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giovedì 28 gennaio 2016

Cosa insegna il caso Cev

L’indagine sul Consorzio Energia Veneto (Cev) ed i suoi vertici dovrebbe fornire preziosi insegnamenti a chi ritiene che per problemi complessi siano sempre disponibili soluzioni semplici.

Nel caso di specie, la questione complicata e delicata si chiama revisione della spesa o, per chi ama gli inglesismi, spending review, che qualche Solone molto ben informato, proveniente da istituzioni internazionali, ha ritenuto di poter contribuire a perseguire mediante l’ideona della riduzione delle stazioni appaltanti a sole poche decine. Allo scopo, secondo il progetto, di ottenere:

  1. riduzione dei costi;

  2. maggiore trasparenza;

  3. lotta alla corruzione.


Come è noto, questa idea, per quanto potesse da subito apparire bislacca, ha avuto talmente tanto seguito, che è stata realizzata, attraverso la complessa, intricata, involuta, ingarbugliata, di difficile e lunga attuazione ed ancor più inesplicabile comprensione normativa scaturente dall’articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014.

E così, ci ritroviamo con 34 “soggetti aggregatori” che dovrebbero riuscire a debellare la corruzione, ridurre i costi, semplificare l’azione amministrativa.

Sono passati solo pochi mesi da quando il Cev, indicato tra questi soggetti aggregatori è entrato nella bufera, esattamente perché la sua attività di soggetto aggregatore, secondo quanto emerge dall’inchiesta, non avrebbe:

  1. consentito di ridurre i costi;

  2. assicurato maggiore trasparenza;

  3. eliminato la corruzione.


Al contrario, secondo le indagini (ovviamente, il tutto è ancora da dimostrare) il consorzio null’altro sarebbe stato se non una scatola vuota, ma utile assai per convogliare le risorse di migliaia di comuni relative agli appalti dell’energia esclusivamente verso aziende i cui assetti proprietari sono tutti quanti riconducibili ad alcuni vertici amministrativi del consorzio.

Insomma, il Cev pare abbia posto in essere una mega truffa, un sistema scientifico di turbativa d’asta, per mettere fuori gioco i concorrenti dagli appalti che ha gestito per conto delle amministrazioni che si sono affidate alla sua funzione di centrale unica, in modo da far aggiudicare gli appalti alle sole ditte di riferimento. Un vero e proprio “cartello” anticoncorrenziale, travestito con la veste nobile di “soggetto aggregatore”.

Occorre dare atto all’Anac che con la deliberazione del consiglio 22 luglio 2015, n. 58, ha inserito il Cev tra i 34 “soggetti aggregatori”, ma con riserva: si legge nella delibera che l’inserimento del Cev nel consorzio è sottoposto alla “condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso”.

Insomma, all’Autorità anticorruzione qualcosa non tornava. Ma, non è evidentemente bastato. Del resto, rispetto ai contenuti dell’indagine in corso sul Cev, la modifica statutaria richiesta dall’Anac sarebbe servita davvero a poco: il problema non sarebbe stato tanto quello della partecipazione di privati nella compagine sociale (ovviamente da evitare, per scongiurare conflitti di interessi), quanto, piuttosto, quello di rendersi conto che il Cev avrebbe potuto essere solo uno strumento per convogliare gli appalti verso specifiche ditte, pur non essendo queste direttamente coinvolte nell’accordo consortile.

Allora, cos’è che insegnerebbe la vicenda? Molto. In primo luogo: l’Anac non è infallibile. Ha certo paventato che qualcosa nel Cev non andasse esattamente per il verso giusto, ma non ha avuto gli strumenti per comprendere esattamente cosa; dunque, lo ha inserito tra i 34 soggetti aggregatori che dovrebbero salvare la Patria dai problemi degli appalti, sia pure con riserva.

In secondo luogo: proprio perché le autorità e le istituzioni amministrative dispongono comunque di poteri di indagine ed istruttori limitati, per combattere i reati occorre l’apporto irrinunciabile della magistratura e delle forze di polizia, capaci di rilevare davvero i reati.

In terzo luogo: la funzione di prevenzione della corruzione ovviamente non può giungere al punto di cancellare totalmente dal sistema conflitti di interessi e comportamenti che subordinino l’interesse pubblico a quello di pochi privati. Tuttavia, dovrebbe risultare evidente che proprio per queste ragioni non appare del tutto producente confidare in strumenti miracolistici, in grado di per sé di ottenere obiettivi come l’assoluta riduzione del rischio di reati nella gestione degli appalti o la riduzione dei costi.

In quarto luogo: non è per nulla dimostrabile che la riduzione delle stazioni appaltanti metta meglio al riparo da reati e distorsioni nella gestione degli appalti. E’ certo vero che troppe stazioni appaltanti, specie se piccole e non professionalmente strutturate, espongono a rischi di contenzioso amministrativo e alla corruzione.

Altrettanto vero è, però, che i rischi di corruzione aumentano esponenzialmente all’aumentare del valore degli appalti, sì che conformano non tanto gli appalti ordinari dei comuni (asfaltature di strade, manutenzioni di scuole, opere, comunque, di limitata portata locale o servizi circoscritti), bensì contratti di portata elevatissima, come hanno insegnato i recenti casi Mose e Mafia Capitale.

L’aggregazione della committenza può rivelarsi, paradossalmente, un incremento del rischio: si riduce il numero delle persone dotate di potere decisionale e da corrompere, si eleva il valore delle fette di torta da distribuire col malaffare, si può incidere in modo fortissimo sulla concorrenza, creando oligopoli e cartelli, in grado di escludere dal mercato degli appalti le aziende non facenti parte del “giro”. Il caso Cev è assolutamente paradigmatico esattamente di questo tipo di rischi.

