Il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato di recente dall’Anac allarga le aree considerate per loro natura a rischio. Oltre alle 4 previste dall’articolo 1, comma 16, della legge 190/2015 (provvedimenti concessori, appalti, erogazione di contributi e ausili finanziari, concorsi), aggiunge altre 4 aree “generali” di rischio:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.
Dunque, è acclarato dal principale strumento di lotta alla corruzione adottato dalla stessa Autorità nazionale che tutto quanto concerna l’ambito di incarichi e nomine risulti di per sé esposto a rischi rilevanti di corruzione.
Si tratta, come sempre, della corruzione di carattere amministrativo. Cioè di una nozione di corruzione “in senso ampio”, che, sempre secondo il Pna è da intendere come segue: “Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. Naturalmente, il compimento di questi atti non esclude che si possa anche giungere alla commissione dei reati di corruzione e concussione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione, rilevanti per la fattispecie.
E’, dunque, perfettamente evidente che incarichi e nomine sono considerare dall’Anac esposte a un rischio congenito: quello di essere condizionate impropriamente da interessi particolari, tali da indurre nominante e nominando a comportamenti che potrebbero non comportare necessariamente reati, ma contrastanti con la necessaria cura dell’interesse pubblico.
Facciamo un solo esempio astratto: l’assegnazione di un incarico dirigenziale a contratto a persona di grandissima fiducia di un sindaco, per particolari rapporti di amicizia o affinità e comunanza di azione politica, ad una persona priva del necessario titolo di studio (la laurea). La fattispecie potrebbe non dare luogo al reato vero e proprio di corruzione; tuttavia, quanto esemplificato evidenzia una deviazione chiara dall’interesse pubblico. Un incarico simile, infatti, non garantisce l’imparzialità della scelta, né il possesso del destinatario della quantità di conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione, mentre è finalizzato a rinsaldare un rapporto personale, e, dunque, un interesse privato, che finisce per prevalere su quello pubblico o, comunque, per piegarlo a fini diversi e in parte contrastanti.
Passiamo, ora, ad un esempio concreto, noto in base alla cronaca di questi giorni: la nomina del marito del giudice che ha fatto da relatore del collegio che ha sospeso la sospensione dalla carica del presidente della Regione Campania.
Non è questa, ovviamente, la sede per commentare i fatti, né per esprimere qualsiasi avviso che possa anticipare nessuna conclusione dell’inchiesta penale che si è aperta, anche perché di deve necessariamente applicare la presunzione di non colpevolezza.
Ma, come ci ha ricordato l’Anac, ai fini della lotta alla corruzione intesa in senso ampio, non deve necessariamente rilevare l’aspetto penale di una vicenda, bensì il più semplice manifestarsi del vulnus all’interesse pubblico, determinato dall’inquinamento di contrastanti interessi privati.
Le cronache dei giornali riportano che l’interessato alla nomina o incarico come direttore generale o dirigente amministrativo di un’Asl ha ritenuto di cogliere l’occasione data dalla circostanza che la propria moglie fosse giudice relatore della vertenza che avrebbe potuto segnare le sorti del possibile “king maker”, il presidente della regione Campania.
Al di là degli aspetti di rilievo penale, tutti da approfondire e valutare, il fatto appare esemplare: qualcuno ha cercato di approfittare della situazione di fatto, per tentare di far emergere il proprio interesse personale alla nomina, “scambiandolo”, per il tramite di intermediari alcuni dei quali appartenenti allo staff del presidente della regione, con l’interesse del medesimo presidente ad una pronuncia non sfavorevole, mercè la presenza di un giudice di collegio, per altro relatore, coniuge dell’interessato alla nomina.
L’inquinamento degli interessi, anche solo potenziale, è evidentissimo. E se la nomina del coniuge del magistrato alla fine non c’è stata, la sentenza invece sì.
Sembra evidente che un sistema come quello vigente, che lascia alla politica poteri estesissimi di “nomina ed incarico” si espone mani e piedi a pericoli di inquinamento. Un potere molte volte illimitato e al limite dell’arbitrario di nomina ovviamente finisce per orientare le proprie scelte non verso la selezione dei migliori, ma di portatori d’acqua o, persino, di ricattatori.
E, si ribadisce, non si tratta in questo caso di una valutazione personale pessimistica di chi scrive: è la stessa Anac, col Pna, a sancire che incarichi e nomine sono aree ad elevato ed innato rischio di corruzione.
Ma, visto che le cose stanno esattamente come paventa l’Anac, poiché le cronache e le sentenze, da quelle penali a quelle amministrative a quelle contabili, sono pieni della narrazione di illeciti dei più disparati proprio nel campo delle nomine e degli incarichi, sarebbe il caso di prenderne definitivamente atto. Per porvi rimedio.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, così come i piani triennali di ciascuna singola amministrazione, non dovrebbe servire solo a denunciare l’ovvio, ma estendersi all’indicazione di specifici rimedi necessari alla riduzione dei rischi rilevati.
Nel caso degli incarichi e delle nomine sembra perfino banale osservare che uno dei fondamentali e principali rimedi alla corruzione non può che consistere nel sottrarre più ampiamente possibile alla politica poteri di nomina e incarico diretto, non mediati da serie e controllate procedure strettamente e realmente selettive.
Purtroppo, invece, con la legge Madia, la legge 124/2015 si è andati nella direzione completamente opposta, costruendo un sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali lasciato al totale arbitrio degli organi di governo, con la sola labile copertura di una preselezione di sola forma, da parte di commissioni nazionali. Sarà facilissimo per ogni sindaco, assessore, presidente e ministro orientare le commissioni in modo che nelle rose dei preselezionati siano sistematicamente presenti i “predestinati”, perché poi le scelte arbitrarie cadano su di essi.
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sabato 14 novembre 2015
sabato 6 giugno 2015
Riforma della dirigenza: Mafia capitale non insegna nulla
Cosa ha insegnato il caso “Mafia capitale” in merito alla riforma della pubblica amministrazione, in particolare, della dirigenza? Stando alle reazioni e dichiarazioni di stampa di molti, se non tutti, protagonisti della politica del Paese, sostanzialmente nulla.
L’intreccio di Mafia capitale è gravissimo e molto intricato: disvela gli agganci inconfessabili tra politica e criminalità organizzata, che passano attraverso la raccolta di consenso connessa ad appalti riservati a soggetti controllati che fanno riferimento ad aree di partito molto precise, in grado poi di utilizzare parte delle risorse acquisite dall’ente locale per distribuirle tra componenti politici degli organi di governo ed alcuni dirigenti, in modo che il ciclo della gestione amministrativa inquinata dalla corruzione prosegua senza mai interruzioni.
Poiché la gestione concreta, come appunto l’indizione e la gestione delle procedure di gara e la stipulazione dei contratti, spetta alla dirigenza, è essenziale che il sistema inglobi appunto una serie di dirigenti strategici, pronti ad esserne parte integrante e fulcro.
Ha, allora, ragione Alfonso Sabella, assessore alla legalità del comune di Roma, nella sua intervista su La Repubblica del 6 giugno 2015 “I dirigenti corrotti ancora in Comune, il Parlamento ci dia i poteri per cacciarli”, a ritenere che il problema consista nella corruzione dei dirigenti e nella sostanziale impossibilità di licenziarli?
Questa impostazione del problema è alla base, in parte, della riforma della dirigenza contenuta nel disegno di legge di riforma della PA, attualmente all’esame della Camera. E’ noto che l’elemento portante della riforma della dirigenza consista, nel testo attuale, proprio nella facilitazione estrema del licenziamento della dirigenza. In estrema sintesi, per disfarsi dei dirigenti basterà semplicemente non assegnare loro alcun incarico. Non occorrerà, allo scopo, nessuna motivazione, sicchè la decisione si rivelerà inattaccabile davanti a qualsiasi giudice. La mancata assegnazione dell’incarico metterà i dirigenti a disposizione dei ruoli unici per un certo lasso di tempo, decorso il quale di risolverà il rapporto di lavoro.
Tuttavia, chi ragiona alla Sabella e, dunque, di fatto sostiene le idee fondamentali della riforma della dirigenza, non si rende conto di fornire una risposta parziale, ma soprattutto sbagliata, gravemente sbagliata, al problema.
Non ci si rende conto che facilitando il licenziamento e, dunque, l’uscita dei dirigenti pubblici, simmetricamente si facilita l’assunzione di dirigenti pubblici per via di cooptazione fiduciaria, senza concorsi.
In effetti, di questo si è resa perfettamente conto la Corte dei conti. Nella recente audizione alla Camera proprio sul disegno di legge di riforma della PA, la magistratura in merito alla revisione della disciplina della dirigenza evidenzia i seguenti problemi, drammaticamente rilevanti proprio per vicende come quella di Mafia capitale: “Restano, pertanto, confermate le osservazioni formulate al riguardo nell’audizione presso il Senato, in particolare in ordine:
- alla necessità di contemperare la flessibilità dei modelli organizzativi con la salvaguardia di un effettiva autonomia dei dirigenti nei confronti degli organi politici;
- alle modalità per la selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, che non tengono in adeguata considerazione le competenze specifiche dei potenziali interessati;
- al mancato coordinamento delle previsioni con quelle del d.lgs. n. 165 del 2001 relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione;
[…] Anche la previsione di una semplificazione e di un ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato (comma 1 lett.e ) desta perplessità, in quanto potrebbe prefigurare un più ampio discrezionale ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali ad estranei”.
Perché tali questioni sono così importanti e di rilievo per la questione Mafia capitale, ma, in generale, per assicurare che la gestione amministrativa sia non solo esente da corruzione e commissione di reati ma, soprattutto, improntata al buon andamento, all’economicità, all’imparzialità e non al consenso e conservazione del potere della maggioranza? La ragione è semplice. Certamente i dirigenti corrotti vi sono, l’inchiesta di Roma lo dimostra. Certamente la responsabilità penale è personale, dunque essi dovranno rispondere personalmente della propria condotta.
Altrettanto vero è, però, che gli incarichi sono conferiti ai dirigenti dagli organi di governo. Segnatamente, in un comune è il sindaco a conferirli. Indubbiamente il sindaco non può rispondere penalmente della scelta di assegnare un incarico a un dirigente che si riveli infedele e apra alla corruzione. Tuttavia, nemmeno è possibile immaginare che tutto accada costantemente e sempre all’insaputa di chi dispone del potere di nominare e incaricare.
E’ bene ricordare che uno dei principali protagonisti dell’inchiesta, Luca Odevaine, è stato prima incaricato come dirigente esterno, assunto senza concorso, dall’allora sindaco Veltroni come capo di gabinetto, e dall’allora presidente della provincia Zingaretti come capo della polizia provinciale; poi, sempre senza alcuna selezione pubblica, è stato incaricato dal Ministero dell’interno come capo della struttura di accoglienza degli immigrati. Odevaine sta rispondendo di persona della sua posizione. E, tuttavia, se l’Odevaine è entrato a far parte della pubblica amministrazione, se ha avuto incarichi di consulenza e collaborazione da parte di istituzioni pubbliche, la responsabilità di tali scelte è degli organi di governo e di nessun altro.
