Visualizzazione post con etichetta regioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta regioni. Mostra tutti i post

sabato 16 gennaio 2016

Dirigenza: l'indisponibilità dei posti fissata dalla legge 208/2015 siapplica necessariamente anche agli enti locali

La legge 208/2015 non poteva mancare di creare problemi interpretativi, per la verità nel caso di specie, facilmente risolvibili perché oggettivamente di poca fondatezza.

A creare il “caso” è il comma 219 della legge, cui si affida il compito di recuperare, almeno in parte, dalla spesa del personale il finanziamento delle scarsissime risorse da finalizzare al rinnovo contrattuale (circa 300 milioni per i comparti dello Stato; altrettanto si stabilirà, probabilmente, per regioni enti locali).

Il comma 219 dispone che “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa”.

Tradotto in termini più semplici: non si potranno coprire i posti vacanti di qualifica dirigenziale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, come già ridotto a seguito della spending review targata Monti, fino a quando non entreranno in vigore i decreti legislativi attuativi della riforma Madia della PA. Tuttavia, resteranno disponibili, i posti per assorbire i dirigenti privi di incarico o con incarichi di studio o in comando.

Questo comma va letto in combinazione col successivo 224: “Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. É escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157”.

Quindi, non c’è il congelamento delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali:

  1. per il personale non contrattualizzato;

  2. per il personale di province e città metropolitane appartenente alle funzioni fondamentali;

  3. per il personale

    1. degli uffici giudiziari e dell’amministrazione giudiziaria

    2. dell’area medica e veterinaria e dei ruoli del Ssn;

  4. per il personale delle Agenzie fiscali.

Sarebbe, però, interessante sapere dal Legislatore a cosa serva la precisazione riferita a province e città metropolitane, visto che a tali enti rimane totalmente ed inviolabilmente vietato di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di dirigenti come di personale di qualsiasi altra qualifica.

Sempre restando sulla questione della dirigenza e della razionalizzazione della spesa, con connessa riduzione dei ruoli, il comma 220 rinvia ad un “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” il compito di effettuare “la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Si tratta, in effetti, di un adempimento estremamente importante soprattutto in vista della riforma della dirigenza disegnata dall’articolo 11 della legge 124/2015, allo scopo di comprendere quali posti risultino disponibili, visto che è necessario capire che margini di flessibilità vi saranno ai fini della revisione degli incarichi e della copertura dei posti vacanti. Specie perché tale copertura avverrà in tempi estremamente lunghi: infatti il sistema del corso-concorso e dei concorsi previsto dalla legge 124/2015 richiede un periodo di tre anni prima di consolidare nei ruoli i nuovi dirigenti.

Anche regioni ed enti locali sono chiamati, dal comma 221, ad effettuare la “ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il “riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Ovviamente, si tratta di adempimenti di particolare rilievo per le grandi città e le regioni, enti nei quali è più facile riscontrare casi eventuali di duplicazioni, rispetto a comuni di dimensioni maggiormente contenute ove le dotazioni organiche dirigenziali risultano molto più ristrette.

A proposito di regioni ed enti locali, tornando al problema interpretativo riguardante il comma 219, secondo parte della dottrina[1] il comma 219 non si applicherebbe alla dirigenza locale e regionale.

A suffragare la teoria secondo la quale il comma 219 limiterebbe la propria portata applicativa alle sole amministrazioni dello Stato vi sarebbero due ordini di ragioni.

Un primo, si riferisce ad un’interpretazione letterale. Il comma, infatti:

  1. dispone che “sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia”; ma, la distinzione della dirigenza in prima e seconda fascia non esiste nel comparto regioni-enti locali;

  2. l’indisponibilità riguarda i posti dirigenziali della dotazione organica “come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni”; ma, l’obbligo di rideterminazione previsto dall’articolo 2 della manovra Monti riguardava esclusivamente le amministrazioni dello Stato.

Da qui, dunque, il fronte interpretativo teso a ritenere l’inapplicabilità del comma 219 agli enti locali ritiene di rinvenire la dimostrazione certa della propria teoria.

Tuttavia, questa motivazione di ordine letterale non pare assolutamente poter costituire la base convincente per escludere gli enti locali dall’obbligo di rendere indisponibile i posti della dotazione organica.

E’ proprio l’interpretazione letterale che non lo consente, perché il comma 219 impone di rendere indisponibili i posti dirigenziali delle dotazioni organiche, vacanti alla data del 15 ottobre 2015 “delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”. Il comma si riferisce in modo evidentissimo a tutte le amministrazioni pubbliche elencate nell’articolo 1, comma 2[2], del d.lgs 165/2001, tra le quali sono compresi regioni ed enti locali. Non c’è esclusione alcuna. Al contrario, come visto prima, la legge 208/2015 si premura di escludere espressamente dall’obbligo di rendere indisponibili i posti dirigenziali della dotazione organica, limitatamente al personale non contrattualizzato, al personale di province e città metropolitane appartenente alle funzioni fondamentali (anche se province e città metropolitane non possono assumere nessun dipendenti), al personale personale degli uffici giudiziari e dell’amministrazione giudiziaria, al personale dell’area medica e veterinaria e dei ruoli del Ssn e al personale delle Agenzie fiscali.

Poiché la legge 208/2015 ha indicato in modo estremamente chiaro gli ambiti ai quali non si estende l’applicazione dell’obbligo di rendere indisponibili i posti dirigenziali della dotazione organica, con un’elencazione tassativa e in questa elencazione non sono presenti i dirigenti degli enti locali, proprio l’interpretazione letterale, che non si limiti a soli piccoli stralci del comma 219, dimostra che esso comma si applichi necessariamente anche agli enti locali.

Il riferimento alla rideterminazione dei posti imposto alle sole amministrazioni statali dall’articolo 2 del d.l. 95/2012, è solo un accidente della norma, inserito per indicare che le amministrazioni soggette al citato articolo 2 del d.l. 95/2012 debbono, ovviamente, rendere indisponibili i posti vacanti al 15 ottobre 2015, tenendo conto del riordino posto in essere e nulla più. Tale inciso della norma non vale certo ad escludere dall’obbligo le amministrazioni che non fossero state obbligate a riordinare i posti dirigenziali.