Occorre, allora, buttare il bambino con l’acqua sporca? Certamente no. Ma sarebbe necessaria una revisione profondissima del modo col quale si vogliano ottenere i due benefici della messa sotto controllo dei prezzi degli appalti, da un lato, e della lotta alla corruzione dall’altro.

Non occorrono affatto 34 soggetti aggregatori, che poi è difficile tenere sotto controllo ed evitare che si rivelino rimedio peggiore del male. Per conseguire i condivisibili ed irrinunciabili obiettivi enunciati prima bastano:

  1. la Consip spa, purchè essa riesca ad estendere e non di poco il ventaglio delle categorie merceologiche oggetto delle convenzioni;

  2. la creazione di un elenco amplissimo e continuamente aggiornato di prezzi di riferimento per le varie categorie merceologiche che, comunque, sfuggano al sistema delle convenzioni.


Un solo soggetto aggregatore è più semplice da controllare. E, se sufficientemente dotato, può garantire tantissime convenzioni. Le quali non dovrebbero nemmeno essere obbligatorie per le amministrazioni. Basterebbe semplicemente sottoporre a controllo preventivo di legittimità tutti i provvedimenti di indizione delle gare, per verificare:

  1. se vi siano ragioni tecniche perché il capitolato prestazionale possa essere diverso da quello delle convenzioni Consip e, in caso contrario, impedire l’appalto;

  2. che il provvedimento di indizione comunque utilizzi il prezzo della Consip come base di gara;

  3. che il provvedimento di indizione evidenzi che il risparmio prevedibile ulteriore rispetto al prezzo Consip, copra i costi amministrativi e gestionali della gestione della procedura di gara, tutto compreso.


E’ facile immaginare che i fautori della “modernità” considereranno l’idea di tornare ai controlli preventivi una borbonica ed antiquata idea, tale da far tornare indietro le lancette dell’orologio e creare ostacoli burocratici.

Non sembra, tuttavia, che la moderna scelta di aver eliminato del tutto i controlli preventivi abbia portato buoni frutti. E dell’idea dei soggetti aggregatori dice tutto l’inchiesta sul Cev.

Infine, un’ultima riflessione. Quanti dei comuni che hanno utilizzato il Cev avranno considerato tale strumento come modalità, prevista dal piano triennale anticorruzione, per ridurre il rischio connesso agli appalti? Probabilmente un bel po’. A riprova che lottare contro la corruzione si deve e misure siano necessarie, ma che di piani, di “analisi del contesto”, di “consultazioni degli stakeholders”, di “soggetti aggregatori”, si può morire. L’Italia doveva adottare una normativa anticorruzione perché in ritardo rispetto a tutte le altre Nazioni: ma ha prodotto una normativa farraginosa, eccessivamente burocratica, tanto che tra i disegni di decreti legislativi attuativi della legge 124/2015 si prevede, opportunamente, una drastica (ma ancora insufficiente) riduzione delle centinaia di adempimenti imposti dal d.lgs 33/2013 sulla trasparenza.

Visto che uno degli strumenti principali non solo della revisione della spesa, ma anche della lotta alla corruzione negli appalti, cioè l’insieme dei soggetti aggregatori, ha manifestato così presto le insite debolezze, prendersi una pausa e rivedere la normativa, rendendola meno irta di adempimenti e pagine e pagine da scrivere, e molto più utile e concreta (i controlli sono concretissimi e semplicissimi da mettere in pratica), appare ormai indispensabile.

 

 

sabato 14 novembre 2015

Il caso De Luca conferma la visione dell'Anac: il potere di nomina della politica è fonte potenziale di corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato di recente dall’Anac allarga le aree considerate per loro natura a rischio. Oltre alle 4 previste dall’articolo 1, comma 16, della legge 190/2015 (provvedimenti concessori, appalti, erogazione di contributi e ausili finanziari, concorsi), aggiunge altre 4 aree “generali” di rischio:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

- incarichi e nomine;

- affari legali e contenzioso.

Dunque, è acclarato dal principale strumento di lotta alla corruzione adottato dalla stessa Autorità nazionale che tutto quanto concerna l’ambito di incarichi e nomine risulti di per sé esposto a rischi rilevanti di corruzione.

Si tratta, come sempre, della corruzione di carattere amministrativo. Cioè di una nozione di corruzione “in senso ampio”, che, sempre secondo il Pna è da intendere come segue: “Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. Naturalmente, il compimento di questi atti non esclude che si possa anche giungere alla commissione dei reati di corruzione e concussione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione, rilevanti per la fattispecie.

E’, dunque, perfettamente evidente che incarichi e nomine sono considerare dall’Anac esposte a un rischio congenito: quello di essere condizionate impropriamente da interessi particolari, tali da indurre nominante e nominando a comportamenti che potrebbero non comportare necessariamente reati, ma contrastanti con la necessaria cura dell’interesse pubblico.

Facciamo un solo esempio astratto: l’assegnazione di un incarico dirigenziale a contratto a persona di grandissima fiducia di un sindaco, per particolari rapporti di amicizia o affinità e comunanza di azione politica, ad una persona priva del necessario titolo di studio (la laurea). La fattispecie potrebbe non dare luogo al reato vero e proprio di corruzione; tuttavia, quanto esemplificato evidenzia una deviazione chiara dall’interesse pubblico. Un incarico simile, infatti, non garantisce l’imparzialità della scelta, né il possesso del destinatario della quantità di conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione, mentre è finalizzato a rinsaldare un rapporto personale, e, dunque, un interesse privato, che finisce per prevalere su quello pubblico o, comunque, per piegarlo a fini diversi e in parte contrastanti.

