione del dato formale delle norme anticorruzione, anche perché trattandosi di misure sanzionatorie che incidono sulle persone, sull’elettorato attivo, sull’esercizio di pubblici poteri, i magistrati assumono un atteggiamento comprensibilmente cautelativo e garantista.

Se il ricorso al Tar della regione Calabria avesse successo, si scoprirebbe un altro clamoroso buco nell’impostazione complessiva della normativa anticorruzione, della quale si avrebbe la conferma dell’assenza assoluta di utilità e funzionalità non solo sul piano organizzativo interno, ma anche su quello della stessa disciplina normativa, che richiedere ampia revisione, per chiudere i vari buchi che la caratterizzano, a conferma della frettolosità con la quale venne confezionata dal Governo Monti ormai scaduto.

La vicenda, ancora, appare ulteriormente grottesca se messa in rapporto ad altre. La misura della sospensione del presidente della regione dalle sue funzioni è letteralmente indicata dal citato articolo 18, comma 2, del d.lgs 39/2013 e il presidente dell’Anac l’ha applicata senza nessuno dei dubbi che, invece, lo attanagliarono rispetto alla vicenda De Luca, per quanto nel caso di specie il presidente dell’authority non avesse alcuna competenza.

Appare piuttosto strano che, invece, nessuna disposizione sia stata adottata dall’Anac nei riguardi di alcun organo di governo o tecnico del comune di Roma, sebbene situazioni di conflitti di interessi, se non di conclamata azione corruttiva, appaiano proprio evidenti.

Segno evidente che l’azione anticorruzione si presenti troppo influenzata da un lato dalla pressione mediatica, dall’altro dall’opportunità “politica”, sicchè nei confronti di un certo tipo di enti e di loro rappresentanti politici si ritenga possibile adottare decisioni diverse da quelle riguardanti altri enti condotti da altri rappresentanti politici, nonostante la chiara analogia delle fattispecie.

Questo, ovviamente non giova alla linearità del sistema, alla sua coerenza e alla necessità derivante dalla Costituzione di adottare misure, tutte, tendenti alla parità di trattamento e al miglior perseguimento possibile dell’interesse pubblico.

Il “tagliando” alla normativa anticorruzione di cui parlava mesi fa il presidente dell’Anac andrebbe fatto davvero. Ma, se esso si limita a poche norme sulle varianti degli appalti o alla creazione delle centrali uniche appaltanti o, ancora, ad interventi spot per Expo o il Giubileo, ovviamente non potranno giovare ad un sistema complessivo, che oltre a produrre carte su carte, tra piani triennali anticorruzione trasparenza, oltre a produrre centinaia di adempimenti, come si nota alla fine sulle cose realmente concrete non si dimostra capace di ottenere alcun risultato utile o quanto meno incontrovertibile.

sabato 21 marzo 2015

Cantone: non basta la parola per sconfiggere la #corruzione

In un Paese nel quale ormai trionfa la personalizzazione delle istituzioni, molti sono convinti che la lotta alla corruzione il Governo l'abbia condotta per il solo fatto di aver incaricato come presidente dell'Anac Raffaele Cantone.

In ogni intervista o dibattito televisivo, non c'è esponente della maggioranza o del Governo che, sollecitato sulla questione della corruzione, non evidenzi che il Governo ha nominato Cantone.

Siamo, insomma, come per il famoso confetto: basta la parola, Cantone, e la corruzione è sconfitta.

Talmente le idee sono state confuse da questo diluvio propagandistico che in molti sono realmente persuasi che la scoperta del giro di malaffare dietro la struttura alla guida delle Grandi Opere sia merito dell'Autorità e, ovviamente, di Cantone (basta la parola).

L'Anac, invece, con la vicenda non ha nulla a che vedere, perché la scoperta del giro è tutta della magistratura inquirente, segnatamente della Procura della Repubblica a Firenze, titolare dell'inchiesta.

In pochi, per altro, hanno capito che Raffaele Cantone, nella veste di presidente dell'Anac, non opera come magistrato. Cantone è in aspettativa e svolge, attualmente, una funzione amministrativa, non giudiziaria. E dispone, dunque, dei pochissimi, quasi irrilevanti, poteri di ispezione amministrativa e sanzionatori che la legge sugli appalti, il d.lgs 163/2006 attribuisce all'Anac (per chi ha voglia, legga l'articolo 6 della norma citata).