Tra l’altro, non è da dimenticare che il citato d.l. 95/2012 aveva previsto anche in capo agli enti locali la rideterminazione delle dotazioni organiche, per effetto dell’articolo 12, comma 8[3]. E’ un ulteriore accidente che, poi, non sia stato dato seguito alle previsioni di tale norma. E’ per questa ragione che il comma 219 prende in considerazione in modo espresso solo l’adempimento all’articolo 2 del d.l. 95/2012.

Che, sul piano letterale, l’inciso riferito a tale norma sia solo un elemento accidentale, dunque non essenziale, lo dimostra la circostanza che cancellando le parole “come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni” la norma né perde di significato, né cambia la sua portata: anche se il legislatore non avesse introdotto questo inciso, è perfettamente evidente che possono essere resi indisponibili solo i posti dirigenziali delle dotazioni organiche come rideterminati.

Un secondo ordine di argomentazioni si fonda sull’autonomia costituzionalmente garantita delle autonomie locali. Dunque, sulla base di una interpretazione “costituzionalmente orientata”, il comma 219 non sarebbe applicabile alle regioni e agli enti locali, dal momento che ai sensi dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione,detti enti hanno potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

Si tratta di un’argomentazione piuttosto debole, per risultare persuasiva e convincente.

Si rispolvera un tema ormai chiarito molte volte dalla Corte costituzionale: la potestà organizzativa di regioni ed enti locali, si svolge mediante i regolamenti, norme subordinate alla legge, che, per altro, non possono intaccare la potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Nel caso di specie, la legge 208/2015 appartiene con ogni evidenza alla materia trasversale del coordinamento della finanza pubblica, spettante in via esclusiva alla potestà dello Stato, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione. Dunque, né i regolamenti possono derogare alla legge, né si può immaginare che lo Stato non disponga del potere di esercitare il coordinamento della finanza pubblica, imponendo vincoli di spesa come quelli oggetti del comma 219, che congela la possibilità di assumere, con alcune eccezioni, dirigenti pubblici, proprio allo scopo di conseguire effetti di risparmio, coinvolgendo pienamente anche gli enti locali.

Nessun vulnus all’autonomia costituzionale di regioni ed enti locali pare derivare dal comma 219 anche per altre ragioni. In primo luogo, il comma 219 non è una disposizione a regime, ma solo transitoria: opera, come essa stessa dispone, solo “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni”.

Dunque, l’indisponibilità è solo temporanea. Ed ha un fine ulteriore all’attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica: preparare il terreno all’attuazione della riforma della dirigenza pubblica disposta dalla legge 124/2015, all’evidente scopo di non incrementare il numero dei dirigenti, mentre è ancora in corso la ricognizione corretta dei posti disponibili, in vista della creazione del “mercato” della dirigenza previsto dall’articolo 11 della legge Madia, che impone al suo avvio coerenza tra i posti disponibili e i dirigenti incaricati, per evitare che vi possa essere un esubero dei secondi, rispetto ai primi, tale da inchiodare il sistema prima ancora che parta.

Ricordando che l’articolo 11 della legge 124/2015 riordina la dirigenza in un ruolo unico, in realtà composto di tre ruoli tra di loro, però, perfettamente interscambiabili, quello dei dirigenti statali, quello dei dirigenti regionali e quello dei dirigenti degli enti locali, è del tutto irrazionale immaginare che le sole amministrazioni statali debbano rendere indisponibili i posti dirigenziali della dotazione organica, ai fini dell’attuazione della legge.

Trattandosi, in questo caso, di una normativa direttamente incidente sui rapporti di lavoro, lo Stato dispone di integrale ed esclusiva potestà legislativa, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché, soprattutto, nella lettera l) in tema di ordinamento civile (e connessa formazione dei rapporti di lavoro).

Pertanto, l’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 non incide negativamente in alcun modo l’autonomia costituzionalmente garantita di regioni ed enti locali e, dunque, non si può che confermarne la sua completa applicazione anche a detti enti.

D’altra parte, la conferma che gli enti locali debbono rendere indisponibili i posti vacanti dirigenziali è data dal successivo comma 224, che elenca categorie di personale escluso dal divieto del comma 219 (tra cui il personale non contrattualizzato), specificando che sono da escludere i dipendenti delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali. Se gli enti locali non fossero coinvolti nel divieto di cui al comma 219 tale precisazione non sarebbe stata necessaria. Pertanto, comuni e aree vaste non potranno effettuare assunzioni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, in quanto si tratta di contratti a termine entro la dotazione. Si può ritenere, invece, applicabile il comma 2 dell’articolo 110

Finchè non si saranno avverate le condizioni indicate prima, il comma 219 impedisce di coprire i posti della dotazione organica, e, dunque, impedisce non solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche quelle a tempo determinato, disciplinate dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000.

Infatti gli incarichi dirigenziali “a contratto”, cioè a tempo determinato, disciplinati da tali disposizioni sono finalizzati a coprire posti dotazionali. Sicchè, se i posti vacanti sono resi indisponibili, questo vale tanto per la copertura a tempo indeterminato, quanto per gli incarichi a contratto.

La tagliola è particolarmente forte, tanto che gli incarichi dirigenziali conferiti a copertura dei posti da rendere indisponibili dopo il 15 ottobre 2015 e fino all’1.1.2016 cessano di diritto alla data dell’1.1.2016, con risoluzione dei relativi contratti.

Ai sensi del penultimo periodo del comma 219, “sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge”.

[1] Vedasi P. Monea e M. Mordenti “Organici congelati e turn over dei dirigenti, agli enti locali serve un'esclusione esplicita” ne Il Quotidiano degli enti locali, ed. Il Sole24Ore del 13 gennaio 2015,. Contra, R. Nobile, Nuove indicazioni in materia di assunzioni di dirigenti negli enti locali e legge di stabilità per il 2016, in La gazzetta degli enti locali, ed. Maggioli del 15 gennaio 2015.

[2] Se ne riporta il testo: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

[3] Se ne riporta il testo: “Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti”.

sabato 7 novembre 2015

Vuoi la sanatoria? Combinala molto ma molto grossa

Per non fallire o non essere oggetto di “riforme” devastanti bisogna essere troppo grandi, oppure averla combinata tanto ma tanto grossa.

E’ il caso delle regioni che hanno ottenuto dal Governo il gentile omaggio della sanatoria a 20 miliardi di debiti accumulati, in soli 2 anni, per aver mal utilizzato le anticipazioni concesse loro dal Governo allo scopo di accelerare i pagamenti alle imprese.