Passiamo, ora, ad un esempio concreto, noto in base alla cronaca di questi giorni: la nomina del marito del giudice che ha fatto da relatore del collegio che ha sospeso la sospensione dalla carica del presidente della Regione Campania.

Non è questa, ovviamente, la sede per commentare i fatti, né per esprimere qualsiasi avviso che possa anticipare nessuna conclusione dell’inchiesta penale che si è aperta, anche perché di deve necessariamente applicare la presunzione di non colpevolezza.

Ma, come ci ha ricordato l’Anac, ai fini della lotta alla corruzione intesa in senso ampio, non deve necessariamente rilevare l’aspetto penale di una vicenda, bensì il più semplice manifestarsi del vulnus all’interesse pubblico, determinato dall’inquinamento di contrastanti interessi privati.

Le cronache dei giornali riportano che l’interessato alla nomina o incarico come direttore generale o dirigente amministrativo di un’Asl ha ritenuto di cogliere l’occasione data dalla circostanza che la propria moglie fosse giudice relatore della vertenza che avrebbe potuto segnare le sorti del possibile “king maker”, il presidente della regione Campania.

Al di là degli aspetti di rilievo penale, tutti da approfondire e valutare, il fatto appare esemplare: qualcuno ha cercato di approfittare della situazione di fatto, per tentare di far emergere il proprio interesse personale alla nomina, “scambiandolo”, per il tramite di intermediari alcuni dei quali appartenenti allo staff del presidente della regione, con l’interesse del medesimo presidente ad una pronuncia non sfavorevole, mercè la presenza di un giudice di collegio, per altro relatore, coniuge dell’interessato alla nomina.

L’inquinamento degli interessi, anche solo potenziale, è evidentissimo. E se la nomina del coniuge del magistrato alla fine non c’è stata, la sentenza invece sì.

Sembra evidente che un sistema come quello vigente, che lascia alla politica poteri estesissimi di “nomina ed incarico” si espone mani e piedi a pericoli di inquinamento. Un potere molte volte illimitato e al limite dell’arbitrario di nomina ovviamente finisce per orientare le proprie scelte non verso la selezione dei migliori, ma di portatori d’acqua o, persino, di ricattatori.

E, si ribadisce, non si tratta in questo caso di una valutazione personale pessimistica di chi scrive: è la stessa Anac, col Pna, a sancire che incarichi e nomine sono aree ad elevato ed innato rischio di corruzione.

Ma, visto che le cose stanno esattamente come paventa l’Anac, poiché le cronache e le sentenze, da quelle penali a quelle amministrative a quelle contabili, sono pieni della narrazione di illeciti dei più disparati proprio nel campo delle nomine e degli incarichi, sarebbe il caso di prenderne definitivamente atto. Per porvi rimedio.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, così come i piani triennali di ciascuna singola amministrazione, non dovrebbe servire solo a denunciare l’ovvio, ma estendersi all’indicazione di specifici rimedi necessari alla riduzione dei rischi rilevati.

Nel caso degli incarichi e delle nomine sembra perfino banale osservare che uno dei fondamentali e principali rimedi alla corruzione non può che consistere nel sottrarre più ampiamente possibile alla politica poteri di nomina e incarico diretto, non mediati da serie e controllate procedure strettamente e realmente selettive.

Purtroppo, invece, con la legge Madia, la legge 124/2015 si è andati nella direzione completamente opposta, costruendo un sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali lasciato al totale arbitrio degli organi di governo, con la sola labile copertura di una preselezione di sola forma, da parte di commissioni nazionali. Sarà facilissimo per ogni sindaco, assessore, presidente e ministro orientare le commissioni in modo che nelle rose dei preselezionati siano sistematicamente presenti i “predestinati”, perché poi le scelte arbitrarie cadano su di essi.

sabato 24 ottobre 2015

Casi San Remo ed Inps. La chimera dei poteri del datore privato e della “performance”

I casi di San Remo e dei premi gonfiati ai dirigenti dell’Inps non possono non trovare spazio di riflessione.

La prima reazione, da cittadini prima ancora che da operatori, è quella dell’indignazione e della rabbia, per comportamenti immorali, prima che illeciti sul piano penale.

Ma, la reazione a caldo serve a poco. Il problema è razionalizzare e riflettere, per reperire un rimedio a questa deriva inarrestabile, che non ha poi molto di diverso dallo spaccato terribile emerso a Roma con Mafia Capitale.

Un primo tipo di reazione è quella che ha manifestato, tra gli altri, Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, inviando ai giornali la seguente dichiarazione: “L'inchiesta sulle false assunzioni, insieme a quella sull'Anas e sull'assenteismo al comune di Sanremo, mi sembrano una storia già nota, uno spaccato inquietante dello stato della Pubblica amministrazione. Tutto questo pone la necessità di intervenire da parte della P.a. per stabilire chi non è degno di ricoprire certe cariche, cosi come prevede la Costituzione. La Pubblica amministrazione non può nascondersi dietro il principio di dover aspettare l'esito dei processi penali. Ed è forse questo il meccanismo per prevenire: dimostrare che chi sbaglia paga davvero perdendo il posto”.