Alfonso Sabella, che pure è magistrato, non può fare finta di non vedere che il problema non si annida esclusivamente là dove gli atti della corruzione vengono adottati. Da magistrato, dovrebbe capire che certe figure dirigenziali agiscono come corrotti, perché lavorano ed operano in un terreno di coltura il cui scopo è costruire e favorire proprio la presenza di figure che aiutino le organizzazioni criminali, ma anche le lobby o chiunque abbia interessi ad inquinare l’azione amministrativa a “mungere la mucca”.
Le intercettazione dell’inchiesta dimostrano come l’organizzazione guidata da Buzzi e Carminati era riuscita ad avere un interlocutore privilegiato nel dirigente del dipartimento promozione e servizi sociali. Chi aveva incaricato quel dirigente? Poi, quel dirigente venne spostato appena insediato il sindaco Marino ed al suo posto era stata incaricata una dirigente poco gradita alla “cricca”, perché “non riceve mai”, rivelano le intercettazioni. Bene. No, male. Perché le pressioni dell’organizzazione criminale sono state tali e tante che le venne affiancata un’altra dirigente definita “fidata” dal segretario di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio capitolino.
Salvo gli accertamenti definitivi che avverranno in giudizio, il quadro racconta appunto dell’esistenza di quell’humus nel quale la corruzione si accresce e dove i dirigenti corrotti sono solo l’ultimo anello di una catena che parte molto più a monte, lì dove le cooperative intendono truccare gli appalti e mungere la mucca (cioè il comune), lì dove l’organizzazione criminale crea il consenso e riesce a spingere propri referenti dentro le istituzioni o, comunque, ad affiliarli dopo, e tramite essi riesce ad ottenere che gli incarichi dirigenziali siano assegnati a “persone fidate”, quelle che assicurino la firma sulle carte necessarie alla cura dei propri interessi.
Con buona pace dei Rebora, dei Valotti, dei Brunetta e dei tanti consulenti bocconiani che da anni predicano sui sistemi di valutazione, sul merito, sulla “scelta dei migliori”, non risulta proprio che il tourbillon degli incarichi dirigenziali a Roma (ma, anche senza che si vada su fatti gravissimi come Mafia capitale, la cosa si riscontra ovunque) sia stato il frutto di valutazione dei risultati, di analisi dei curriculum, di meritocrazia. E’, al contrario evidente che la troppa libertà di azione e discrezionalità della politica nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali espone il sistema agli inquinamenti che possono divenire parossistici, come a Roma.
Questo, perché mancano gli anticorpi, i quali sono da reperire in sistemi di reclutamento e conferimento di incarichi completamente opposti a quelli immaginati dalla riforma della PA. Un ruolo unico nel quale pescare rose di candidati tra le quali selezionare in totale discrezionalità il dirigente è perfetto perché interessi lobbystici quando non criminali di interpongano nella scelta dei dirigenti “fidati”; la privazione di rilevanza alla dimostrazione concorsuale della preparazione; la debolezza estrema degli organismi di valutazione e controllo che dovrebbero essere terzi ma anche loro sono nominati dagli organi di governo, sono tutti perfetti strumenti per creare, se serve, una dirigenza corrotta al servizio dei corrotti. Specie se, come afferma la Corte dei conti, nulla si fa per limitare le assunzioni di dirigenti esterni senza concorsi e, anzi, tutto si fa per aumentarne il numero.
L’intreccio di Mafia capitale è gravissimo e molto intricato: disvela gli agganci inconfessabili tra politica e criminalità organizzata, che passano attraverso la raccolta di consenso connessa ad appalti riservati a soggetti controllati che fanno riferimento ad aree di partito molto precise, in grado poi di utilizzare parte delle risorse acquisite dall’ente locale per distribuirle tra componenti politici degli organi di governo ed alcuni dirigenti, in modo che il ciclo della gestione amministrativa inquinata dalla corruzione prosegua senza mai interruzioni.
Poiché la gestione concreta, come appunto l’indizione e la gestione delle procedure di gara e la stipulazione dei contratti, spetta alla dirigenza, è essenziale che il sistema inglobi appunto una serie di dirigenti strategici, pronti ad esserne parte integrante e fulcro.
Ha, allora, ragione Alfonso Sabella, assessore alla legalità del comune di Roma, nella sua intervista su La Repubblica del 6 giugno 2015 “I dirigenti corrotti ancora in Comune, il Parlamento ci dia i poteri per cacciarli”, a ritenere che il problema consista nella corruzione dei dirigenti e nella sostanziale impossibilità di licenziarli?
Questa impostazione del problema è alla base, in parte, della riforma della dirigenza contenuta nel disegno di legge di riforma della PA, attualmente all’esame della Camera. E’ noto che l’elemento portante della riforma della dirigenza consista, nel testo attuale, proprio nella facilitazione estrema del licenziamento della dirigenza. In estrema sintesi, per disfarsi dei dirigenti basterà semplicemente non assegnare loro alcun incarico. Non occorrerà, allo scopo, nessuna motivazione, sicchè la decisione si rivelerà inattaccabile davanti a qualsiasi giudice. La mancata assegnazione dell’incarico metterà i dirigenti a disposizione dei ruoli unici per un certo lasso di tempo, decorso il quale di risolverà il rapporto di lavoro.
Tuttavia, chi ragiona alla Sabella e, dunque, di fatto sostiene le idee fondamentali della riforma della dirigenza, non si rende conto di fornire una risposta parziale, ma soprattutto sbagliata, gravemente sbagliata, al problema.
Non ci si rende conto che facilitando il licenziamento e, dunque, l’uscita dei dirigenti pubblici, simmetricamente si facilita l’assunzione di dirigenti pubblici per via di cooptazione fiduciaria, senza concorsi.
In effetti, di questo si è resa perfettamente conto la Corte dei conti. Nella recente audizione alla Camera proprio sul disegno di legge di riforma della PA, la magistratura in merito alla revisione della disciplina della dirigenza evidenzia i seguenti problemi, drammaticamente rilevanti proprio per vicende come quella di Mafia capitale: “Restano, pertanto, confermate le osservazioni formulate al riguardo nell’audizione presso il Senato, in particolare in ordine:
- alla necessità di contemperare la flessibilità dei modelli organizzativi con la salvaguardia di un effettiva autonomia dei dirigenti nei confronti degli organi politici;
- alle modalità per la selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, che non tengono in adeguata considerazione le competenze specifiche dei potenziali interessati;
- al mancato coordinamento delle previsioni con quelle del d.lgs. n. 165 del 2001 relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione;
[…] Anche la previsione di una semplificazione e di un ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato (comma 1 lett.e ) desta perplessità, in quanto potrebbe prefigurare un più ampio discrezionale ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali ad estranei”.
Perché tali questioni sono così importanti e di rilievo per la questione Mafia capitale, ma, in generale, per assicurare che la gestione amministrativa sia non solo esente da corruzione e commissione di reati ma, soprattutto, improntata al buon andamento, all’economicità, all’imparzialità e non al consenso e conservazione del potere della maggioranza? La ragione è semplice. Certamente i dirigenti corrotti vi sono, l’inchiesta di Roma lo dimostra. Certamente la responsabilità penale è personale, dunque essi dovranno rispondere personalmente della propria condotta.
Altrettanto vero è, però, che gli incarichi sono conferiti ai dirigenti dagli organi di governo. Segnatamente, in un comune è il sindaco a conferirli. Indubbiamente il sindaco non può rispondere penalmente della scelta di assegnare un incarico a un dirigente che si riveli infedele e apra alla corruzione. Tuttavia, nemmeno è possibile immaginare che tutto accada costantemente e sempre all’insaputa di chi dispone del potere di nominare e incaricare.
E’ bene ricordare che uno dei principali protagonisti dell’inchiesta, Luca Odevaine, è stato prima incaricato come dirigente esterno, assunto senza concorso, dall’allora sindaco Veltroni come capo di gabinetto, e dall’allora presidente della provincia Zingaretti come capo della polizia provinciale; poi, sempre senza alcuna selezione pubblica, è stato incaricato dal Ministero dell’interno come capo della struttura di accoglienza degli immigrati. Odevaine sta rispondendo di persona della sua posizione. E, tuttavia, se l’Odevaine è entrato a far parte della pubblica amministrazione, se ha avuto incarichi di consulenza e collaborazione da parte di istituzioni pubbliche, la responsabilità di tali scelte è degli organi di governo e di nessun altro.
Alfonso Sabella, che pure è magistrato, non può fare finta di non vedere che il problema non si annida esclusivamente là dove gli atti della corruzione vengono adottati. Da magistrato, dovrebbe capire che certe figure dirigenziali agiscono come corrotti, perché lavorano ed operano in un terreno di coltura il cui scopo è costruire e favorire proprio la presenza di figure che aiutino le organizzazioni criminali, ma anche le lobby o chiunque abbia interessi ad inquinare l’azione amministrativa a “mungere la mucca”.
Le intercettazione dell’inchiesta dimostrano come l’organizzazione guidata da Buzzi e Carminati era riuscita ad avere un interlocutore privilegiato nel dirigente del dipartimento promozione e servizi sociali. Chi aveva incaricato quel dirigente? Poi, quel dirigente venne spostato appena insediato il sindaco Marino ed al suo posto era stata incaricata una dirigente poco gradita alla “cricca”, perché “non riceve mai”, rivelano le intercettazioni. Bene. No, male. Perché le pressioni dell’organizzazione criminale sono state tali e tante che le venne affiancata un’altra dirigente definita “fidata” dal segretario di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio capitolino.
Salvo gli accertamenti definitivi che avverranno in giudizio, il quadro racconta appunto dell’esistenza di quell’humus nel quale la corruzione si accresce e dove i dirigenti corrotti sono solo l’ultimo anello di una catena che parte molto più a monte, lì dove le cooperative intendono truccare gli appalti e mungere la mucca (cioè il comune), lì dove l’organizzazione criminale crea il consenso e riesce a spingere propri referenti dentro le istituzioni o, comunque, ad affiliarli dopo, e tramite essi riesce ad ottenere che gli incarichi dirigenziali siano assegnati a “persone fidate”, quelle che assicurino la firma sulle carte necessarie alla cura dei propri interessi.
Con buona pace dei Rebora, dei Valotti, dei Brunetta e dei tanti consulenti bocconiani che da anni predicano sui sistemi di valutazione, sul merito, sulla “scelta dei migliori”, non risulta proprio che il tourbillon degli incarichi dirigenziali a Roma (ma, anche senza che si vada su fatti gravissimi come Mafia capitale, la cosa si riscontra ovunque) sia stato il frutto di valutazione dei risultati, di analisi dei curriculum, di meritocrazia. E’, al contrario evidente che la troppa libertà di azione e discrezionalità della politica nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali espone il sistema agli inquinamenti che possono divenire parossistici, come a Roma.