I fatti sono o dovrebbero essere noti e prendono l’avvio dalla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181 che con riferimento specifico alla legge della regione Piemonte 16/2013, di assestamento del bilancio, su sollecitazione della Corte dei conti ha acclarato che detta regione ha utilizzato le somme messe a sua disposizione dal d.l. 35/2013, convertito in legge 64/2013, non per pagare i creditori, ma per altri fini

La Consulta ha chiarito che la regione Piemonte, e con essa moltissime altre, hanno posto in essere i seguenti comportamenti: “il legislatore regionale, manipolando lo schema legislativo che si fonda sul parallelismo di tali delicati processi, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità (sulla incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire capacità apparente di spesa, si vedano le sentenze n. 266 e n. 138 del 2013 e n. 309 del 2012); b) omesso di impiegare le somme per l’adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall’art. 2 o dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall’inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell’esercizio 2013 l’anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la “regola aurea” di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004)”.

Insomma, le regioni invece di utilizzare l’anticipazione di liquidità concessa dal Governo per pagare i creditori, hanno considerato queste somme come fossero entrate nuove per finanziare spese nuove.

Governo e regioni si sono accordate per non considerare quanto avvenuto come un “buco” di bilancio, sebbene questa interpretazione contrasti insanabilmente con la logica, prima ancora che con qualsiasi regola di sana gestione contabile. E’ evidente che se si utilizza un’anticipazione di liquidità finalizzata a pagare fatture arretrate allo scopo di finanziare spese nuove, queste risultano finanziate a debito, sicchè l’anticipazione si trasforma in un mutuo vero e proprio e resta senza copertura (buco) il pagamento delle fatture.

Ma, nonostante una sentenza della Consulta, Governo e regioni si sono accordati e le regioni invece di restituire i denari e reperire la necessaria copertura per le spese impropriamente finanziate (per altro senza aver pagato davvero i creditori), potranno utilizzare questi soldi malamente spesi confermandone la destinazione a spesa corrente, avendo ottenuto 30 anni di tempo per ripianare il deficit creato. Insomma, l’accordo trasforma davvero l’anticipazione di liquidità in mutui a 30 anni, per altro non per finanziare spese di investimento, ma spesa corrente, cosa completamente inammissibile nell’ordinamento finanziario e contabile dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso.

Cosa insegna questa vicenda? Molte cose. Per esempio, che Corte dei conti e Corte costituzionale non servono a nulla. Infatti, se rilevano gestioni finanziarie “allegre” o leggi che vìolino la Costituzione le strade intraprese dal Governo e dal Parlamento (spesso su sollecitazione di vari potentati di ogni genere, come appunto le regioni) sono 3: l’indifferenza più assoluta; la sanatoria; la legge che letteralmente gabba le sentenze della magistratura costituzionale o contabile.

Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, nel caso della pronuncia di incostituzionalità del blocco delle indicizzazione delle pensioni, un credito di 18 miliardi per i pensionati ridotto a 3; oppure dall’incostituzionalità del blocco della contrattazione nel pubblico impiego, elegantemente aggirata con lo stanziamento di poche centinaia di milioni previsto nel ddl di stabilità.

Questa stessa sorte, la legge che gabba la sentenza, appare quella riservata alla sentenza 181/2015 della Consulta.

I 20 miliardi di deficit verranno “abbuonati” e spalmati in 30 anni, per dare il tempo alle regioni di coprire, ovviamente con incrementi di imposizione fiscale, le risorse per coprire il buco aperto.

In conseguenza della sanatoria, ovviamente – secondo insegnamento – non pagherà nessuno. Non gli organi di governo regionali autori della decisione di sviare l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità. Non, ovviamente, i dirigenti che hanno materialmente dato applicazione tecnica a queste indicazioni. Se, invece, un comune imputa poche migliaia di euro in più alle risorse del salario accessorio, si scatena l’inferno: ispezioni della Ragioneria generale dello Stato, denunce alla Corte dei conti, processi amministrativi e civili, esigenze di recupero, vertenze e contenziosi a non finire mani.

Nel caso delle regioni che aprono un buco da 20 miliardi, invece, non pagherà nessuno perché la somma è così ingente e il danno così vasto che non vale nemmeno la pena tentare di recuperarlo. Così, i dirigenti autori di gestioni finanziarie censurabili, e infatti censurate da Corte dei conti e Corte costituzionale, passeranno per “bravi” e “meritevoli” di “fiducia” da parte degli organi di governo.

Terzo insegnamento: se la combini davvero grossa e reiteratamente per anni e anni assumi potere e resti al riparo da interventi di riforma che ti possano danneggiare.

Sebbene tutti concordino sulla circostanza che le regioni siano enti mastodontici e fonti di un incremento di spesa corrente spaventoso da 15 anni a questa parte (circa 70 miliardi), e nonostante reiteratamente si parli di abolirle o accorparle o altro ancora, si può stare certi che resteranno lì, ferme e salde. La riprova? La riforma della Costituzione sottrarrà, sì, loro qualche competenza, ma le rende “corpo elettorale” del Senato. Così molti governatori o consiglieri regionali potranno sedere sugli scranni di Palazzo Madama e godere anche dell’immunità parlamentare, che non si sa mai.

Meglio, dunque, fare gestioni avventate da decine di miliardi di euro, come ha avvenuto nel comune di Roma. Non ti succede niente. Anzi, si prepara una bella sanatoria, come la gestione commissariale di Roma, che ha sottratto al comune capitolino il peso di 16 miliardi di debiti, accollato alla gestione commissariale, ripulendo il bilancio della capitale.