Parole sante, che nessuno potrebbe non condividere. Ma, passata la piena soddisfazione di vedere dal Presidente dell’Anac pronunciare frasi così forti a giuste, occorre chiedersi se questo primo tipo di reazione, che chiede l’effettività del potere di licenziare chi sbaglia, sia utile davvero.

A questo scopo, basterebbe verificare se nell’ordinamento quanto chiede Cantone sia già contemplato. Proviamoci. Ma, prima, occorre uno sforzo di memoria. Ricordate il 2009? E il nome Renato Brunetta? Dice qualcosa?

Dovremmo rispondere di sì. E prendere in esame la novellazione apportata dal d.lgs 150/2009 al d.lgs 165/2001, arricchito di una serie di disposizioni esattamente mirate proprio all’intervento deciso e spietato nei confronti di fenomeni come quelli di San Remo.

E allora, andiamo a leggere l’articolo 55-quater del d.lgs 165/2001, rubricato, guarda un po’, “licenziamento disciplinare:

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

  1. a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

  2. b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

  3. c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

  4. d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

  5. e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

  6. f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

  7. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

  8. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso”.


Ma c’è anche una specifica disciplina del rapporto tra procedimento penale e disciplinare:

Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)

  1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

  2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

  3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale”.


Come si dimostra, esistono norme chiarissime che rispondono totalmente alle sollecitazioni di Cantone. E’ perfettamente possibile per le amministrazioni licenziare senza preavviso (potremmo dire “in tronco”) esattamente per l’assenteismo e le timbrature false, così come è altrettanto ammesso licenziare senza attendere gli esiti del procedimento penale.

La reazione proposta dal presidente dell’Anac, dunque, si rivela piuttosto fine a se stessa o solo intesa ad acquisire facili consensi nell’opinione pubblica, senza produrre nulla di nuovo e diverso, che possa aiutare alla prevenzione di simili fatti.

Una seconda tipologia di reazione è: individuare i dirigenti, che non possono non essersi accorti di quanto avveniva ed agire nei loro confronti, in quanto il pesce puzza dalla testa.

Anche in questo caso si tratta un’idea che merita solo convinta e totale condivisione, ineccepibile in ogni suo risvolto.

Detto questo, anche questa seconda reazione risulta del tutto sterile se non accompagnata da una riflessione propositiva.

Qui si impone di uscire definitivamente dall’equivoco del modello di dirigenza che si vuole.

Non conoscendo adeguatamente i fatti di San Remo (comune, comunque, noto da sempre per l’estrema difficoltà ad amministrarlo, dovuto ad una serie di cause storiche), non è possibile pronunciare né giudizi, né valutazioni in merito.

Sta di fatto che proprio la riforma Brunetta, in linea anche con le riforme degli ultimi 20 anni, ha inciso nella disciplina della dirigenza puntando alla valorizzazione del dirigente visto come privato datore di lavoro.

Una scelta corretta, che vorrebbe il dirigente astrarsi abbastanza dalla gestione corrente, per interessarsi in grandissima parte del funzionamento del meccanismo. Ma è proprio qui che si determina il cortocircuito che, nei casi patologici, rivela l’inefficacia delle norme esistenti.

Il dirigente non può materialmente essere l’arcigno datore di lavoro, che osserva costantemente dall’alto se e quando qualcuno timbra o si assenta dal posto di lavoro, non perché ciò non sia possibile e doveroso, ma perché questa funzione di controllo e di organizzazione risulta vanificata e ridotta ai minimi termini da una serie di fattori. Primo tra tutti quello per cui, soprattutto negli enti locali, il dirigente è chiamato ad una serie costante di adempimenti correnti non così diffusa ed ampia in altre amministrazioni: adotta una quantità enorme di atti, cura la conclusione di altrettanti procedimenti adottando i provvedimenti finali, è chiamato a relazionarsi costantemente con gli organi di governo per la traduzione in gestione degli indirizzi.

L’attività materiale, anche banale se si vuole, di controllo sulla regolarità delle timbrature diventa impossibile, specie se, come a San Remo, le sedi operative sono decine e soprattutto laddove esistano uffici con uno solo o pochissimi dipendenti: in questi casi, l’isolamento finisce per favorire un’interpretazione delle obbligazioni connesse al lavoro pericolosamente “personale”, fino a far timbrare in vestaglia o mutande.

Non secondariamente, è inutile tenere la maschera: vi sono ancora moltissime amministrazioni locali, nelle quali tanti, troppi dipendenti accedono al “protettorato” di determinati partiti o esponenti politici locali, così da sentirsi “intoccabili” nelle loro posizioni, comprendendo in esse anche il presunto diritto di andare a far sport in orario di lavoro. Questi stessi protettori o vertici politici sono quelli, poi, che influenzano in modo spesso decisivo i sindaci nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali esattamente a soggetti, a loro volta di “stretta osservanza”, che possono rivelarsi conniventi col “sistema”.

E’ di evidenza palpabile che il dirigente datore di lavoro deve essere messo nelle condizioni di svolgere davvero questo ruolo, senza alcun tema di ingerenza della politica e del “sistema” eventualmente esistente (ed essendo quasi 200 i soggetti coinvolti a San Remo, non si può fare a meno di pensare che un sistema esista).