Questo, perché mancano gli anticorpi, i quali sono da reperire in sistemi di reclutamento e conferimento di incarichi completamente opposti a quelli immaginati dalla riforma della PA. Un ruolo unico nel quale pescare rose di candidati tra le quali selezionare in totale discrezionalità il dirigente è perfetto perché interessi lobbystici quando non criminali di interpongano nella scelta dei dirigenti “fidati”; la privazione di rilevanza alla dimostrazione concorsuale della preparazione; la debolezza estrema degli organismi di valutazione e controllo che dovrebbero essere terzi ma anche loro sono nominati dagli organi di governo, sono tutti perfetti strumenti per creare, se serve, una dirigenza corrotta al servizio dei corrotti. Specie se, come afferma la Corte dei conti, nulla si fa per limitare le assunzioni di dirigenti esterni senza concorsi e, anzi, tutto si fa per aumentarne il numero.
domenica 19 aprile 2015
#lavoro pubblico Premi ai #dirigenti Dipende dal sistema di valutazione #report
Report del 19 aprile 2015 si occupa della dirigenza pubblica ed, in particolare, della particolarità che il 100% dei dirigenti pubblici ottiene il premio per il risultato.
Nel servizio, molti politici fanno la faccia stupita, nell’apprendere che gran parte degli obiettivi sono “ordinaria amministrazione”, come, esemplificano i quotidiani del 19 aprile nel presentare la puntata di Report, la partecipazione alle riunioni.
E’ assolutamente vero che, in effetti, molti, troppi sistemi di valutazione o “piani della performance”, come è piaciuto chiamarli con la riforma Brunetta ai docenti della Bocconi interpellati per l’ennesima delle tante riforme “epocali” della PA., sempre fatte con consulenti bocconiani e sempre da rifare, con l’ausilio e la consulenza di chi aveva dato consulenza alle precedenti riforme “epocali” non andate in porto, risultano privi di una concreta capacità di evidenziare quali risultati specifici sarebbero da considerare ai fini della misurazione della produttività
I sistemi di valutazione sostanzialmente si distinguono in tre categorie:
Un esempio calzante del sistema della categoria a) è il piano della performance 2014-2016 del Ministero del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/Performance/PianoPerformance/Documents/Piano%20performance%202014-2016%2031%20gennaio%202014_direttiva%20firmata%20con%20schede%20Min%20lavoro%20_registrata%20CdC.pdf).
Vista la lettura complicatissima di un documento che appare molto autoreferenziale e frutto della volontà di dimostrare da parte di chi lo ha redatto e, soprattutto, chi ha fornito consulenza a questo scopo, dell’abilità redazionale, riportiamo alcuni esempi.
Basti pensare che nell’organizzazione del Ministero, come emerge da piano (che sul punto è estremamente dettagliato e trasparente, pienamente rispettoso della normativa) nel Gabinetto e negli uffici di diretta collaborazione del Ministro operano 95 persone (sono pochissimi i comuni a disporre di dotazioni organiche così pingui), di cui 3 dirigenti di seconda fascia; fa parte della struttura di diretta collaborazon l’Organismo Indipendente di Valutazione, per il quale l’organico prevede 1 dirigente e 10 dipendenti. Un apparato, insomma, enorme, solo per la collaborazione diretta col ministro e la predisposizione del sistema di valutazione.
Il dispendio di energie che si profonde nell’amministrazione italiana per attività di mera amministrazione, cioè non produttive, è enorme e non è certo il Ministero del lavoro l’unico ente ad evidenziare questa stortura. E’ ovvio che tra uffici di diretta collaborazione, segreterie generali, dipartimenti, uffici addetti ai sistemi di valutazione, uffici addetti alla trasparenza, uffici addetti al controllo di gestione, uffici addetti all’anticorruzione, uffici per le relazioni col pubblico, uffici per la gestione dei sistemi informativi, uffici per la gestione del protocollo e degli archivi, tutti, per altro, settori amministrativi inflazionati da quantità industriali di norme non solo aventi come fonte leggi e regolamenti, ma anche delibere, pareri, Faq ed indirizzi di decine di authority, oggettivamente l’amministrazione italiana si disperde in una serie di attività non produttive. Mancando o non essendo facile individuare il prodotto, scatta inevitabilmente anche la genericità della valutazione, che emerge anche se nascosta sotto centinaia di pagine e tabelle.
Per l’obiettivo “Attività di coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero”, il piano della performance del Ministero del lavoro prevede questa scheda di dettaglio:

Come si nota, graficamente è tutto molto bello e dettagliato, ma i risultati attesi, ciò che sarebbe da misurare non contengono alcun numero o, comunque, elemento misurabile. Sono presenti elementi valutativi come “relazioni e documenti” o, appunto “le riunioni”, senza che si sappia quali quantità e qualità di tali risultati, quali conseguenze, quali fini, quali scadenze rispettare.
Esempio perfetto della categoria b) è il piano della performance 2014 del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/direttive/2014/Direttiva_DARAS_2014_testo.pdf).
In questo caso, la definizione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere appare estremamente generica:
“I. Aree strategiche / obiettivi strategici
1 “Azioni in materia di affari regionali e autonomie”:
1.1 Revisionare e semplificare i processi, ripensare e riorganizzare il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
*(Obiettivo Strategico riferito anche all’Area Strategica 3 (Azioni indirizzate alla revisione della spesa)
1.2 Estendere gli esperimenti di mediazione al fine della progressiva riduzione delle impugnative di legittimità costituzionale delle leggi regionali e del relativo contenzioso costituzionale e valorizzare il patrimonio conoscitivo ed esperienziale in materia 1.3 Sviluppare la comunicazione istituzionale - in particolare a favore del sistema delle autonomie - attraverso nuovi strumenti e modelli di comunicazione”.
Per la categoria c) un buon esempio potrebbe essere il piano dell’Inps (http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/OperazioneTrasparenza/33_piano_performance_2015-2017_determina_n5_30gen2015.pdf). In questo piano, infatti, abbondano soprattutto grandezze numeriche e, dunque, realmente misurabili:

C’è una cosa, tuttavia, che nelle dichiarazioni dei politici stona. Ed è il fatto che il loro stupore appaia frutto o di cinismo oppure, ma non vogliamo nemmeno crederlo, da inconsapevolezza.
I piani della performance, infatti, sono per legge approvati ed adottati proprio dagli organi politici di governo.
E’ certamente un costume pessimo che i sistemi di valutazione non siano in grado, troppo spesso, di fornire la base per valutare se o no i dirigenti e gli uffici abbiano davvero ottenuto risultati valutabili.
Tuttavia, è anche necessario sottolineare che la responsabilità di tutto ciò è quanto meno condivisa, visto che chi redige le direttive di amministrazione o approva comunque i piani della performance sono gli organi di governo. Che, invece di stupirsi in favore di telecamere, potrebbero e dovrebbero rendere più semplici e misurabili risultati ed obiettivi.
D’altra parte, è proprio l’inefficienza diffusa dei sistemi di valutazione che consente agli organi di governo di disporre di una discrezionalità enorme, nel conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Essi, ai sensi degli articoli 19 e 21 del d.lgs 165/2001, dovrebbero fondarsi essenzialmente proprio sui risultati ottenuti dai dirigenti nei sistemi di valutazione; è fin troppo chiaro che se questi sistemi non funzionano, alla fine è l’arbitrarietà delle scelte a farla da padrone.
Nel servizio, molti politici fanno la faccia stupita, nell’apprendere che gran parte degli obiettivi sono “ordinaria amministrazione”, come, esemplificano i quotidiani del 19 aprile nel presentare la puntata di Report, la partecipazione alle riunioni.
E’ assolutamente vero che, in effetti, molti, troppi sistemi di valutazione o “piani della performance”, come è piaciuto chiamarli con la riforma Brunetta ai docenti della Bocconi interpellati per l’ennesima delle tante riforme “epocali” della PA., sempre fatte con consulenti bocconiani e sempre da rifare, con l’ausilio e la consulenza di chi aveva dato consulenza alle precedenti riforme “epocali” non andate in porto, risultano privi di una concreta capacità di evidenziare quali risultati specifici sarebbero da considerare ai fini della misurazione della produttività
I sistemi di valutazione sostanzialmente si distinguono in tre categorie:
- quelli estremamente voluminosi, complessi, pieni di analisi e schede;
- quelli estremamente semplificati, nei quali si evincono solo indicazioni per metafore ed aggettivi (migliorare, semplificare, rendere più accessibile, rendere meno costoso);
- quelli che provano davvero a misurare i risultati.
Un esempio calzante del sistema della categoria a) è il piano della performance 2014-2016 del Ministero del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/Performance/PianoPerformance/Documents/Piano%20performance%202014-2016%2031%20gennaio%202014_direttiva%20firmata%20con%20schede%20Min%20lavoro%20_registrata%20CdC.pdf).
Vista la lettura complicatissima di un documento che appare molto autoreferenziale e frutto della volontà di dimostrare da parte di chi lo ha redatto e, soprattutto, chi ha fornito consulenza a questo scopo, dell’abilità redazionale, riportiamo alcuni esempi.
Basti pensare che nell’organizzazione del Ministero, come emerge da piano (che sul punto è estremamente dettagliato e trasparente, pienamente rispettoso della normativa) nel Gabinetto e negli uffici di diretta collaborazione del Ministro operano 95 persone (sono pochissimi i comuni a disporre di dotazioni organiche così pingui), di cui 3 dirigenti di seconda fascia; fa parte della struttura di diretta collaborazon l’Organismo Indipendente di Valutazione, per il quale l’organico prevede 1 dirigente e 10 dipendenti. Un apparato, insomma, enorme, solo per la collaborazione diretta col ministro e la predisposizione del sistema di valutazione.
Il dispendio di energie che si profonde nell’amministrazione italiana per attività di mera amministrazione, cioè non produttive, è enorme e non è certo il Ministero del lavoro l’unico ente ad evidenziare questa stortura. E’ ovvio che tra uffici di diretta collaborazione, segreterie generali, dipartimenti, uffici addetti ai sistemi di valutazione, uffici addetti alla trasparenza, uffici addetti al controllo di gestione, uffici addetti all’anticorruzione, uffici per le relazioni col pubblico, uffici per la gestione dei sistemi informativi, uffici per la gestione del protocollo e degli archivi, tutti, per altro, settori amministrativi inflazionati da quantità industriali di norme non solo aventi come fonte leggi e regolamenti, ma anche delibere, pareri, Faq ed indirizzi di decine di authority, oggettivamente l’amministrazione italiana si disperde in una serie di attività non produttive. Mancando o non essendo facile individuare il prodotto, scatta inevitabilmente anche la genericità della valutazione, che emerge anche se nascosta sotto centinaia di pagine e tabelle.
Per l’obiettivo “Attività di coordinamento delle azioni volte alla riorganizzazione, razionalizzazione e revisione delle strutture centrali e territoriali del Ministero”, il piano della performance del Ministero del lavoro prevede questa scheda di dettaglio:

Come si nota, graficamente è tutto molto bello e dettagliato, ma i risultati attesi, ciò che sarebbe da misurare non contengono alcun numero o, comunque, elemento misurabile. Sono presenti elementi valutativi come “relazioni e documenti” o, appunto “le riunioni”, senza che si sappia quali quantità e qualità di tali risultati, quali conseguenze, quali fini, quali scadenze rispettare.
Esempio perfetto della categoria b) è il piano della performance 2014 del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/direttive/2014/Direttiva_DARAS_2014_testo.pdf).