Se, invece, sei un insieme di enti senza troppi debiti la cui spesa complessiva vale l’1,14% della spesa complessiva dello Stato, totalmente irrilevante, dunque, ai fini di qualsiasi intervento di taglio della spesa, allora ti si scateneranno contro le riforme e gli interventi più devastanti possibili. E’ quello che è accaduto alle province. Le quali, ora, sanno qual è la vera causa della riforma che le ha interessate: hanno gestito senza creare danni troppo elevati. Dunque, nessuna sanatoria: provinciae delendae sunt. Ma, le regioni ce le teniamo strette, come i loro debiti, che in realtà sono i nostri.

lunedì 24 agosto 2015

Pagamenti ai creditori della PA: lo scandalo delle regioni

La sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181, dovrebbe porre la parola fine sul maldestro tentativo di riformare l’ordinamento della Repubblica intervenendo sulle province, per far comprendere che i veri problemi, organizzativi e soprattutto finanziari, risiedono altrove e, segnatamente, presso le regioni.
Il “federalismo fiscale” improvvidamente attivato dalla sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione oggetto della legge costituzionale 3/2001, ha trasformato le regioni in una sorta di “stato nello stato” accrescendo a dismisura il loro potere di spesa e di imposizione. Non è affatto un caso che la spesa delle regioni tra il 2001 e il 2010 – come ha dimostrato la Cgia di Mestre – sia passata da 119 a 208 miliardi, esplodendo di 89 miliardi, un +74,6% semplicemente spaventoso.
Ovviamente, a fronte di tutto ciò, è aumentata di pari passo la pressione fiscale, come è ben noto ad ogni cittadino.
Non contente di questo andamento, le regioni hanno brillato per manifestarsi tra le amministrazioni che hanno presentato tempi di pagamento dei creditori tra i più lunghi, contribuendo ulteriormente alla crisi economica e liquidità dell’Italia.
Ma non si sono fermate qui. La Corte costituzionale, con riferimento specifico alla legge della regione Piemonte 16/2013, di assestamento del bilancio, su sollecitazione della Corte dei conti ha acclarato che detta regione ha utilizzato le somme messe a sua disposizione dal d.l. 35/2013, convertito in legge 64/2013, non per pagare i creditori, ma per altri fini, dando vita, secondo quanto accerta la sentenza 181/2015, ai seguenti comportamenti: “il legislatore regionale, manipolando lo schema legislativo che si fonda sul parallelismo di tali delicati processi, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità (sulla incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire capacità apparente di spesa, si vedano le sentenze n. 266 e n. 138 del 2013 e n. 309 del 2012); b) omesso di impiegare le somme per l’adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall’art. 2 o dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall’inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell’esercizio 2013 l’anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la “regola aurea” di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004)”.
Il tutto ha creato, secondo la Corte dei conti, un buco di oltre 2 miliardi nel bilancio della regione Piemonte. Ma, come hanno avuto modo di sottolineare (con ritardo) i giornali a partire dalla metà di agosto, moltissime altre sono le regioni che hanno dato un’interpretazione disinvolta del d.l. 35/2013, utilizzando gli spazi concessi ai fini del pagamento dei debiti, per incrementare la spesa corrente, utilizzando le anticipazioni messe a disposizione dallo Stato come se fossero mutui.
Complessivamente, il buco di bilancio delle regioni, consistente in realtà in un incremento del deficit e dell’indebitamento, viene stimato in circa 20 miliardi, se, come appare normale, vengono estesi a tutte loro i principi enunciati dalla sentenza 181/2015.
Per il Governo, che cerca di minimizzare e tranquillizzare, sorge un ulteriore grattacapo finanziario pesantissimo. Staremo a vedere come si porrà rimedio.
Per il giudizio sulle riforme sin qui effettuate, basti pensare che l’intera spesa annua delle province, precedente alle riforme che dal 2010 hanno continuato ad inferire tagli pensantissini ai loro bilanci, non arrivava a 12 miliardi l’anno, poco più della metà del buco di bilancio causato dalle regioni.
Secondo le rilevazioni tratte dalla nota di aggiornamento al Def 2014 e del Siope da parte dell’Unione province italiane, le regioni spendono complessivamente 159 miliardi, a fronte degli 8,9 ai quali si è ridotta la spesa delle province, che nel 2015 sarà inferiore di un altro miliardo e mezzo circa. Le province risultano essere gli enti tra i più puntuali nei pagamenti.
Era certamente possibile riformare le province, nel tentativo di migliorare l’assetto ordinamentale del Paese.
Sta di fatto che la riforma messa in atto non ha comportato alcun risparmio vero e proprio, perché le risorse sottratte alla disponibilità di spesa delle province dalla legge 190/2014 (1 miliardo nel 2015, 2 nel 2016 e 3 nel 2017) vengono “requisite” dallo Stato, che le spenderà al posto delle province. Dunque, la riforma non produrrà alcun beneficio ai fini di una riduzione della spesa pubblica nel suo complesso e della conseguente riduzione delle imposte.
In ogni caso, anche se vi fosse stato il risparmio (invece mancato) di 3 miliardi a regime, per ripianare il buco da 20 miliardi sul 2013 causato dalle regioni (che probabilmente si ribadirà anche nel 2014) occorrerebbero circa 7 anni di operatività della legge 190/2014 e del prelievo forzoso alle province. La cui incidenza complessiva sulla spesa pubblica è di circa, al 2014, l’1,08%, contro il 19,34% delle regioni, il 7,95% dei comuni (che nel 2014 hanno speso 65,7 miliardi) e il 71,63 dello Stato, che spende 592,5 miliardi.
Alla luce del volume di spesa delle amministrazioni pubbliche e dell’ennesimo clamoroso e gravissimo caso di mala gestio da parte delle regioni, sembra assolutamente chiaro che, al netto – si ribadisce – della legittima opportunità di valutare una riforma istituzionale locale intervenendo sulle province, la riforma di questi enti, anche se possibile e opportuna, non solo si è rivelata sbagliata nei modi e nei termini con i quali è stata impostata: soprattutto, si è rivelata fuori bersaglio. Gli enti che pesano, eccome, sulla spesa e che gestiscono in malissimo modo le loro funzioni, così da creare emergenze finanziarie devastanti, come appurato dalla Corte costituzionale, erano e sono altri.

lunedì 17 agosto 2015

La conversione del decreto enti locali abolisce la legge 190/2014. Mobilità, congelamento assunzioni e sovrannumeri incompatibili con la legge 125/2015

La legge di conversione del “decreto enti locali” mette a soqquadro la già caotica normativa relativa alla riforma delle province ed al riordino delle funzioni.

Il legislatore non si è avveduto che approvando l’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015, di conversione del d.l. 78/2015, ha posto in essere una decisione in contrasto insanabile con le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014. Vediamone le ragioni, dopo aver esaminato e confrontato il testo a fronte delle due disposizioni:

 











Articolo 1, comma 421, l. 190/2014Articolo 7, comma 9-quinquies l. 125/2015
La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

Non è chi non veda l’incoerenza della legge 190/2014 (a sua volta in contrasto frontale con l’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della legge 56/2014) con la disposizione della legge di conversione del decreto enti locali.

La previsione contenuta nella legge di stabilità 2015 è con ogni evidenza rivolta a tagliare automaticamente ed in modo lineare il costo del personale provinciale, addetto alle funzioni non fondamentali, allo scopo, poi rivelatosi impossibile da ottenere, di affrettare il riordino delle funzioni, di competenza regionale.