Questo dirigente, allora, non dovrebbe ricavare il proprio incarico dalla politica; dovrebbe poter dedicare maggiore tempo e risorse alla vigilanza dell’operato dei propri dipendenti ed alla predisposizione di misure di prevenzione del rischio, come la chiusura di uffici con 1, 2 o 3 dipendenti, accorpandoli in altre sedi, senza che il politico di turno intervenga per mettere in discussione simili misure. E, soprattutto, il dirigente dovrebbe essere messo in condizione di adottare misure di prevenzione del rischio connesse al rischio, senza passare sotto le forche caudine di miriadi di adempimenti parcellizzati e puntiformi, come quelli imposti dal Moloch della normativa anticorruzione. Il risultato della legge 190/2012 e dei suoi aggregati (legge sulla trasparenza (d.lgs 33/2013), piano nazionale anticorruzione, piano locale anticorruzione, codice di comportamento (dpr 62/2013), si rivelano per lo più un obbligo di produrre immani documenti ed atti, la cui efficacia si dimostra, poi, estremamente discutibile.

Alla data del 24 ottobre campeggia sulla homepage del comune di San Remo un avviso per assumere un dirigente a contratto; l’esatto opposto di quello che occorre in un’amministrazione pubblica sana, nella quale la dirigenza risulti davvero indipendente dalla politica e soggetta alle leggi dell’efficienza e del buon andamento, prima ancora che alla legalità. Ma, d’altra parte, la stessa riforma-Madia, la legge 124/2015, delinea una dipendenza totale della dirigenza dalla politica, tale da vanificare qualsiasi prevenzione del rischio di mala amministrazione e da rendere la perifrasi del “dirigente privato datore di lavoro” un pio desiderio, se non un vero e proprio inganno.

Sempre sul sito del Comune è ben presente e molto popolato il link “Amministrazione trasparente” che, per esempio, nel mese di marzo 2015 rivela un tasso di assenza dei dipendenti del 17,76%; c’è naturalmente un piano triennale per la prevenzione della corruzione di 72 pagine con ampio spazio al whistelblower, il dipendente che dovrebbe informare di “storture” a sua conoscenza”; esiste ovviamente un codice di comportamento nel quale si stabilisce che “Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro” e che “E’ a carico del responsabile diretto la verifica dell’osservanza delle regole in materia di utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenza (badge di timbratura)”.

E’ evidente che di questa profusione di regole quella che ha, probabilmente, funzionato è solo quella della denuncia da parte di qualche dipendente, utile per scoperchiare il sistema ed avviare l’inchiesta sfociata nei provvedimenti giudiziari di cui parlano le cronache. Altrettanto evidente è che senza l’intervento della magistratura, il sistema, così come concepito, non è in grado, almeno non ovunque, di autoregolamentarsi e ridurre davvero il rischio, perché i poteri operativi del “dirigente privato datore di lavoro” sono debolissimi e resi ancor più deboli da una pervasività della politica molto forte. Questo, ovviamente, al netto del comportamento spregevole del singolo dipendente assenteista,

Una terza reazione è rilanciare l’idea della valutazione della performance come strumento di controllo e valorizzazione.

Quanto accaduto all’Inps, se sarà dimostrato, dimostra come anche questa visione risulti tra il velleitario ed il demagogico. In primo luogo, perché manca del tutto, ancora, uno strumento di valutazione della resa di servizi e di individuazione dei prodotti.

In secondo luogo, perché, come dimostra il caso Inps, anche laddove esista una monumentale strumentazione formale della valutazione come appunto accade presso l’Istituto, la forma riesce talmente a prevalere sulla sostanza, che basta alterare un po’ il dato caricato nel sistema informatico, ed improvvisamente tutto diviene efficiente e produttivo.

A proposito della valutazione, appare il caso di ritornare su un tasto più volte battuto da parte di chi scrive: l’esempio del Tribunale di Torino. Anni addietro gli uffici del tribunale torinese vennero citati da tutta la stampa come esempio di grandi capacità di programmazione della performance e di estrema efficienza. L’obiettivo tanto magnificato era, però, il recupero dell’arretrato. Cosa sacrosanta, per carità. Ma, è ammissibile ritenere uno straordinario progetto di efficienza l’andare da sottozero a zero? E’ meritevole di premio?

E, soprattutto, la pubblica amministrazione agisce per la sua stessa ragione di essere, a beneficio (escludendo ovviamente i casi patologici) dei cittadini e delle imprese. Dunque, per quale ragione occorrerebbe “premiare” chi adempie al suo dovere? Ma, se un comune termina un’opera pubblica entro la scadenza prevista, oppure se fornisce alle scuole banchi e cattedre prima dell’inizio dell’anno scolastico, o se organizza la fila agli sportelli in modo che non si perdano più di 10 minuti e, ancora, se paghi nei termini fissati dalle direttive europee o concluda i procedimenti entro le scadenze previste, sta dando “valore aggiunto”, oppure sta semplicemente compiendo il proprio dovere?

Dietro alla performance vi è l’altra illusione di poter davvero pensare che la macchina pubblica sia in tutto assimilabile all’organizzazione privata. E’, invece, un corpo diverso, peculiare, nel quale si agisce per dovere civico.

Se un dipendente timbra e prende davvero servizio, se è cortese col pubblico, se svolge le pratiche con competenza e puntualità, se un dirigente progetta sistemi organizzativi efficienti e produce atti capaci di tradurre in termini concreti gli indirizzi politici, stanno semplicemente compiendo il loro dovere. Non si capisce, a ben vedere, la ratio. Dovrebbero essere il senso civico appunto, la missione, la comprensione del ruolo di civil servant il vero premio.