In questo caso, la definizione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere appare estremamente generica:
“I. Aree strategiche / obiettivi strategici
1 “Azioni in materia di affari regionali e autonomie”:
1.1 Revisionare e semplificare i processi, ripensare e riorganizzare il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
*(Obiettivo Strategico riferito anche all’Area Strategica 3 (Azioni indirizzate alla revisione della spesa)
1.2 Estendere gli esperimenti di mediazione al fine della progressiva riduzione delle impugnative di legittimità costituzionale delle leggi regionali e del relativo contenzioso costituzionale e valorizzare il patrimonio conoscitivo ed esperienziale in materia 1.3 Sviluppare la comunicazione istituzionale - in particolare a favore del sistema delle autonomie - attraverso nuovi strumenti e modelli di comunicazione”.
Per la categoria c) un buon esempio potrebbe essere il piano dell’Inps (http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/OperazioneTrasparenza/33_piano_performance_2015-2017_determina_n5_30gen2015.pdf). In questo piano, infatti, abbondano soprattutto grandezze numeriche e, dunque, realmente misurabili:

C’è una cosa, tuttavia, che nelle dichiarazioni dei politici stona. Ed è il fatto che il loro stupore appaia frutto o di cinismo oppure, ma non vogliamo nemmeno crederlo, da inconsapevolezza.
I piani della performance, infatti, sono per legge approvati ed adottati proprio dagli organi politici di governo.
E’ certamente un costume pessimo che i sistemi di valutazione non siano in grado, troppo spesso, di fornire la base per valutare se o no i dirigenti e gli uffici abbiano davvero ottenuto risultati valutabili.
Tuttavia, è anche necessario sottolineare che la responsabilità di tutto ciò è quanto meno condivisa, visto che chi redige le direttive di amministrazione o approva comunque i piani della performance sono gli organi di governo. Che, invece di stupirsi in favore di telecamere, potrebbero e dovrebbero rendere più semplici e misurabili risultati ed obiettivi.
D’altra parte, è proprio l’inefficienza diffusa dei sistemi di valutazione che consente agli organi di governo di disporre di una discrezionalità enorme, nel conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Essi, ai sensi degli articoli 19 e 21 del d.lgs 165/2001, dovrebbero fondarsi essenzialmente proprio sui risultati ottenuti dai dirigenti nei sistemi di valutazione; è fin troppo chiaro che se questi sistemi non funzionano, alla fine è l’arbitrarietà delle scelte a farla da padrone.
sabato 28 marzo 2015
#riformaPA Tutte le incoerenze sulla riforma della #dirigenza #lavoro pubblico
Una serie di episodi e di iniziative normative di questi giorni rivelano come anche quella della dirigenza si confermi sempre più, mentre si avvia, l’ennesima riforma pasticciata e mal congegnata, destinata al caos e fallimento.
Non controlli? Fai carriera. I quotidiani di sabato 28 marzo 2015 raccontano della circostanza che a Firenze il negozio di Eataly è stato aperto, sebbene privo dei requisiti di sicurezza: non sarebbe “sorvegliabile”.
E’ un caso clamoroso della combinazione perversa che deriva dall’applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa e lo svolgimento in modo “distratto” della funzione pubblica di regolazione.
A differenza di quanto viene continuamente narrato sui media, aprire un’iniziativa commerciale non è poi così complicato: merito delle riforme di questi ultimi anni e, in particolare, della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, con la quale l’imprenditore, avvalendosi della certificazione della sussistenza di condizioni e requisiti elaborata da professionisti, “segnala” alla PA che avvia la propria attività economica. E’ un’autocertificazione potenziata, utilissima a semplificare appunto l’avvio dell’iniziativa.
Tra le cose da autocertificare, v’era appunto il requisito della “sorvegliabilità”, che tra le altre condizioni prevede la presenza di un’unica entrata e uscita. La Scia ha dichiarato tale “sorvegliabilità”. Peccato che, invece, l’edificio dell’Eataly gigliato disponga di più entrate e uscite.
Poco male, si dirà. Basta che, una volta scoperto il problema, lo si risolva. Ma, alcune considerazioni, tuttavia, si impongono. La riforma della PA all’esame del Senato intende anche modificare la Scia. Tra le previsioni dell’iniziativa, c’è quella di impedire alla PA di adottare qualsiasi provvedimento di autotutela avverso l’assenso tacito scaturente dalla Scia, decorsi 18 mesi dalla sua presentazione. E’ una sorta di lodo “scurdammoce ‘o passato”: l’imprenditore omette o dimentica di dichiarare un requisito, oppure dichiara un requisito non esistente? Poco male. Se anche l’amministrazione dimentica di verificare la completezza e correttezza delle dichiarazioni della Scia e per 18 mesi nessuno si accorge di nulla, tutto si aggiusta.
Ottimo, si dirà. E’ una garanzia per la libera iniziativa, che finalmente affranca dai vincoli (i famosi “lacci e lacciuoli”) di un’opprimente burocrazia, buona solo ad impedire, obbligare, rallentare.
Giusto. Se non fosse per un piccolo particolare: l’ottica liberale, degnissima, auspica la maggiore riduzione possibile dell’interventismo statale sull’iniziativa economica, purchè siano salvaguardati due fondamentali principi: la concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei consumatori.
Non è propriamente in linea con questi principi, come è evidente, consentire a qualcuno di avviare un’attività di impresa senza disporre sin dall’inizio di tutti i requisiti, sia perché ciò potrebbe nuocere al cliente o all’ordine pubblico (come nel caso delle misure di sorveglianza o sicurezza), sia perché si lede la concorrenza, in quanto viene favorito quell’imprenditore che riesca, contando sulla possibilità di non incappare in controlli, ad avviare l’attività anche senza dover realmente sostenere oneri ed investimenti necessari alla piena regolarità dell’attività, a scapito degli altri.
Ovviamente, perché il meccanismo della Scia si tramuti in un processo appunto perverso di dichiarazioni quanto meno “distratte” e decorso del tempo, occorre l’apporto decisivo della PA, che a sua volta deve distrarsi e dimenticare di effettuare i controlli, cioè esercitare i poteri di regolazione necessari per garantire concorrenza e tutela dei consumatori.
Nel caso di specie di Firenze, quei controlli avrebbe dovuto farli l’ex capo della polizia municipale e direttore generale del Comune. Non li ha svolti.
Ora, certamente sarebbe infondato ed ingeneroso ritenere che quell’ex comandante della polizia municipale e direttore generale del comune abbia fatto carriera ed ora si ritrovi con l’incarico di capo del Dipartimento degli affari legislativi alla Presidenza del consiglio dei ministri, solo per non aver verificato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai fini dell’apertura di un esercizio commerciale, da un grande amico del Presidente del consiglio dei ministri.
Non si può, però, fare a meno di pensare che, in astratto, il modello di dirigente pubblico che la riforma sta delineando appare molto criticabile.
Un dirigente totalmente dipendente dal politico che lo incarica, al quale il ddl al Senato fornisce un’arma di pressione formidabile: non la valutazione dei risultati – sacrosanta – ma la possibilità di lasciarlo senza incarico, destinandolo al licenziamento, senza nemmeno dover motivare le ragioni.
In molti potrebbero volgere lo sguardo da un’altra parte e fare spallucce: “problemi di chi vuol fare il dirigente come lavoro”. Non sarebbe del tutto esatto. Quel dirigente potrebbe essere portato, per esempio, a non fare controlli su amici di chi lo nomina; e a farli in maniera ossessiva e pervasiva sui nemici o, comunque, su quelli non apertamente schierati al sostegno di quella parte politica.
Allora, sì che sarebbe un problema per tutti. Infatti, quel dirigente non agirebbe per garantire principi validi in astratto per l’intera collettività, concorrenza e tutela consumatori, finendo per rendersi l’artefice di lesioni alla concorrenza e agli interessi generali o, affermando lo stesso concetto dal rovescio, favorendo privilegi solo per alcuni.
Le storture della riforma della dirigenza allo studio del Parlamento sono esattamente queste.
Non fai il concorso? Fai carriera. C’è, poi, la questione dell’accesso alla dirigenza e dell’assegnazione degli incarichi.
Il disegno di legge al Senato riduce a mera “possibilità” l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo, coloro cioè che hanno acquisito la qualifica per concorso. Spalancando ancora di più, dunque, la porta ad incarichi per soggetti “esterni” ai ruoli dirigenziali, ulteriormente favoriti dalla possibilità vista prima di lasciare i dirigenti di ruolo privi di incarico ad libitum.
Davvero non si capisce quale logica vi sia, allora, dietro una previsione normativa secondo la quale chi accede alla qualifica dirigenziale mediante concorso (nel rispetto, cioè, di quanto prevedono attualmente gli articoli 97 della Costituzione e 28 del d,lgs 165/2001), se lasciato privo di incarico possa essere licenziato. Mentre chi sia incaricato al di fuori dei ruoli, e tra questi l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 consente di considerare paradossalmente anche funzionari interni all’ente, pur se perda per qualsiasi ragione l’incarico dirigenziale non perde il lavoro, perché torna, mal che vada, a svolgere il lavoro precedente, rientrando dall’aspettativa.
Un meccanismo davvero perverso. I dirigenti non di ruolo, “pescati” all’esterno o da funzionari interni, per effetto della cooptazione dovuta, inutile negarlo, in molti casi a ragioni di consonanza politica col nominante, potrebbero essere le figure ideali per quella dirigenza vista sopra, un po’ distratta con gli amici di chi nomina. Ma, il sistema perverso della privazione immotivata dell’incarico ai dirigenti di ruolo, potrebbe essere un modo per forzare anche chi non sia stato cooptato, ma selezionato in modo – tendenzialmente, dipende dal modo con cui si gestiscono i concorsi – asettico e meritocratico, a rendersi molto “consonante” a sua volta. A discapito, ancora una volta, dei cittadini.
La sentenza della Corte costituzionale 37/2015 dovrebbe essere un monito contro questo modo di intendere la dirigenza. Essa non si limita a dichiarare l’incostituzionalità delle leggi che hanno permesso alle Agenzie di reiterare nel tempo gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, secondo il Tar Lazio ed il Consiglio di stato, ai funzionari interni. La sentenza è una critica tranciante in sostanza proprio all’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e qualsiasi altra norma (articolo 110 del d.lgs 267/2000 per gli enti locali) legislativa o regolamentare (le Agenzie avevano attivato il diffuso sistema degli incarichi dirigenziali a funzionari in base ai propri regolamenti di organizzazione, ripetitivi dell’articolo 19, comma 6), che permetta l’accesso, senza selezione alla qualifica dirigenziale. La Consulta lo afferma espressamente nelle considerazioni in diritto, che sono la base della dichiarazione di incostituzionalità. La sentenza 37/2015 dichiara incostituzionali le leggi di reiterazione degli incarichi, in quanto incostituzionali sono gli incarichi senza selezione: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)”.
Questa premessa, logico giuridica, indica che la Consulta considera incostituzionali le leggi di reiterazione, in quanto illegittimi gli incarichi non preceduti da concorsi; sicchè, leggi, regolamenti ed altre norme secondo posti a prevedere e consentire tali incarichi sono da considerare certamente incostituzionali, laddove interpretati nel senso che possano consentire una progressione di carriera senza valutazione della sussistenza di titoli di elevatissima specializzazione.