Il fatto reale è che l'Anac e Cantone, fin qui, rispetto ai fenomeni di mega corruzione come Expo, Mose, Mafia Capitale e, ora, Grandi Opere, hanno avuto influenza pari a meno di zero, proprio per la limitatezza dei poteri (e anche risorse).

Eppure, la narrazione dipinge la vicenda delle Grandi Opere come frutto di un clima che sarebbe cambiato anche grazie all'incarico del magistrato in aspettativa presso l'Anac. Saranno i poteri extrasensoriali di cui evidentemente – per fortuna – Cantone dispone, che irretiscono corruttori e corrotti, i quali sono presi dall'irrefrenabile impulso di farsi scoprire.

Sta di fatto che, invece, le scoperte dei gravissimi fatti all'attenzione dei giornali, sono frutto delle solite dure indagini giudiziarie: pedinamenti, informazioni, documenti e le tanto discusse, ma sempre più fondamentali, intercettazioni telefoniche.

Se tutto dovesse dipendere dall'attività dell'Anac, campa cavallo. Si attribuisce a Raffaele Cantone, molto di frequente, il merito – per la verità indubbio – di aver compreso che le varianti ai contratti sono uno degli effetti più evidenti della corruzione. Infatti, è attraverso le varianti che contratti aggiudicati con ribassi inverosimili e progetti sommari, possono lievitare i costi e modificarsi quasi radicalmente i progetti, a compensazione dei ribassi insostenibili.

Ora, sulle varianti è stato posto in essere un intervento normativo mediante il d.ll 90/2014 ed il suo articolo 37, ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

Se vogliamo partecipare a quella sorta di rito consolatorio che appare essere confidare tutto in Cantone e nell'Anac, possiamo accontentarci di questa attenzione normativa alle varianti.

Se, invece, si volesse davvero prendere in considerazione una misura efficace contro la corruzione, non si può non osservare che la norma citata sopra praticamente ha efficacia nulla. Infatti, i più attenti avranno constatato che essa impone di inviare all'Anac le varianti dopo la loro approvazione. Non prima che vengano approvate, come un sistema di controlli davvero efficace imporrebbe. Nè si intravede alcun sistema per monitorare il mancato invio. Per altro gli Osservatori o l'Anac dovrebbero poter analizzare decine di migliaia di varianti, potendo contare su pochissime decine di funzionari alle proprie dipendenze.

Dunque, l'idea di contrastare le varianti c'è, la norma pure, ma il modo con cui essa concretizza il sistema di contrasto per l'altro e ben più oliato e funzionante “sistema” della corruzione rischia di essere poco più che simbolico.

Sarebbe, allora, il caso di finire di immaginare che un uomo solo possa avere la forza e la capacità di risolvere immani problemi. Occorrono, allo scopo, certamente uomini di grande valore come è Raffaele Cantone, ma insieme a questo organizzazione e norme.

I controlli debbono essere preventivi e non successivi, altrimenti servono solo a chiudere i cancelli una volta che è scappata la mandria. L'Anac, come tutti gli uffici di ispezione e controllo, andrebbe notevolmente rafforzata. I dirigenti preposti agli appalti, specie delle Grandi Opere, chiamati ad una valutazione del loro operato sul piano economico e finanziario da parte di advisor o dell'Anac stessa, che dovrebbe essere essa stessa dotata del potere di imporre la rotazione.

Inoltre, la normativa sugli appalti dovrebbe essere semplificata, eliminando ogni norma speciale, come quella proprio delle grandi opere che, paradossalmente, consente procedure per trattativa diretta o, comunque, in deroga alle gare pubbliche, quando, invece, anche per comprare una matita il sistema è molto più rigoroso.

Altra cosa opportuna: sarebbe il caso di abbandonare l'illusione che la concentrazione delle competenze a gestire gli appalti in poche stazioni sarebbe uno strumento contro la corruzione. La struttura di missione sulle Grandi Opere è un sistema accentrato di gestione e si è visto come è finita.

venerdì 20 marzo 2015

#Corruzione Se le leggi non bastano

http://www.lavoce.info/archives/33800/corruzione-nella-pa-se-le-leggi-da-sole-non-bastano/

Il Ministero delle Infrastrutture è dotato di un piano triennale anticorruzione di 61 pagine, la cui efficacia si dimostra nulla, come quasi nulla è, purtroppo, l'efficacia della legge 190/2012.