Invece, le sovrastrutture ideologiche di una mala intesa e mal concepita “aziendalizzazione” finiranno, domani, per far percepire che sia magari sufficiente a percepire il premio una timbratura accompagnata dalla mera presenza fisica in servizio.

sabato 11 aprile 2015

La #legalità "a la carte" che non serve a nessuno #corruzione #segretaricomunali

Joe Formaggio, sindaco di Albettone “comune de-nomadizzato” e è Alfonso Sabella, ex magistrato, ora assessore a Roma hanno catalizzato l'attenzione in questi giorni.

I due, in comune, non hanno assolutamente nulla. Se non una visione della gestione della pubblica amministrazione, e di quella locale in particolare, piuttosto naif.

Partiamo da Alfonso Sabella. In un’intervista rilasciata a La Stampa lo scorso 7 aprile, l’assessore ha affermato di aver trovato al comune di Roma “una macchina amministrativa totalmente fuori controllo. […] Da tre mesi e passa sto firmando una serie di richieste di annullamento di gare in autotutela. Quando mi sono insediato, ho trovato un paio di decine di gare con procedure a evidenza pubblica, cioè quelle gare che prevedono il bando pubblico, la commissione giudicatrice, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Un paio di decine a fronte di almeno diecimila procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, somme urgenze”.

E, invitato ad individuare le cause di tutto ciò, l’ex magistrato pare avere le idee molto chiare ed afferma: “la patologia è quella che di fronte a un ceto politico locale scarsamente preparato c’è una burocrazia comunale in grado di amministrare, decidere, scegliere senza che nessuno possa ostacolarla. Aggiungo che anche la politica sana di un’amministrazione come quella Marino ha avuto difficoltà a controllare questa burocrazia”, aggiungendo che “il ceto politico amministrativo potrebbe anche non essere oliato con le tangenti perché in realtà le sue scelte e decisioni si fermano alla politica di indirizzo. Chi decide tutto sono i burocrati, i dirigenti comunali”.

Alfonso Sabella ha una carriera di magistrato che parla da sola. Queste dichiarazioni, tuttavia, mostrano come conosca davvero poco il sistema ordinamentale locale, come anche la disciplina anticorruzione. E spiace molto rilevarlo.

L’ex magistrato utilizza un codice di comunicazione molto semplice ed utile per fare audience, tanto che la sua intervista è stata subito rilanciata da tutti i media. Il codice è semplicissimo: “la responsabilità è dei burocrati”. Dietro questa frase c’è l’autoassoluzione del ceto politico, vittima dei burocrati ed anche la critica ai dirigenti che non solo guadagnano tantissimo, ma fanno anche il bello e cattivo tempo. Ed è un indifeso assessore come lui che si erge a eroe, chiedendo gli annullamenti in autotutela.

Ora, indubbiamente Sabella pone in rilievo problemi estremamente concreti, per altro senza averli generalizzati troppo, perché si riferisce all’amministrazione comunale di Roma che, certamente, come si è visto, problemi amministrativi ne ha a bizzeffe.

Tuttavia, non si può fare a meno di osservare che sia la diagnosi, sia la cura proposte da Sabella non possono essere condivise, perché frutto di un travisamento clamoroso della normativa.

Partiamo dalla diagnosi. E’ proprio sicuro, Sabella, che tutto dipenda dai dirigenti? E’ una domanda retorica. L’inchiesta Mafia Capitale ha coinvolto, come è noto, anche vertici politici. E quali dirigenti, in particolare, sono emersi come strettamente funzionali al sistema criminale impiantato? Quelli nominati senza concorso, cooptati, scelti direttamente dagli organi politici. Dirigenti scelti esattamente per collaborare strettamente con i politici, che dipendono da essi e svolgono attività operativa per l’interesse personale di chi li nomina o comunque della corrente di partito di appartenenza o della lobby la cui influenza è stata tale da indurre il politico a nominarlo.

Sabella, da magistrato, non può non sapere queste cose. Non può non sapere che non è affatto vero che sono i dirigenti a decidere tutto. Non se, almeno, si rispettano le regole. I dirigenti non decidono, perché la decisione su “cosa” fare o non fare spetta agli organi politici, in base ai loro programmi. Sulla base di questi, gli organi politici adottano programmi e bilanci, assegnando ai dirigenti le risorse per raggiungere quegli obiettivi. I dirigenti non decidono “cosa”, ma “come”, nel rispetto delle direttive, degli obiettivi, delle risorse e delle leggi.

L’autoassoluzione degli organi di governo, dipinti come prigionieri della burocrazia presi dalla sindrome di Stoccolma, è un sistema facile per ottenere consenso, spesso rivelatore proprio dell’assenza di capacità di programmare, dare direttive, indicare risultati, assegnare risorse, valutare i risultati. Cosa tipica, per altro, di sistemi nei quali non conta, in effetti, la capacità gestionale e la leale funzione servente per l’interesse pubblico, quanto la cooptazione e la “fedeltà” ad una persona o a una lobby o a una cerchia chiusa.

La visione dell’assessore romano è, purtroppo, quella stessa del legislatore anticorruzione, che nella legge 190/2014 non ha speso una virgola per contrastare comportamenti potenzialmente corruttivi degli organi politici. A leggere la legge 190/2012, il d.lgs 33/2013 e il dpr 62/2013 (il codice “etico”) sembra che a farsi corrompere siano solo i dipendenti pubblici (tra cui ovviamente i dirigenti): gli organi politici sono coinvolti solo per l’obbligo di pubblicare la propria situazione patrimoniale. Ma i “comportamenti” corruttivi anche non penali, che per i dipendenti possono portare a gravi sanzioni fino al licenziamento, per gli organi di governo semplicemente non sono previsti. Così, il dipendente – giustamente – non può accettare per sé e per altri regali di valore superiore alla cifra di 150 euro (invero stratosferica, infatti molte amministrazioni l’hanno abbassata), mentre paradossalmente nessun tipo di sanzione opera nei confronti di un politico che accettasse per sé o per altri, oppure non si opponesse, regali di posti di lavoro, oppure orologi, oppure appalti.