Quanto dispone, invece, la legge 125/2015 è la conseguenza dell’inerzia delle regioni, molte delle quali giunte all’agosto del 2015 non hanno adottato alcuna legge di riordino delle funzioni provinciali, con l’effetto paradossale che la legge 190/2014, combinandosi con l’articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, ha lasciato in capo alle province e alle città metropolitane per intero tutte le funzioni provinciali (fondamentali e non fondamentali) avendo tuttavia messo a regime una sottrazione di risorse pari a 4,8 miliardi circa (tra vecchi e nuovi tagli). Il che ha messo in ginocchio le province e reso loro impossibile erogare i servizi senza compromettere in modo irrimediabile la regolare tenuta finanziaria, come ha avuto modo di sottolineare la Corte dei conti, Sezione autonomie, prima con la deliberazione 17/2015, poi con la Relazione sugli andamenti della finanza territoriale, approvata con deliberazione 25/2015.

Come si nota, la legge 125/2015 corregge, anzi, inverte completamente la rotta tracciata sciaguratamente dalla legge 190/2014 ed impone alle regioni:

  1. a) di adottare entro il 31 ottobre 2015 le leggi di riordino;

  2. b) di rifondere alle province le spese per la gestione delle funzioni non fondamentali, qualora entro il termine fissato sopra le regioni non provvedano.


E’ da tenere bene presente che le regioni saranno obbligate a versare agli enti di area vasta le somme connesse alle funzioni non fondamentali finchè non abbiano adottato le leggi di riordino. Non è un caso che l’articolo 7, comma 9-quinquies nel fissare i termini entro i quali le regioni debbono pagare indica il 30 novembre del 2015 e il 30 aprile per ciascuno “degli anni successivi”. Il legislatore parla espressamente di “anni” al plurale, indicando, così, che l’obbligo normativo possa incombere sulle regioni a tempo indeterminato e, comunque, potenzialmente anche ben oltre il 31.12.2016, data prevista dall’articolo 1, comma 428, della legge 190/2014 come termine entro il quale occorre ricollocare il personale provinciale posto in soprannumero, in applicazione del precedente comma 421 della medesima norma.

Ora, i circa 20.000 dipendenti provinciali interessati dalla norma sono stati collocati ex lege in soprannumero sul presupposto che occorresse tagliare da subito la spesa di personale adibito a funzioni che avrebbero dovuto essere da subito sottratte alle province. Tuttavia, tali funzioni sono rimaste per lunghi mesi in capo alle province e lo stesso articolo 7, comma 9-quinquies, non esclude per nulla che tale situazione si possa prolungare ancora per anni. Tanto è vero che intende forzare le regioni ad effettuare il riordino, sotto la mannaia dell’obbligo di coprire finanziariamente i costi.

Ma, se l’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015 impone alle regioni di versare alle province e alle città metropolitane le spese da esse sostenute per le funzioni non fondamentali, allora di fatto trasferisce direttamente in capo alle regioni gli oneri finanziari per la gestione delle funzioni provinciali non fondamentali, che, del resto, derivano proprio da atti di delega o conferimento di funzioni adottati dalle regioni in esecuzione del d.lgs 112/1998.

In sostanza, la legge 125/2015 finisce per “regionalizzare”, almeno sul piano finanziario, le funzioni non fondamentali esercitate dagli enti di area vasta, accollandone i costi alle regioni.

Tra tali costi non vi è ragione di dubitare vi siano inclusi anche quelli relativi al personale: non è immaginabile, infatti, che le funzioni siano esercitabili senza il decisivo fattore-lavoro dipendente. Quindi, la legge 125/2015 non solo regionalizza sul piano finanziario le funzioni non fondamentali, ma obbliga le regioni ad accollarsi il costo del personale provinciale, qualora le regioni medesime non provvedano al riordino. Tale obbligo ha un’ulteriore evidente finalità: indurre le regioni a riordinare le funzioni accollandosi, a regime, l’intero costo e coprendo, così, il buco aperto nella finanza delle province dall’improvvida disposizione contenuta nella legge 190/2014, fonte di un prelievo forzoso a loro carico di 3 miliardi a regime.

Stando così le cose, allora è evidente che le regioni sono chiamate a coprire integralmente i costi delle funzioni non fondamentali, comprendenti anche il personale sia che non provvedano alle leggi di riordino entro il 31 ottobre 2015, sia, a maggior ragione, che adottino le leggi di riordino.

Questa conclusione, come rilevato all’inizio, contrasta radicalmente con l’impostazione della legge 190/2014, la quale ha visto il costo del personale delle province come una grandezza a sé, separata dall’esercizio delle funzioni cui il personale è connesso, tanto da giungere al taglio lineare delle dotazioni organiche.

Tale taglio, ora, dopo la legge 125/2015, però non ha più alcun senso, perché le regioni sono obbligate a sostenere i costi che gli enti di area vasta debbono sostenere per l’esercizio delle funzioni non fondamentali.

In sostanza, nell’impostazione (clamorosamente sbagliata) della legge 190/2014 il personale provinciale è stato dichiarato ex lege in soprannumero (salvo i provvedimenti di identificazione nominativa, di competenza delle province), decontestualizzando tale disposizione dal “riordino”. Infatti, per il personale soprannumerario la ricollocazione non è connessa al principio che la mobilità del personale debba seguire le funzioni trasferite. Lo stesso schema di Dpcm per la regolamentazione della mobilità dei dipendenti provinciali tramite la piattaforma informatica non guida i trasferimenti connettendo il personale alle funzioni da svolgere, ma di fatto prevede che i dipendenti delle province compiano una vera e propria diaspora verso altre amministrazioni, senza nessun collegamento con le funzioni alle quali erano adibiti, in completo contrasto con le logiche dei già citati commi 92 e 96, lettera a), della legge 56/2014.

Invece, la legge 125/2015 torna implicitamente sui passi della legge Delrio, riproponendo l’aggancio tra spesa di personale e funzione svolta, obbligando le regioni a versare alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per svolgere appunto le funzioni.

La conclusione ovvia, allora, è che l’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 non abbia più alcun senso e che possa addirittura considerarsi implicitamente abolito.

Non c’è più alcuna necessità che il costo delle dotazioni organiche delle province sia forfetariamente tagliato del 50% (taglio che è del 30% per le province montane e per le città metropolitane), visto che il costo del personale addetto alle funzioni non fondamentali deve essere sostenuto obbligatoriamente dalle regioni.