Il comma 6 dell’articolo 19, è bene sempre ricordarlo, non consente di incaricare come dirigenti i funzionari semplicemente in quanto tali, ma se in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti: i funzionari potrebbero essere incaricati se docenti universitari, magistrati o avvocati dello Stato, ricercatori, oppure se abbiano svolto funzioni in posizioni dirigenziali nel privato o se dispongano di esperienza almeno quinquennale in ruoli per accesso alla dirigenza, ma accompagnata da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche. In assenza di tali requisiti, la semplice anzianità di servizio nella qualifica di funzionari non è alla base della legittimità del conferimento di incarichi verso una qualifica che non fa parte della normale carriera, dal momento che la qualifica dirigenziale determina poteri, responsabilità e funzioni ulteriori e comunque diverse da quelli caratterizzanti l’area delle qualifiche, come attesta la sussistenza di separate aree contrattuali.
Allora, la questione di come recuperare gli incarichi illegittimi dei funzionari delle Agenzie appare davvero curiosa. Certo, c’è il problema di non disperdere le professionalità comunque formatesi in 15 anni di svolgimento delle funzioni dirigenziali, sia pure senza titolo. Ma, appare davvero contraddittorio prevedere per la dirigenza di ruolo una flessibilità estrema, al limite della precarizzazione, mentre nello stesso tempo si cerchi la stabilizzazione per soggetti che hanno avuto accesso alla dirigenza come “esterni”.
Deleghe dirigenziali. Le Agenzie si sono accorte, ora che c’è da risolvere il problema della decadenza di 1200 figure dirigenziali, della possibilità di delegare i funzionari allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti.
Strano. Tale possibilità esiste dal 2002, data di entrata in vigore della legge 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini), che ha introdotto nell’articolo 17 del d.lgs 165/2001 il seguente comma 1-bis: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”.
Le competenze delegabili sono:
1) la curano dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
2) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
3) gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Le domande, allora, sono le seguenti. Se è dal 2002 che è possibile la delega dirigenziale, perché non la si è utilizzata prima? Se era possibile avvalersi della delega, perché allora tutti quegli incarichi? Se il funzionario delegato all’esercizio delle funzioni dirigenziali non può divenire dirigente in quanto non si applica l’articolo 2013 del codice civile, perché allora si pensa necessaria una norma che sani la posizione dei funzionari illegittimamente incaricati, per attribuire loro in via definitiva la qualifica dirigenziale?
Non controlli? Fai carriera. I quotidiani di sabato 28 marzo 2015 raccontano della circostanza che a Firenze il negozio di Eataly è stato aperto, sebbene privo dei requisiti di sicurezza: non sarebbe “sorvegliabile”.
E’ un caso clamoroso della combinazione perversa che deriva dall’applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa e lo svolgimento in modo “distratto” della funzione pubblica di regolazione.
A differenza di quanto viene continuamente narrato sui media, aprire un’iniziativa commerciale non è poi così complicato: merito delle riforme di questi ultimi anni e, in particolare, della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, con la quale l’imprenditore, avvalendosi della certificazione della sussistenza di condizioni e requisiti elaborata da professionisti, “segnala” alla PA che avvia la propria attività economica. E’ un’autocertificazione potenziata, utilissima a semplificare appunto l’avvio dell’iniziativa.
Tra le cose da autocertificare, v’era appunto il requisito della “sorvegliabilità”, che tra le altre condizioni prevede la presenza di un’unica entrata e uscita. La Scia ha dichiarato tale “sorvegliabilità”. Peccato che, invece, l’edificio dell’Eataly gigliato disponga di più entrate e uscite.
Poco male, si dirà. Basta che, una volta scoperto il problema, lo si risolva. Ma, alcune considerazioni, tuttavia, si impongono. La riforma della PA all’esame del Senato intende anche modificare la Scia. Tra le previsioni dell’iniziativa, c’è quella di impedire alla PA di adottare qualsiasi provvedimento di autotutela avverso l’assenso tacito scaturente dalla Scia, decorsi 18 mesi dalla sua presentazione. E’ una sorta di lodo “scurdammoce ‘o passato”: l’imprenditore omette o dimentica di dichiarare un requisito, oppure dichiara un requisito non esistente? Poco male. Se anche l’amministrazione dimentica di verificare la completezza e correttezza delle dichiarazioni della Scia e per 18 mesi nessuno si accorge di nulla, tutto si aggiusta.
Ottimo, si dirà. E’ una garanzia per la libera iniziativa, che finalmente affranca dai vincoli (i famosi “lacci e lacciuoli”) di un’opprimente burocrazia, buona solo ad impedire, obbligare, rallentare.
Giusto. Se non fosse per un piccolo particolare: l’ottica liberale, degnissima, auspica la maggiore riduzione possibile dell’interventismo statale sull’iniziativa economica, purchè siano salvaguardati due fondamentali principi: la concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei consumatori.
Non è propriamente in linea con questi principi, come è evidente, consentire a qualcuno di avviare un’attività di impresa senza disporre sin dall’inizio di tutti i requisiti, sia perché ciò potrebbe nuocere al cliente o all’ordine pubblico (come nel caso delle misure di sorveglianza o sicurezza), sia perché si lede la concorrenza, in quanto viene favorito quell’imprenditore che riesca, contando sulla possibilità di non incappare in controlli, ad avviare l’attività anche senza dover realmente sostenere oneri ed investimenti necessari alla piena regolarità dell’attività, a scapito degli altri.
Ovviamente, perché il meccanismo della Scia si tramuti in un processo appunto perverso di dichiarazioni quanto meno “distratte” e decorso del tempo, occorre l’apporto decisivo della PA, che a sua volta deve distrarsi e dimenticare di effettuare i controlli, cioè esercitare i poteri di regolazione necessari per garantire concorrenza e tutela dei consumatori.
Nel caso di specie di Firenze, quei controlli avrebbe dovuto farli l’ex capo della polizia municipale e direttore generale del Comune. Non li ha svolti.
Ora, certamente sarebbe infondato ed ingeneroso ritenere che quell’ex comandante della polizia municipale e direttore generale del comune abbia fatto carriera ed ora si ritrovi con l’incarico di capo del Dipartimento degli affari legislativi alla Presidenza del consiglio dei ministri, solo per non aver verificato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai fini dell’apertura di un esercizio commerciale, da un grande amico del Presidente del consiglio dei ministri.
Non si può, però, fare a meno di pensare che, in astratto, il modello di dirigente pubblico che la riforma sta delineando appare molto criticabile.
Un dirigente totalmente dipendente dal politico che lo incarica, al quale il ddl al Senato fornisce un’arma di pressione formidabile: non la valutazione dei risultati – sacrosanta – ma la possibilità di lasciarlo senza incarico, destinandolo al licenziamento, senza nemmeno dover motivare le ragioni.
In molti potrebbero volgere lo sguardo da un’altra parte e fare spallucce: “problemi di chi vuol fare il dirigente come lavoro”. Non sarebbe del tutto esatto. Quel dirigente potrebbe essere portato, per esempio, a non fare controlli su amici di chi lo nomina; e a farli in maniera ossessiva e pervasiva sui nemici o, comunque, su quelli non apertamente schierati al sostegno di quella parte politica.
Allora, sì che sarebbe un problema per tutti. Infatti, quel dirigente non agirebbe per garantire principi validi in astratto per l’intera collettività, concorrenza e tutela consumatori, finendo per rendersi l’artefice di lesioni alla concorrenza e agli interessi generali o, affermando lo stesso concetto dal rovescio, favorendo privilegi solo per alcuni.
Le storture della riforma della dirigenza allo studio del Parlamento sono esattamente queste.
Non fai il concorso? Fai carriera. C’è, poi, la questione dell’accesso alla dirigenza e dell’assegnazione degli incarichi.
Il disegno di legge al Senato riduce a mera “possibilità” l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo, coloro cioè che hanno acquisito la qualifica per concorso. Spalancando ancora di più, dunque, la porta ad incarichi per soggetti “esterni” ai ruoli dirigenziali, ulteriormente favoriti dalla possibilità vista prima di lasciare i dirigenti di ruolo privi di incarico ad libitum.
Davvero non si capisce quale logica vi sia, allora, dietro una previsione normativa secondo la quale chi accede alla qualifica dirigenziale mediante concorso (nel rispetto, cioè, di quanto prevedono attualmente gli articoli 97 della Costituzione e 28 del d,lgs 165/2001), se lasciato privo di incarico possa essere licenziato. Mentre chi sia incaricato al di fuori dei ruoli, e tra questi l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 consente di considerare paradossalmente anche funzionari interni all’ente, pur se perda per qualsiasi ragione l’incarico dirigenziale non perde il lavoro, perché torna, mal che vada, a svolgere il lavoro precedente, rientrando dall’aspettativa.
Un meccanismo davvero perverso. I dirigenti non di ruolo, “pescati” all’esterno o da funzionari interni, per effetto della cooptazione dovuta, inutile negarlo, in molti casi a ragioni di consonanza politica col nominante, potrebbero essere le figure ideali per quella dirigenza vista sopra, un po’ distratta con gli amici di chi nomina. Ma, il sistema perverso della privazione immotivata dell’incarico ai dirigenti di ruolo, potrebbe essere un modo per forzare anche chi non sia stato cooptato, ma selezionato in modo – tendenzialmente, dipende dal modo con cui si gestiscono i concorsi – asettico e meritocratico, a rendersi molto “consonante” a sua volta. A discapito, ancora una volta, dei cittadini.
La sentenza della Corte costituzionale 37/2015 dovrebbe essere un monito contro questo modo di intendere la dirigenza. Essa non si limita a dichiarare l’incostituzionalità delle leggi che hanno permesso alle Agenzie di reiterare nel tempo gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, secondo il Tar Lazio ed il Consiglio di stato, ai funzionari interni. La sentenza è una critica tranciante in sostanza proprio all’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e qualsiasi altra norma (articolo 110 del d.lgs 267/2000 per gli enti locali) legislativa o regolamentare (le Agenzie avevano attivato il diffuso sistema degli incarichi dirigenziali a funzionari in base ai propri regolamenti di organizzazione, ripetitivi dell’articolo 19, comma 6), che permetta l’accesso, senza selezione alla qualifica dirigenziale. La Consulta lo afferma espressamente nelle considerazioni in diritto, che sono la base della dichiarazione di incostituzionalità. La sentenza 37/2015 dichiara incostituzionali le leggi di reiterazione degli incarichi, in quanto incostituzionali sono gli incarichi senza selezione: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)”.
Questa premessa, logico giuridica, indica che la Consulta considera incostituzionali le leggi di reiterazione, in quanto illegittimi gli incarichi non preceduti da concorsi; sicchè, leggi, regolamenti ed altre norme secondo posti a prevedere e consentire tali incarichi sono da considerare certamente incostituzionali, laddove interpretati nel senso che possano consentire una progressione di carriera senza valutazione della sussistenza di titoli di elevatissima specializzazione.