L’ex magistrato nell’intervista enuncia anche rimedi totalmente sbagliati, sia nell’affermare che chiede ai dirigenti di agire in autotutela, sia nel riferire che “Con una direttiva di giunta, ho azzerato la possibilità di attivare le somme urgenze e gli affidamenti diretti. E ho dettato le regole per le procedure negoziate per ridurle all’osso e in ogni caso renderle trasparenti come una casa di vetro”.

Sabella dimentica che per il principio di separazione della funzione politica da quella gestionale, un assessore non può avere alcun potere di chiedere alla dirigenza di agire in autotutela sui provvedimenti di propria competenza. Certamente l’ex magistrato lo dice e fa in buona fede. Ma, dimentica che se questo potere fosse dato ad assessori o politici dalle intenzioni molto diverse, allora potrebbero utilizzarlo esattamente per il fine opposto di bloccare decisioni perfettamente legittime, ma non gradite, chiedendo magari al dirigente cooptato di turno di adottarle per “avocazione”, rompendo totalmente il sistema di separazione.

Allo stesso modo, la giunta comunale non possiede alcun potere di direttiva sul “come” procedere rispetto agli affidamenti degli appalti.

Sabella dà mostra, ed è questo il punto più grave e debole dei suoi ragionamenti, di sminuire totalmente funzioni, strumenti ed organi preposti all’anticorruzione.

Per controllare le attività della dirigenza, non vi deve e non può esservi una direttiva di giunta: esiste il piano triennale di prevenzione della corruzione. Quella è la sede per agire. Per attivare i controlli, non ha alcun senso che provveda un assessore con improponibili richieste di autotutela: basta attivare i controlli, anche preventivi, col piano di cui sopra e, comunque, fare sì che il segretario comunale adotti davvero i poteri di controllo previsti dall’articolo 147-bis, del d.lgs 267/2000. Esattamente quel segretario comunale che, per legge (e non, come si ostina ancora a ritenere l’Anac, a seguito di nomina) è automaticamente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come tale responsabile della formulazione del piano anticorruzione e del suo presidio.

La politica, programmando, fornendo risorse, stabilendo risultati e strumenti per la loro misurazione, ha poi la possibilità di verificare punto per punto come la dirigenza agisce, rendendosi, così, conto che i dirigenti – a meno che non siano intenzionalmente lasciati a briglie sciolte – eseguono, ma non decidono. E Sabella dovrebbe sapere che proprio il rispetto delle disposizioni del piano anticorruzione dovrebbe essere uno degli elementi principali del sistema di valutazione della dirigenza, come dell’intero personale.

Le dichiarazioni dell’ex magistrato rivelano una visione totalmente distorta delle norme e degli strumenti (sia pure insufficienti) esistenti ed anticipano di fatto l’abolizione del segretario comunale, che, stando alle dichiarazioni dell’assessore, è come non esistesse, come fosse già stato abolito.

Sabella, in fondo, in questo modo alimenta la “legittimità a la carte” come un qualsiasi sindaco di provincia, come quel Joe Formaggio, autore dell’ordinanza contro i nomadi, che ora, dopo l’intervento di prefetto, questore e procuratore della Repubblica, deve revocare.

Qualcuno, nel comune in cui primo cittadino è Formaggio, quell’ordinanza gliel’ha elaborata, scritta e sottoposta alla firma. Era ed è un atto totalmente illegittimo, privo di fondamento oltre che di senso e, per altro, forse anche fonte di reato.

Agli occhi del sindaco, l’autore dell’ordinanza sarà probabilmente un bravissimo elemento, da valorizzare e promuovere, perché ha condiviso con lui, fiduciariamente, un sentire politico. Poco importa, allora, che l’ordinanza sia illegittima, fonte forse di responsabilità penali e, magari anche amministrative, dal momento che il comune ha speso soli per l’acquisto e la posa di inutili cartelli stradali anti-nomadi.

Una legittimità non “a la carte”, la presenza di una dirigenza di ruolo, non selezionata per fiducia politica, la possibilità di estendere controlli preventivi su ogni atto, compresi quelli del sindaco, specie se poi sfociano in appalti per acquisti e lavori assurdi, prima ancora che inutili (ricordiamo tutti la scuola col simbolo della Lega di Adro), sono i veri antidoti contro la corruzione e la mala gestione.

In questo senso, l’abolizione dei segretari comunali, la precarizzazione della dirigenza di ruolo, l’esaltazione dello spoil system, sono tutti strumenti che vanno nella direzione esattamente opposta a quella necessaria per razionalizzare spese, fini ed attività della pubblica amministrazione. Non ci vorrebbe poi molto a prenderne atto.

sabato 21 marzo 2015

Cantone: non basta la parola per sconfiggere la #corruzione

In un Paese nel quale ormai trionfa la personalizzazione delle istituzioni, molti sono convinti che la lotta alla corruzione il Governo l'abbia condotta per il solo fatto di aver incaricato come presidente dell'Anac Raffaele Cantone.

In ogni intervista o dibattito televisivo, non c'è esponente della maggioranza o del Governo che, sollecitato sulla questione della corruzione, non evidenzi che il Governo ha nominato Cantone.

Siamo, insomma, come per il famoso confetto: basta la parola, Cantone, e la corruzione è sconfitta.