Conseguentemente, non ha neppure alcun senso la messa in soprannumero del personale provinciale: la sovrannumerarietà può giustificarsi solo con l’assenza delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il costo del personale. Ma, visto che le regioni debbono trasferire alle province le risorse necessarie a gestire le funzioni nelle more del loro riordino, le province possono e debbono contare su una fonte di finanziamento che trova il suo titolo nella legge, per coprire i costi del personale addetto alle funzioni non fondamentali.

Di fatto, dunque, l’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 perde di ogni utilità e significato. Si deve ritenere che anche i provvedimenti di approvazione della lista nominativa adottati dalle poche province adempienti alle indicazioni della normativa siano da considerare di più che dubbia legittimità, se non addirittura nulli, visto che manca totalmente a questo punto la ratio della loro adozione: il taglio alle risorse finanziarie della spesa del personale.

La conclusione della perdita di efficacia dell’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 è ulteriormente rafforzata da due altre argomentazioni.

La prima risiede nella stessa legge 125/2015 e, in particolare, nel suo articolo 5, che ha rivisto le norme relative alla polizia municipale.

L’articolo 5 in argomento scardina totalmente l’articolo 1, comma 421, perché presuppone che le province possano identificare alcuni appartenenti ai corpi di polizia provinciale come da sottrarre alla lista dei lavoratori in soprannumero, perché da adibire a funzioni fondamentali. Questo significa che il taglio forfetario e lineare imposto dall’articolo 1, comma 421, citato non funziona più: potenzialmente, centinaia, se non migliaia di addetti alla polizia provinciale sono da sottrarre gli elenchi dei lavoratori in soprannumero. Dunque, le percentuali indicate dal comma 421 risulterebbero sbagliate e, se confermate, imporrebbero alle province di mettere in soprannumero un simmetrico numero di dipendenti addetti alle funzioni fondamentali, in assenza sia di qualsiasi criterio, sia di qualsiasi razionalità, perché si andrebbero a ridurre e di molto le professionalità necessarie per la loro gestione.

La seconda argomentazione emerge dall’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro, siglato in Conferenza Stato-regioni il 31 luglio 2015. Tra le altre obbligazioni contratte tra Stato e regioni sui servizi per il lavoro, ai fini del presente approfondimento interessa direttamente la previsione a mente della quale “il Governo e le regioni si impegnano a reperire le risorse per i coti del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del governo e 1/3 a carico delle regioni”.

Pertanto, per circa 7.500 dei 20.000 dipendenti provinciali destinati al soprannumero, certamente la previsione dell’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 perde qualsiasi suo significato: infatti, per questi 7.500 dipendenti è espressamente prevista la copertura del costo dei loro trattamenti economici almeno per tutto il 2016, con l’espressa possibilità di giungere al 2017.

Ci sono, dunque, tre fattori combinati per effetto dei quali la sovrannumerarietà disposta dall’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 deve considerarsi superata:

  1. a) dall’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015, in quanto l’attribuzione alle regioni dell’obbligo di coprire i costi sopportati dagli enti di area vasta per le funzioni non fondamentali non oggetto di riordino (se tali funzioni sono riordinate, gli enti di area vasta non dovrebbero più sostenerli o, laddove fossero confermati quali gestori, avrebbero diritto a maggior ragione della refusione dei costi, anche alla luce dell’articolo 119 della Costituzione);

  2. b) dall’articolo 5 della legge 125/2015, che nel consentire alle province di specificare quali dipendenti dei corpi di polizia provinciale destinare alle funzioni fondamentali e, dunque, sottrarre alla messa in soprannumero, sconvolge il computo forfetario del personale soprannumerario imposto dall’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014;

  3. c) dall’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 31 luglio 2015, che assicurando la copertura della spesa del personale provinciale a tempo indeterminato addetto ai servizi per il lavoro, rende del tutto fuori luogo e inutile la loro collocazione in soprannumero.


L’abolizione implicita dell’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 ha anche effetti, allora, sulla mobilità del personale provinciale e dovrebbe indurre il Governo a rivedere totalmente lo schema di decreto.

Come rilevato sopra, la legge 125/2015 finisce per ricreare implicitamente la simmetria o il raccordo tra personale provinciale e funzione. Nel caso delle politiche del lavoro, l’accordo del 31 luglio 2015 è molto chiaro: sostanzialmente i servizi per il lavoro debbono passare così come sono dalle province alle regioni (oppure, le regioni possono nel frattempo applicare l’avvalimento previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 190/2014) e, in questo caso, Stato e regioni almeno fino a tutto il 2016 assicurano il finanziamento della spesa di personale. Dunque, una mobilità per sovrannumerarietà ed esigenze di ricollocazione risulta a questo punto totalmente irrazionale ed ingiustificata.

Nel caso delle altre funzioni non fondamentali, l’obbligo imposto alla regioni di addossarsene le spese non può ritenersi valido solo nell’ipotesi di violazione dell’imposizione di adottare le leggi di riordino entro il 31 ottobre 2015. L’articolo 119 della Costituzione obbliga comunque e in ogni caso le regioni a garantire il finanziamento delle funzioni non fondamentali, certamente nel caso in cui siano le regioni stesse ad assorbirle; ma anche laddove decidessero di attribuirle ai comuni o loro forme associative, oppure di lasciare in capo alle province. La conferma indiretta di ciò è data con estrema chiarezza dalla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2015, n. 188, che ha bocciato leggi di bilancio con le quali la regione Piemonte aveva ridotto fino al 67% i trasferimenti alle province, relativi proprio alle funzioni da essa regione delegati o trasferiti.

L’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015 di fatto fa rivivere l’unica logica impostazione dell’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a) della legge 56/2014 (forse, le uniche norme positivi della disastrosa legge Delrio): il personale provinciale non può essere disperso con procedure di mobilità scoordinate e lasciate all’iniziativa estemporanea dei comuni o delle amministrazioni statali (per altro, tutti dimostratisi molto riottosi), bensì va congiunta con il trasferimento delle funzioni, come si trattasse di una cessione di ramo d’azienda.