Il comma 6 dell’articolo 19, è bene sempre ricordarlo, non consente di incaricare come dirigenti i funzionari semplicemente in quanto tali, ma se in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti: i funzionari potrebbero essere incaricati se docenti universitari, magistrati o avvocati dello Stato, ricercatori, oppure se abbiano svolto funzioni in posizioni dirigenziali nel privato o se dispongano di esperienza almeno quinquennale in ruoli per accesso alla dirigenza, ma accompagnata da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche. In assenza di tali requisiti, la semplice anzianità di servizio nella qualifica di funzionari non è alla base della legittimità del conferimento di incarichi verso una qualifica che non fa parte della normale carriera, dal momento che la qualifica dirigenziale determina poteri, responsabilità e funzioni ulteriori e comunque diverse da quelli caratterizzanti l’area delle qualifiche, come attesta la sussistenza di separate aree contrattuali.
Allora, la questione di come recuperare gli incarichi illegittimi dei funzionari delle Agenzie appare davvero curiosa. Certo, c’è il problema di non disperdere le professionalità comunque formatesi in 15 anni di svolgimento delle funzioni dirigenziali, sia pure senza titolo. Ma, appare davvero contraddittorio prevedere per la dirigenza di ruolo una flessibilità estrema, al limite della precarizzazione, mentre nello stesso tempo si cerchi la stabilizzazione per soggetti che hanno avuto accesso alla dirigenza come “esterni”.
Deleghe dirigenziali. Le Agenzie si sono accorte, ora che c’è da risolvere il problema della decadenza di 1200 figure dirigenziali, della possibilità di delegare i funzionari allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti.
Strano. Tale possibilità esiste dal 2002, data di entrata in vigore della legge 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini), che ha introdotto nell’articolo 17 del d.lgs 165/2001 il seguente comma 1-bis: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”.
Le competenze delegabili sono:
1) la curano dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
2) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
3) gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Le domande, allora, sono le seguenti. Se è dal 2002 che è possibile la delega dirigenziale, perché non la si è utilizzata prima? Se era possibile avvalersi della delega, perché allora tutti quegli incarichi? Se il funzionario delegato all’esercizio delle funzioni dirigenziali non può divenire dirigente in quanto non si applica l’articolo 2013 del codice civile, perché allora si pensa necessaria una norma che sani la posizione dei funzionari illegittimamente incaricati, per attribuire loro in via definitiva la qualifica dirigenziale?
martedì 24 marzo 2015
#Agenzie #dirigenti incaricati illegittimamente Non fate piangere la direttrice
Non fate piangere la Orlandi. Al solo ricordarle del destino cinico e baro e alla crudeltà della Corte costituzionale, rea di aver dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali che da 15 anni le agenzie riservano senza concorsi ai propri funzionari interni, la direttrice dell’Agenzia delle entrate proprio non riesce a frenare la commozione ed il canale lacrimale.
Su La Stampa del 24 marzo, però, è stata una terribile intervista a mettere in soggezione la Orlandi e a straziarla, al solo pensiero di quanto è successo ai funzionari.
Vediamo la tremenda domanda che ha turbato la direttrice: “La scorsa settimana una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le nomine di due terzi dei suoi dirigenti. Come è possibile?”. Il giornalista, per sapere come sia possibile che la Consulta abbia pronunciato la sentenza 37/2015 e capire sulla base di quale motivazione le nomine dei funzionari come dirigenti sono incostituzionali avrebbe potuto seguire una strada complicatissima: leggere la sentenza. Meglio, però, sentire la fonte diretta, cioè la parte che ha posto in essere gli atti illegittimi. Sicuramente, infatti, chi emette atti considerati incostituzionali sa come rispondere.
E,infatti, la Orlandi risponde, cioè, non risponde affatto, ma, sfruttando l’assist offerto dalla domanda per l’autodifesa dell’operato delle agenzie (ormai tutti i giornali sono schierati come un solo uomo a difendere le nomine incostituzionali delle agenzie), afferma: “Da cinque anni aspettavamo una norma che ci dicesse con quali criteri fare il prossimo concorso, che noi abbiamo comunque tentato inutilmente di bandire, bloccati dai ricorsi”.
Proviamo qui a fare le osservazioni che l’intervistatore non ha fatto (ragioni di spazio, sicuramente). Gli incarichi incostituzionali risalgono al 2001. Dunque, i concorsi banditi da 5 anni non sanano certo la situazione. Poi, come la Orlandi ovviamente sa, le norme che stabiliscono come fare i concorsi esistono eccome: per citare solo le principali in tema di concorsi per dirigenti, bastava riferirsi all’articolo 97 della Costituzione e all’articolo 28 del d.lgs 165/2001. Rispettando quelle norme, il gioco era fatto. I ricorsi che hanno bloccato i concorsi che le agenzie hanno bandito li hanno bloccati per la semplicissima ragione che i concorsi erano affetti dal piccolissimo vizio di essere smaccatamente elaborati per favorire in molti modi i funzionari incaricati illegittimamente come dirigenti. E i Tar, cattivi, che, pensate un po’, vogliono fare rispettare le leggi secondo le quali ai concorsi pubblici partecipano tutti con parità di condizioni, hanno ritenuto quei bandi illegittimi.
Ma, la Orlandi prosegue: “Nel frattempo abbiamo adottato un modello di selezione studiato dalla Bocconi”. Ecco: le leggi non servono, ci riferiamo alla Bocconi. Devono essere bravissimi alla Bocconi, visto che questa Università assiste ogni governo, almeno dal 1993, nello sfornare la riforma epocale della pubblica amministrazione; salvo scoprire che ogni riforma epocale non va bene e, dunque, occorre un’altra riforma epocale, studiata sempre con molti consulenti della Bocconi, che avevano fatto da consulenti nella precedente riforma epocale che non aveva funzionato, rendendo necessaria la successiva riforma epocale.
Comunque, la Orlandi chiosa: “siamo pronti ad un concorso in qualunque momento, purchè non mi si chieda che i candidati vengano valutati esclusivamente sulla base di un compito scritto. Un dirigente deve essere anzitutto capace di gestire un team, e di motivarlo”. E tutti che pensavano che un dirigente, specie delle agenzie, deve essere molto competente in tema di tributi e contenzioso.
In ogni caso, che non si chieda di scegliere i candidati sulla base di un compito scritto! Chissà come hanno fatto a scegliere come dirigenti i funzionari illegittimamente incaricati, meglio non saperlo. Comunque, lo diciamo a noi stessi: le norme citate prima in tema di concorsi pubblici consentono tranquillamente di espletare selezioni non basate esclusivamente su prove scritte. La Orlandi certamente sa che esiste, proprio a questo scopo, il corso-concorso che consente di formare il dirigente alla fine di un periodo di vero e proprio praticantato e che c’è la Scuola superiore di formazione pronta a sfornare i dirigenti. Basta chiedere.
Ci sarebbe, però, un piccolo dettaglio, qualcosa di fastidioso, quel dettaglio che ostacola sempre il cammino bocconiano verso il futuro, quella cosa lì, insomma, sì, la… la…, ecco la legge. C’è l’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014 che vieta di fare concorsi, per ricollocare i dipendenti delle province. E dirigenti in sovrannumero ve ne sono circa 600. Chissà se la Bocconi sarebbe d’accordo a rispettare una legge che imponga di prendere, senza alcun costo, dipendenti già in possesso della qualifica dirigenziale e coprire così, subito, i posti vacanti delle agenzie.
Concluso questo suo intervento, la Orlandi viene poi incalzata da una tremenda domanda: “Quando ha provato a spiegare le vostre ragioni in pubblico si è commossa. Come mai?”. La stampa italiana, quando vuole, sa proprio essere impietosa. Simili domande inchiodano ed annichiliscono qualsiasi intervistato. E, infatti, il giornalista non può fare a meno di notare “(alla Orlandi si velano di nuovo gli occhi). Come non capirla, come non condividere il pathos per l’ingiustizia subita? Pensate, una Corte costituzionale che fa il suo dovere dichiarando illegittime nomine senza concorsi! Non si fa.
E, dunque, la direttrice dell’Agenzia delle entrate racconta, mestamente: “Ho pensato a quel che è accaduto in questi anni, a quel che hanno passato i funzionari ad ogni livello, con gli aumenti bloccati dal 2008…”. Sospendiamo qui, per un minimo di suspence la dichiarazione e riflettiamo sulle parole commoventi della Orlandi. Evidentemente, sono stati solo i funzionari delle agenzie a subire il blocco degli aumenti dal 2008, mentre tutti gli altri 3 milioni di dipendenti pubblici si godevano scatti, premi e cotillon. C’è, poi, la condizione specifica di quel che hanno passato i funzionari: pensate un po’, che trattamento di sfavore, che torto hanno subìto quelli nominati come dirigenti e, dunque, retribuito come tali, senza aver nemmeno dovuto prendersi il disturbo di fare un concorso. Davvero un trattamento crudele e vile. Come non piangere a dirotto? E, poi, la Orlandi chiude col colpo di teatro: oltre a pensare ai funzionari maltrattati pensa anche “alla dirigente di Torino che si trovò davanti un contribuente armato di scimitarra”, concludendo affermando che i funzionari “non si meritano tutto questo”.
Certo che è strano che mentre la stampa intera inneggia alla riforma della dirigenza che sta attuando il Parlamento, volta, giustamente, alla rotazione ed alla flessibilità dei dirigenti pubblici di ruolo assunti per concorso, contestualmente sostiene questa campagna finalizzata a convincere tutti che è giusto lasciare fermi al loro posto funzionari incaricati come dirigenti, senza concorso.
D’altra parte, se il rischio è affrontare la scimitarra dei contribuenti, nessuna qualifica lo ripaga. Speriamo che l’episodio di Torino sia finito senza danni per la dirigente e con le giuste sanzioni per il detentore di scimitarra. Pensate se questo sconsiderato avesse saputo che a suscitare la sua ira era qualcuno che nemmeno rivestiva legittimamente l’incarico dirigenziale. E pensate se è corretto che milioni di atti, contenziosi, ruoli, accertamenti siano stati realizzati da personale, sicuramente bravissimo nel formarsi all’interno, ma, comunque, privo di un titolo legittimo ad agire, proprio in un settore, quello tributario, integralmente retto dalla legittimità. Al cittadino che paga le tasse l’ordinamento chiede, giustamente, diligenza ed attenzione massime e assoluta legalità nell’agire e nel presentare la documentazione. Forse, sarebbe il caso di comprendere che altrettanto il cittadino ha il diritto di pretendere dallo Stato.
Su La Stampa del 24 marzo, però, è stata una terribile intervista a mettere in soggezione la Orlandi e a straziarla, al solo pensiero di quanto è successo ai funzionari.
Vediamo la tremenda domanda che ha turbato la direttrice: “La scorsa settimana una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le nomine di due terzi dei suoi dirigenti. Come è possibile?”. Il giornalista, per sapere come sia possibile che la Consulta abbia pronunciato la sentenza 37/2015 e capire sulla base di quale motivazione le nomine dei funzionari come dirigenti sono incostituzionali avrebbe potuto seguire una strada complicatissima: leggere la sentenza. Meglio, però, sentire la fonte diretta, cioè la parte che ha posto in essere gli atti illegittimi. Sicuramente, infatti, chi emette atti considerati incostituzionali sa come rispondere.