Talmente le idee sono state confuse da questo diluvio propagandistico che in molti sono realmente persuasi che la scoperta del giro di malaffare dietro la struttura alla guida delle Grandi Opere sia merito dell'Autorità e, ovviamente, di Cantone (basta la parola).

L'Anac, invece, con la vicenda non ha nulla a che vedere, perché la scoperta del giro è tutta della magistratura inquirente, segnatamente della Procura della Repubblica a Firenze, titolare dell'inchiesta.

In pochi, per altro, hanno capito che Raffaele Cantone, nella veste di presidente dell'Anac, non opera come magistrato. Cantone è in aspettativa e svolge, attualmente, una funzione amministrativa, non giudiziaria. E dispone, dunque, dei pochissimi, quasi irrilevanti, poteri di ispezione amministrativa e sanzionatori che la legge sugli appalti, il d.lgs 163/2006 attribuisce all'Anac (per chi ha voglia, legga l'articolo 6 della norma citata).

Il fatto reale è che l'Anac e Cantone, fin qui, rispetto ai fenomeni di mega corruzione come Expo, Mose, Mafia Capitale e, ora, Grandi Opere, hanno avuto influenza pari a meno di zero, proprio per la limitatezza dei poteri (e anche risorse).

Eppure, la narrazione dipinge la vicenda delle Grandi Opere come frutto di un clima che sarebbe cambiato anche grazie all'incarico del magistrato in aspettativa presso l'Anac. Saranno i poteri extrasensoriali di cui evidentemente – per fortuna – Cantone dispone, che irretiscono corruttori e corrotti, i quali sono presi dall'irrefrenabile impulso di farsi scoprire.

Sta di fatto che, invece, le scoperte dei gravissimi fatti all'attenzione dei giornali, sono frutto delle solite dure indagini giudiziarie: pedinamenti, informazioni, documenti e le tanto discusse, ma sempre più fondamentali, intercettazioni telefoniche.

Se tutto dovesse dipendere dall'attività dell'Anac, campa cavallo. Si attribuisce a Raffaele Cantone, molto di frequente, il merito – per la verità indubbio – di aver compreso che le varianti ai contratti sono uno degli effetti più evidenti della corruzione. Infatti, è attraverso le varianti che contratti aggiudicati con ribassi inverosimili e progetti sommari, possono lievitare i costi e modificarsi quasi radicalmente i progetti, a compensazione dei ribassi insostenibili.

Ora, sulle varianti è stato posto in essere un intervento normativo mediante il d.ll 90/2014 ed il suo articolo 37, ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

Se vogliamo partecipare a quella sorta di rito consolatorio che appare essere confidare tutto in Cantone e nell'Anac, possiamo accontentarci di questa attenzione normativa alle varianti.

Se, invece, si volesse davvero prendere in considerazione una misura efficace contro la corruzione, non si può non osservare che la norma citata sopra praticamente ha efficacia nulla. Infatti, i più attenti avranno constatato che essa impone di inviare all'Anac le varianti dopo la loro approvazione. Non prima che vengano approvate, come un sistema di controlli davvero efficace imporrebbe. Nè si intravede alcun sistema per monitorare il mancato invio. Per altro gli Osservatori o l'Anac dovrebbero poter analizzare decine di migliaia di varianti, potendo contare su pochissime decine di funzionari alle proprie dipendenze.

Dunque, l'idea di contrastare le varianti c'è, la norma pure, ma il modo con cui essa concretizza il sistema di contrasto per l'altro e ben più oliato e funzionante “sistema” della corruzione rischia di essere poco più che simbolico.

Sarebbe, allora, il caso di finire di immaginare che un uomo solo possa avere la forza e la capacità di risolvere immani problemi. Occorrono, allo scopo, certamente uomini di grande valore come è Raffaele Cantone, ma insieme a questo organizzazione e norme.

I controlli debbono essere preventivi e non successivi, altrimenti servono solo a chiudere i cancelli una volta che è scappata la mandria. L'Anac, come tutti gli uffici di ispezione e controllo, andrebbe notevolmente rafforzata. I dirigenti preposti agli appalti, specie delle Grandi Opere, chiamati ad una valutazione del loro operato sul piano economico e finanziario da parte di advisor o dell'Anac stessa, che dovrebbe essere essa stessa dotata del potere di imporre la rotazione.

Inoltre, la normativa sugli appalti dovrebbe essere semplificata, eliminando ogni norma speciale, come quella proprio delle grandi opere che, paradossalmente, consente procedure per trattativa diretta o, comunque, in deroga alle gare pubbliche, quando, invece, anche per comprare una matita il sistema è molto più rigoroso.

Altra cosa opportuna: sarebbe il caso di abbandonare l'illusione che la concentrazione delle competenze a gestire gli appalti in poche stazioni sarebbe uno strumento contro la corruzione. La struttura di missione sulle Grandi Opere è un sistema accentrato di gestione e si è visto come è finita.

venerdì 20 marzo 2015

#Corruzione Se le leggi non bastano

http://www.lavoce.info/archives/33800/corruzione-nella-pa-se-le-leggi-da-sole-non-bastano/

Il Ministero delle Infrastrutture è dotato di un piano triennale anticorruzione di 61 pagine, la cui efficacia si dimostra nulla, come quasi nulla è, purtroppo, l'efficacia della legge 190/2012.

mercoledì 18 marzo 2015

#Dirigenti? Perfettamente amovibili e rotabili #riformaPA #corruzione

http://www.polithos.it/?p=401#