Operandosi il trasferimento del personale provinciale in uno con il riordino della funzione e la sua destinazione alle regioni, ai comuni o alle province stesse, non vi sarebbe la necessità della diaspora incontrollata dei dipendenti provinciali e i comuni e le altre amministrazioni potrebbero essere liberati dal vincolo alle assunzioni, imposto dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014, vincolo evidentemente figlio del comma 421. A ben vedere, la caduta implicita di questo comma, determinata dall’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015, implica anche la caduta sostanzialmente dell’intera impalcatura dei commi dell’articolo 1 della legge 190/2014 che vanno fino al 429.

Il Governo non lo ammetterà mai, il Parlamento non sembra essersene reso conto, ma l’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015 è l’ammissione del clamoroso fallimento sotto ogni profilo dello squinternato disegno ideato dalla sventurata legge 190/2014 e della sua necessaria revisione.

La speranza è che ora Governo e Parlamento, prima che intervengano i giudici, prendano atto dello sconvolgimento determinato con la legge 125/2015 e regolamentino al più presto la disciplina del riordino delle province, provando finalmente ad agire con raziocinio, a partire dai gravissimi errori sin qui commessi. Basterebbe semplicemente azzerare le previsioni di cui ai commi da 421 a 429 della legge 190/2014 e ripartire col processo di riordino, alla luce delle novità introdotte con la legge 125/2015, rivitalizzando la Delrio ed il Dpcm 26.9.2014. Non ci vorrebbe molto: basterebbe superare l’ostinazione a ritenere utilissima e validissima una riforma, quella delle province, che è risultata alla luce dei fatti un disastro (annunciato) e che di fatto è già stata rivista e corretta proprio dall’articolo 7, comma 9-quinquies, della legge 125/2015. Si tratta di condurre l’opera di revisione fino in porto.

 

 

 

giovedì 14 maggio 2015

Dirigenti più pagati? Quelli delle regioni, non i dirigenti provinciali. La Corte dei conti fuorvia con rilevazioni discutibili

Sui giornali si dà un grandissimo risalto al dato sul "costo" dei dirigenti provinciali, fornito dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie 16/2015, che è semplicemente fuorviante.

La deliberazione, traendo i dati dal Conto annuale del personale del 2013, informa che la spesa media per i dirigenti delle province sarebbe di euro 97.444, per le regioni di euro 89.748 e per i comuni di euro 85.075. Tutti i giornali hanno suonato la grancassa, sottolineando il paradosso di enti di fatto agonizzanti che pagano i propri dirigenti più di altri.

Nessuno, però, ha guardato come la magistratura contabile ha computato tale spesa media, nonostante sia indicato nelle note delle tabelle, ove si legge che si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le “unità annue”, le quali, a loro volta, sono la somma dei mesi lavorati dal personale dirigenziale, divisa per 12 mensilità. Basta, quindi, che in un certo anno il computo dei mesi lavorati, fortemente influenzato dalla quantità totale dei dirigenti e da eventi di assenza, si modifichi, per ottenere dati completamente diversi.

In ogni caso, la “spesa media” a cui si riferisce la delibera della Sezione Autonomie non è la retribuzione media dei dirigenti.

Se si va a dare un’occhiata al Conto nazionale del personale in rete, si scopre che manca un filtro per le retribuzioni medie per comparto. Con estrema pazienza, tuttavia, è possibile estrarre la retribuzione media dei dirigenti ente per ente. Si scopre, allora, che la retribuzione media dei dirigenti provinciali è di euro 95.937, molto più bassa della retribuzione media dei dirigenti delle regioni a statuto ordinario, che risulta di euro 100.084. Anche la retribuzione media dei dirigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è più alta di quelle dei dirigenti provinciali, perché ammonta ad euro 98.149.

In allegato le tabelle elaborate in base ai dati del Conto del personale 2013.

domenica 5 aprile 2015

#province Il #caos tra frottole governative e menefreghismo

Prosegue senza soste lo show di esponenti del Governo e della maggioranza, che fanno a gara a sparare le frottole più grosse a proposito delle province.

La parte del leone, ovviamente, la recita il neo ministro alle infrastrutture Graziano Delrio. Il Corriere della sera ha anticipato parte dell’intervista che ha rilasciato a Report, nella quale l’autore della devastante riforma delle province afferma che, nonostante il prelievo forzoso dello Stato dai bilanci provinciali (1,576 miliardi nel 2015, 2,576  miliardi nel 2016 e 3,576 miliardi nel 2017, oltre ad altri 2 miliardi circa provenienti precedenti manovre), le province hanno le risorse per poter funzionare e che la legge di stabilità impone alle regioni di accollarsi le spese.

Delrio smentisce se stesso. La legge 56/2014, la “sua” legge, infatti, non prevedeva affatto che le regioni si addossassero i costi dello svolgimento delle funzioni provinciali da riordinare. L’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della “sua” legge prevedono, infatti, che le risorse per gestire queste funzioni non fondamentali, da passare agli enti subentranti alle province, siano finanziate dalle stesse province, mediante lo spostamento dai loro bilanci a quelli degli enti di destinazione, come si trattasse di una cessione di ramo d’azienda.

La legge 190/2014, la legge di stabilità, sottraendo alle province le risorse col prelievo forzoso di cui si è detto prima, impedisce che le funzioni non fondamentali delle province siano finanziate. E accolla impropriamente ed indirettamente agli enti di destinazione oneri per non meno di 1,5 miliardi, determinando un buco per le province di simile portata, a regime. Lo abbiamo dimostrato noi sul piano finanziario qui. Lo ha confermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella recente nota esplicativa alla legge 190/2014: “La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente degli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie”.

Il Ministro Delrio afferma con estrema sicumera che la sua riforma funzioni, nonostante sia stata di fatto abolita, perché basa le sue valutazioni su studi del Sose. E’ la stessa società tristemente nota a professionisti, artigiani, imprenditori e commercialisti, per il lavoro sugli studi di settore. Le sorti di una riforma ordina mentale difficilissima e di 20.000 dipendenti sono sostanzialmente state affidate alle mani di un soggetto noto per compiere attività molto criticabili, quando non del tutto inaffidabili, sul campo della finanza e della spesa!

Fa eco al Ministro il Sottosegretario agli affari regionali Giancarlo Bressa, in un’intervista pubblicata dal Corriere del Veneto i 5 aprile.

Alla domanda sul perché lo Stato non finanzia l’operazione province, Bressa non fa una piega, confermando, dunque, che le funzioni verranno trasferite senza finanziamenti, appunto come attestato già ufficialmente dalla Funzione Pubblica. Ma, afferma, rispondendo al quesito: “Perché la legge dice che dal primo gennaio 2015 è una competenza delle Regioni, tanto è vero che l'Emilia ha già stanziato 28 milioni per pagare gli stipendi ai dipendenti delle Province, per le funzioni non fondamentali”.