E,infatti, la Orlandi risponde, cioè, non risponde affatto, ma, sfruttando l’assist offerto dalla domanda per l’autodifesa dell’operato delle agenzie (ormai tutti i giornali sono schierati come un solo uomo a difendere le nomine incostituzionali delle agenzie), afferma: “Da cinque anni aspettavamo una norma che ci dicesse con quali criteri fare il prossimo concorso, che noi abbiamo comunque tentato inutilmente di bandire, bloccati dai ricorsi”.
Proviamo qui a fare le osservazioni che l’intervistatore non ha fatto (ragioni di spazio, sicuramente). Gli incarichi incostituzionali risalgono al 2001. Dunque, i concorsi banditi da 5 anni non sanano certo la situazione. Poi, come la Orlandi ovviamente sa, le norme che stabiliscono come fare i concorsi esistono eccome: per citare solo le principali in tema di concorsi per dirigenti, bastava riferirsi all’articolo 97 della Costituzione e all’articolo 28 del d.lgs 165/2001. Rispettando quelle norme, il gioco era fatto. I ricorsi che hanno bloccato i concorsi che le agenzie hanno bandito li hanno bloccati per la semplicissima ragione che i concorsi erano affetti dal piccolissimo vizio di essere smaccatamente elaborati per favorire in molti modi i funzionari incaricati illegittimamente come dirigenti. E i Tar, cattivi, che, pensate un po’, vogliono fare rispettare le leggi secondo le quali ai concorsi pubblici partecipano tutti con parità di condizioni, hanno ritenuto quei bandi illegittimi.
Ma, la Orlandi prosegue: “Nel frattempo abbiamo adottato un modello di selezione studiato dalla Bocconi”. Ecco: le leggi non servono, ci riferiamo alla Bocconi. Devono essere bravissimi alla Bocconi, visto che questa Università assiste ogni governo, almeno dal 1993, nello sfornare la riforma epocale della pubblica amministrazione; salvo scoprire che ogni riforma epocale non va bene e, dunque, occorre un’altra riforma epocale, studiata sempre con molti consulenti della Bocconi, che avevano fatto da consulenti nella precedente riforma epocale che non aveva funzionato, rendendo necessaria la successiva riforma epocale.
Comunque, la Orlandi chiosa: “siamo pronti ad un concorso in qualunque momento, purchè non mi si chieda che i candidati vengano valutati esclusivamente sulla base di un compito scritto. Un dirigente deve essere anzitutto capace di gestire un team, e di motivarlo”. E tutti che pensavano che un dirigente, specie delle agenzie, deve essere molto competente in tema di tributi e contenzioso.
In ogni caso, che non si chieda di scegliere i candidati sulla base di un compito scritto! Chissà come hanno fatto a scegliere come dirigenti i funzionari illegittimamente incaricati, meglio non saperlo. Comunque, lo diciamo a noi stessi: le norme citate prima in tema di concorsi pubblici consentono tranquillamente di espletare selezioni non basate esclusivamente su prove scritte. La Orlandi certamente sa che esiste, proprio a questo scopo, il corso-concorso che consente di formare il dirigente alla fine di un periodo di vero e proprio praticantato e che c’è la Scuola superiore di formazione pronta a sfornare i dirigenti. Basta chiedere.
Ci sarebbe, però, un piccolo dettaglio, qualcosa di fastidioso, quel dettaglio che ostacola sempre il cammino bocconiano verso il futuro, quella cosa lì, insomma, sì, la… la…, ecco la legge. C’è l’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014 che vieta di fare concorsi, per ricollocare i dipendenti delle province. E dirigenti in sovrannumero ve ne sono circa 600. Chissà se la Bocconi sarebbe d’accordo a rispettare una legge che imponga di prendere, senza alcun costo, dipendenti già in possesso della qualifica dirigenziale e coprire così, subito, i posti vacanti delle agenzie.
Concluso questo suo intervento, la Orlandi viene poi incalzata da una tremenda domanda: “Quando ha provato a spiegare le vostre ragioni in pubblico si è commossa. Come mai?”. La stampa italiana, quando vuole, sa proprio essere impietosa. Simili domande inchiodano ed annichiliscono qualsiasi intervistato. E, infatti, il giornalista non può fare a meno di notare “(alla Orlandi si velano di nuovo gli occhi). Come non capirla, come non condividere il pathos per l’ingiustizia subita? Pensate, una Corte costituzionale che fa il suo dovere dichiarando illegittime nomine senza concorsi! Non si fa.
E, dunque, la direttrice dell’Agenzia delle entrate racconta, mestamente: “Ho pensato a quel che è accaduto in questi anni, a quel che hanno passato i funzionari ad ogni livello, con gli aumenti bloccati dal 2008…”. Sospendiamo qui, per un minimo di suspence la dichiarazione e riflettiamo sulle parole commoventi della Orlandi. Evidentemente, sono stati solo i funzionari delle agenzie a subire il blocco degli aumenti dal 2008, mentre tutti gli altri 3 milioni di dipendenti pubblici si godevano scatti, premi e cotillon. C’è, poi, la condizione specifica di quel che hanno passato i funzionari: pensate un po’, che trattamento di sfavore, che torto hanno subìto quelli nominati come dirigenti e, dunque, retribuito come tali, senza aver nemmeno dovuto prendersi il disturbo di fare un concorso. Davvero un trattamento crudele e vile. Come non piangere a dirotto? E, poi, la Orlandi chiude col colpo di teatro: oltre a pensare ai funzionari maltrattati pensa anche “alla dirigente di Torino che si trovò davanti un contribuente armato di scimitarra”, concludendo affermando che i funzionari “non si meritano tutto questo”.
Certo che è strano che mentre la stampa intera inneggia alla riforma della dirigenza che sta attuando il Parlamento, volta, giustamente, alla rotazione ed alla flessibilità dei dirigenti pubblici di ruolo assunti per concorso, contestualmente sostiene questa campagna finalizzata a convincere tutti che è giusto lasciare fermi al loro posto funzionari incaricati come dirigenti, senza concorso.
D’altra parte, se il rischio è affrontare la scimitarra dei contribuenti, nessuna qualifica lo ripaga. Speriamo che l’episodio di Torino sia finito senza danni per la dirigente e con le giuste sanzioni per il detentore di scimitarra. Pensate se questo sconsiderato avesse saputo che a suscitare la sua ira era qualcuno che nemmeno rivestiva legittimamente l’incarico dirigenziale. E pensate se è corretto che milioni di atti, contenziosi, ruoli, accertamenti siano stati realizzati da personale, sicuramente bravissimo nel formarsi all’interno, ma, comunque, privo di un titolo legittimo ad agire, proprio in un settore, quello tributario, integralmente retto dalla legittimità. Al cittadino che paga le tasse l’ordinamento chiede, giustamente, diligenza ed attenzione massime e assoluta legalità nell’agire e nel presentare la documentazione. Forse, sarebbe il caso di comprendere che altrettanto il cittadino ha il diritto di pretendere dallo Stato.
sabato 7 febbraio 2015
#responsabilità #erariale Assolto in #appello Renzi. Sta cambiando qualcosa?
Il 6 febbraio è stata data la notizie che in appello la Corte dei conti ha annullato la condanna comminata in primo grado al premier dalla Sezione giurisdizionale di Firenze della magistratura contabile, con la sentenza 4 agosto 2011, n. 282.
I gradi di giudizio esistono proprio per rivedere le decisioni in primo grado e, dunque, ancorché ad oggi (7 febbraio 2015) non sia ancora disponibile il testo della sentenza, è evidente che in sede di appello la Corte dei conti ha individuato sicuri e certi elementi per sancire l’assenza di responsabilità dell’allora presidente della provincia di Firenze, rispetto al fatto addebitato: l’assunzione di 4 persone “in staff” al presidente ed alcuni assessori provinciali, inquadrati come fossero funzionari della categoria D che richiede la laurea, pur essendone privi.
Le sentenze della Corte dei conti si incentrano su due elementi: l’accertamento del fatto e l’individuazione delle responsabilità.
Il fatto accertato in primo grado risulta del tutto incontrovertibile: quelle assunzioni con inquadramento erroneo sono state effettuate.
In sede di appello, pertanto, la ragione della modifica della decisione in primo grado non può che riguardare il riconoscimento dell’assenza di responsabilità dell’allora presidente. Si vedrà sulla base di quali considerazioni, certamente fondate e incontrovertibili.
Resta, tuttavia, sullo sfondo una sensazione non del tutto piacevole. Sembra si sia instaurata tra Corte dei conti e Governo una sorta di curiosa dialettica, nella quale la magistratura contabile assume il ruolo di severo censore, tuttavia sempre cedevole, alla fine, rispetto alle scelte o alle situazioni sulle quali interviene.
Si veda il caso della nomina dell’ex comandante del corpo di polizia locale a Firenze, Antonella Manzione, a capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. La Corte dei conti, in sede di controllo sugli atti del Governo, aveva dapprima evidenziato l’assenza di requisiti di professionalità adeguati all’incarico che il premier aveva attribuito alla sua collaboratrice. Ma, poi, a seguito di osservazioni che in nulla potevano modificare i requisiti professionali, ha dato il via libera.
Vedremo se la stessa cosa si replicherà col nuovo caso aperto dall’assegnazione dell’incarico di dirigente regionale dell’ufficio scolastico della Toscana di Rosa De Pasquale, ex deputata del Partito Democratico rimasta fuori dal Parlamento per una manciata di voti.
Anche in questo caso, la Corte dei conti ha ritenuto non esistere in capo alla destinataria della nomina presidenziale i requisiti richiesti. Nomina, per altro, attivata sulla base di una singolarissima procedura per l’assegnazione di incarichi “mista” tra interpello rivolto ai dirigenti di ruolo e incarico esterno. Infatti, alla nomina della De Pasquale non si è giunti applicando le previsioni dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. Tale norma considera possibile attivare incarichi dirigenziali esterni sulla base dell’accertamento dell’assoluta assenza di professionalità nella dotazione organica dei dirigenti di ruolo. Molti di quelli in ruolo che si erano presentati all’interpello “misto”, pur disponendo di precedenti esperienze di dirigenza in prima fascia, sono stati scartati perché non avevano conoscenza delle peculiarità della regione, introducendosi un inusitato (a fortissimo sospetto di incostituzionalità) criterio di competenza “territoriale”. I 9 rimasti riconosciuti come dotati del requisito di essere già in servizio sul territorio toscano o con pregresse esperienze di servizio in Toscana, sono stati piazzati in altre sedi, così che l’unica restante a disporre di questo inusitato requisito regionale (la Lega esulterebbe) è stata la De Pasquale, cassata, però, dalla magistratura contabile.
La decisione, nonostante i vizi evidentissimi della procedura (ed i rilievi piuttosto approfonditi sulle competenze della De Pasquale), resterà ferma, anche dopo le osservazioni del Governo?
Visti i precedenti riguardanti la Manzione c’è da dubitarne. Anche la decisione della Corte dei conti d’appello, che opera in sede giurisdizionale e non di controllo, occorre precisare, sembra lasciar trasparire un “clima” particolare, nel quale vi pare essere una propensione bonaria alla verifica di quanto di legittimo comunque vi possa essere in scelte e procedure, per quanto censurabili.
Ma, allora, occorrerebbe interrogarsi sul fatto se alla Corte dei conti si stia facendo intraprendere un ruolo in parte nuovo e diverso: controllore e giudice inflessibile, o spunto per evidenziare vizi procedurali e di sostanza, con l’idea di collaborare per la loro qualificazione, comunque, di elementi non tali da giungere ad inficiare l’azione amministrativa compiuta? Insomma, un controllo ed una funzione giurisdizionale prevalentemente “collaborativi”?
Sarebbe giusto apprenderlo e saperlo sul piano non dei comportamenti di fatto, ma delle regole giuridiche. Perché simili approcci collaborativi, per altro estremamente utili e proficui per l’armonia delle istituzioni, non risultano esistere in modo uniforme per tutte le amministrazioni e per tutti i destinatari, politici o meno, delle procedure giurisdizionali.
Certo è che un’evoluzione pare essersi manifestata sia in via sia giuridica, sia di fatto. Non è dato sapere se l’appello della magistratura contabile abbia potuto esonerare da responsabilità il premier in applicazione delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014 all’articolo 90 del d.lgs 267/2000, per effetto del quale sarà in effetti possibile negli enti locali assumere i dipendenti degli staff degli organi di governo attribuendo loro qualifica e stipendio addirittura da dirigenti (altro che funzionari di categoria D) pur se non laureati.
O se, invece, avrà dato risalto alla responsabilità gestionale, posto che le assunzioni sono comunque atto specificamente gestionale.
Sta di fatto che, comunque, qualcuno potrà essere portato a malignare. Il deputato Alessandro Di Battista su socialnetworks tempo addietro scrisse: “Siamo dunque in attesa della decisione di appello che, siamo certi, assolverà l’asfaltatore (ed al contempo rottamatore), da ogni accusa”.
Al tempo stesso, Renzi, sui media in merito alla sentenza di primo grado, che (con ragione, stando all’appello) contestava, affermò: “Non si tratta di amici e parenti e se un dirigente ha sbagliato l’inquadramento ce ne assumeremo le responsabilità, ma è difficile accettare l’idea che siano gli amministratori e non i funzionari i responsabili di questi eventuali errori tecnici”.
Siamo contrari ad ogni lettura “cospirazionista” degli eventi. C’è però da capire bene ed esattamente quello che succede.
Perché, recuperando queste dichiarazioni di Renzi, non può non saltare all’occhio quanto esse siano somiglianti ad uno degli emendamenti proposti da Pagliari alla legge delega per la riforma della pubblica amministrazione: “rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale”.
Il Pagliari e molti altri si sono affrettati a dichiarare che questo emendamento non avrebbe lo scopo di creare uno scudo per gli amministratori, esentati da responsabilità scaricate solo sui dirigenti, affermando che lo scopo sarebbe il contrario: non far incorrere i dirigenti in responsabilità discendenti da decisioni politiche.
Le assunzioni di dipendenti in staff a sindaci e giunte sono esattamente il problema, atti a metà tra la decisione del politico di avvalersi (e selezionare) di uno staff e la decisione, tecnica, che giunge alla concreta assunzione. Le parole a suo tempo pronunciate da Renzi sembrano dare l’interpretazione autentica dell’emendamento Pagliari (che forse, sarà modificato, comunque), esattamente nella direzione della sua funzione a fare da “scudo”.
I prossimi giorni, con la pubblicazione della sentenza d’appello e l’approvazione del testo definitivo del ddl delega sulla pubblica amministrazione contribuiranno a farci capire anche, in parte, quale sarà il ruolo da attendersi per la Corte dei conti in futuro.
I gradi di giudizio esistono proprio per rivedere le decisioni in primo grado e, dunque, ancorché ad oggi (7 febbraio 2015) non sia ancora disponibile il testo della sentenza, è evidente che in sede di appello la Corte dei conti ha individuato sicuri e certi elementi per sancire l’assenza di responsabilità dell’allora presidente della provincia di Firenze, rispetto al fatto addebitato: l’assunzione di 4 persone “in staff” al presidente ed alcuni assessori provinciali, inquadrati come fossero funzionari della categoria D che richiede la laurea, pur essendone privi.
Le sentenze della Corte dei conti si incentrano su due elementi: l’accertamento del fatto e l’individuazione delle responsabilità.
Il fatto accertato in primo grado risulta del tutto incontrovertibile: quelle assunzioni con inquadramento erroneo sono state effettuate.
In sede di appello, pertanto, la ragione della modifica della decisione in primo grado non può che riguardare il riconoscimento dell’assenza di responsabilità dell’allora presidente. Si vedrà sulla base di quali considerazioni, certamente fondate e incontrovertibili.
Resta, tuttavia, sullo sfondo una sensazione non del tutto piacevole. Sembra si sia instaurata tra Corte dei conti e Governo una sorta di curiosa dialettica, nella quale la magistratura contabile assume il ruolo di severo censore, tuttavia sempre cedevole, alla fine, rispetto alle scelte o alle situazioni sulle quali interviene.
Si veda il caso della nomina dell’ex comandante del corpo di polizia locale a Firenze, Antonella Manzione, a capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. La Corte dei conti, in sede di controllo sugli atti del Governo, aveva dapprima evidenziato l’assenza di requisiti di professionalità adeguati all’incarico che il premier aveva attribuito alla sua collaboratrice. Ma, poi, a seguito di osservazioni che in nulla potevano modificare i requisiti professionali, ha dato il via libera.
Vedremo se la stessa cosa si replicherà col nuovo caso aperto dall’assegnazione dell’incarico di dirigente regionale dell’ufficio scolastico della Toscana di Rosa De Pasquale, ex deputata del Partito Democratico rimasta fuori dal Parlamento per una manciata di voti.
Anche in questo caso, la Corte dei conti ha ritenuto non esistere in capo alla destinataria della nomina presidenziale i requisiti richiesti. Nomina, per altro, attivata sulla base di una singolarissima procedura per l’assegnazione di incarichi “mista” tra interpello rivolto ai dirigenti di ruolo e incarico esterno. Infatti, alla nomina della De Pasquale non si è giunti applicando le previsioni dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. Tale norma considera possibile attivare incarichi dirigenziali esterni sulla base dell’accertamento dell’assoluta assenza di professionalità nella dotazione organica dei dirigenti di ruolo. Molti di quelli in ruolo che si erano presentati all’interpello “misto”, pur disponendo di precedenti esperienze di dirigenza in prima fascia, sono stati scartati perché non avevano conoscenza delle peculiarità della regione, introducendosi un inusitato (a fortissimo sospetto di incostituzionalità) criterio di competenza “territoriale”. I 9 rimasti riconosciuti come dotati del requisito di essere già in servizio sul territorio toscano o con pregresse esperienze di servizio in Toscana, sono stati piazzati in altre sedi, così che l’unica restante a disporre di questo inusitato requisito regionale (la Lega esulterebbe) è stata la De Pasquale, cassata, però, dalla magistratura contabile.
La decisione, nonostante i vizi evidentissimi della procedura (ed i rilievi piuttosto approfonditi sulle competenze della De Pasquale), resterà ferma, anche dopo le osservazioni del Governo?
Visti i precedenti riguardanti la Manzione c’è da dubitarne. Anche la decisione della Corte dei conti d’appello, che opera in sede giurisdizionale e non di controllo, occorre precisare, sembra lasciar trasparire un “clima” particolare, nel quale vi pare essere una propensione bonaria alla verifica di quanto di legittimo comunque vi possa essere in scelte e procedure, per quanto censurabili.
Ma, allora, occorrerebbe interrogarsi sul fatto se alla Corte dei conti si stia facendo intraprendere un ruolo in parte nuovo e diverso: controllore e giudice inflessibile, o spunto per evidenziare vizi procedurali e di sostanza, con l’idea di collaborare per la loro qualificazione, comunque, di elementi non tali da giungere ad inficiare l’azione amministrativa compiuta? Insomma, un controllo ed una funzione giurisdizionale prevalentemente “collaborativi”?
Sarebbe giusto apprenderlo e saperlo sul piano non dei comportamenti di fatto, ma delle regole giuridiche. Perché simili approcci collaborativi, per altro estremamente utili e proficui per l’armonia delle istituzioni, non risultano esistere in modo uniforme per tutte le amministrazioni e per tutti i destinatari, politici o meno, delle procedure giurisdizionali.
Certo è che un’evoluzione pare essersi manifestata sia in via sia giuridica, sia di fatto. Non è dato sapere se l’appello della magistratura contabile abbia potuto esonerare da responsabilità il premier in applicazione delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014 all’articolo 90 del d.lgs 267/2000, per effetto del quale sarà in effetti possibile negli enti locali assumere i dipendenti degli staff degli organi di governo attribuendo loro qualifica e stipendio addirittura da dirigenti (altro che funzionari di categoria D) pur se non laureati.
O se, invece, avrà dato risalto alla responsabilità gestionale, posto che le assunzioni sono comunque atto specificamente gestionale.
Sta di fatto che, comunque, qualcuno potrà essere portato a malignare. Il deputato Alessandro Di Battista su socialnetworks tempo addietro scrisse: “Siamo dunque in attesa della decisione di appello che, siamo certi, assolverà l’asfaltatore (ed al contempo rottamatore), da ogni accusa”.
Al tempo stesso, Renzi, sui media in merito alla sentenza di primo grado, che (con ragione, stando all’appello) contestava, affermò: “Non si tratta di amici e parenti e se un dirigente ha sbagliato l’inquadramento ce ne assumeremo le responsabilità, ma è difficile accettare l’idea che siano gli amministratori e non i funzionari i responsabili di questi eventuali errori tecnici”.
Siamo contrari ad ogni lettura “cospirazionista” degli eventi. C’è però da capire bene ed esattamente quello che succede.
Perché, recuperando queste dichiarazioni di Renzi, non può non saltare all’occhio quanto esse siano somiglianti ad uno degli emendamenti proposti da Pagliari alla legge delega per la riforma della pubblica amministrazione: “rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale”.
Il Pagliari e molti altri si sono affrettati a dichiarare che questo emendamento non avrebbe lo scopo di creare uno scudo per gli amministratori, esentati da responsabilità scaricate solo sui dirigenti, affermando che lo scopo sarebbe il contrario: non far incorrere i dirigenti in responsabilità discendenti da decisioni politiche.
Le assunzioni di dipendenti in staff a sindaci e giunte sono esattamente il problema, atti a metà tra la decisione del politico di avvalersi (e selezionare) di uno staff e la decisione, tecnica, che giunge alla concreta assunzione. Le parole a suo tempo pronunciate da Renzi sembrano dare l’interpretazione autentica dell’emendamento Pagliari (che forse, sarà modificato, comunque), esattamente nella direzione della sua funzione a fare da “scudo”.
I prossimi giorni, con la pubblicazione della sentenza d’appello e l’approvazione del testo definitivo del ddl delega sulla pubblica amministrazione contribuiranno a farci capire anche, in parte, quale sarà il ruolo da attendersi per la Corte dei conti in futuro.
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