Sfidiamo chiunque, Bressa compreso, a trovare nella “legge” la previsione secondo la quale il finanziamento della spesa connessa alle funzioni provinciali da trasferire ad altri enti sia delle regioni. A parte che, per la riforma delle province, in ballo non c’è una “legge”, ma due: la 56/2014 e la 190/2014. In nessuna delle 2, comunque, esiste la previsione di cui parla Bressa.

Semmai, proprio perché la legge 190/2014, smentendo la 56/2014, impedisce che le funzioni siano trasferite come cessione di ramo d’azienda, si crea un buco di bilancio, che solo indirettamente viene accollato alle regioni, non in via espressa. Non è possibile per nessuna legge obbligare le regioni espressamente ad addossarsi la spesa della riforma delle province, per la semplicissima ragione che la Costituzione lo impedisce. Ecco perché, dunque, alcune regioni stanno decidendo di finanziare la riforma, mentre altre no. Si tratta di atti di volontarietà, non obbligati da alcuna norma. Chi governa queste cose dovrebbe saperle e non rimanere sorpreso se non tutte le regioni seguono ed attuano riforme sgangherate, basate su conti sbagliati e su inesistenti rapporti giuridici tra Stato e regioni.

Il bravo intervistatore insiste chiedendo: “Ma Palazzo Chigi non dovrebbe fare la sua parte indirizzando il personale dei Centri per l'impiego a un'agenzia nazionale?”. Come è noto, dei 20.000 dipendenti provinciali posti ex lege in sovrannumero, circa 7.500 sono addetti ai servizi per il lavoro. Il loro trasferimento all’Agenzia per l’occupazione, menzionata dalla legge 184/2014 (il “mitico” JobsAct) metà del problema occupazionale sarebbe risolto, perché altri 3.000 dipendenti provinciali (ma, molti sono proprio addetti ai servizi per il lavoro) andranno in pensione entro il 31.12.2016.

Il problema non trascurabile, però, è proprio che l’Agenzia per l’Occupazione non esiste. Non c’è e non vedrà la luce prima di diversi anni, come spiega proprio nella stessa giornata, il 5 aprile, Repubblica (giornale schieratissimo a favore del Governo) nell’articolo di Valentina Conte “Il caos province blocca il motore del Jobs Act. Agenzia per l’impiego ancora ferma al palo”.

Bressa, tuttavia, è tetragono. Nonostante perfino la stampa amica si sia resa conto che l’operazione dell’Agenzia sia un fallimento prima ancora di iniziare, risponde all’intervistatore così: “Il governo si fa carico del personale dei Centri per l'impiego in parte con fondi statali e in parte con fondi comunitari in accordo con le Regioni, che incontreremo dopo Pasqua”. Peccato che il Governo non si faccia carico in alcun modo di tale personale. La legge 190/2014, che Bressa dovrebbe conoscere a menadito, ma pare, invece, aver leggiucchiato con molta distrazione, all’articolo 1, comma 429, prevede solo che il Ministero del lavoro consenta alle regioni di anticipare 60 milioni dal Fondo sociale europeo, per pagare gli stipendi dei dipendenti provinciali addetti alle politiche del lavoro. Peccato che, però, complessivamente gli stipendi da pagare ammontino a circa 300 milioni. E, soprattutto, peccato che un simile impiego delle risorse del fondo sociale europeo porterebbe ad una sicura infrazione a carico delle regioni che si arrischiassero davvero ad utilizzare l’anticipazione. E siccome ci rimetterebbero di tasca propria i presidenti delle regioni, l’assessore competente e la dirigenza addetta, nessuno ha voglia di sostenere l’azzardo inserito nella legge 190/2014.

L’intervista prosegue con questa corretta considerazione: “Intanto le Province, per versare il 30% del bilancio alla legge di stabilità e continuare a pagare il personale, si dicono costrette a togliere i servizi al cittadino”.

In effetti, il prelievo forzoso paradossalmente previsto dalla legge di stabilità impone alle province di versare allo Stato le somme descritte prima. Questo non comporta alcun taglio alla spesa pubblica, che, come dimostrato in questi giorni dall’Istat, continua ad aumentare. Né alcun taglio alla pressione fiscale, che aumenta come la spesa. Il perché è semplice: i soldi che le province versano al bilancio dello Stato e raccolti, ovviamente, attraverso le imposte provinciali, invece di essere spesi dalle province per svolgere i loro servizi, saranno spesi dallo Stato. Dunque, i livelli di spesa ed entrata restano gli stessi, ma con una distrazione delle risorse provinciali verso lo Stato, che le utilizza per propri fini, sottraendoli alla destinazione ai territori.

Ovviamente, di questa banale verità Bressa non fa minimo cenno e risponde con una serie di affermazioni una meno fondata dell’altra: “Per compensare i tagli, per la prima volta non lineari, è stato deciso che nel 2015 le Province non pagheranno i mutui nella quota capitale. E quindi un recupero di risorse per loro c'è, benché le difficoltà in cui versano siano indubbie. Ma noi abbiamo concesso due anni e tré mesi di tempo per sistemare la mobilità e poi, ripeto, una parte del personale verrà assorbita dallo Stato. Finora nessuno ha compilato i nuovi bilanci tenendo conto di tagli e mutui, che le Province hanno tempo fino a maggio per rinegoziare”.

Bressa parla di “tagli”. Ed è la prima affermazione sbagliata: come visto prima, non sono tagli, ma versamenti obbligatori di risorse a carico delle province a beneficio dello Stato. Poi, afferma che “per la prima volta” i tagli (che non sono tagli) sarebbero “non lineari”. Ah, no? Guardiamo cosa dispone la prima parte dell’articolo 1, comma 418, della legge 190/2014: “Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa”.

E questo non sarebbe un intervento lineare? Ma, Bressa pensa davvero che non sia possibile verificare alla prova dei fatti le sue affermazioni? E che dire del comma 422? “la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore”. Un intervento percentuale di taglio del valore economico delle dotazioni organiche non è un taglio lineare? Oppure esiste, oltre all’aritmetica cartesiana, un nuovo sistema di calcolo inventato da Bressa?

In quanto, poi, alla rinegoziazione dei mutui, essa ha un valore di circa 500 milioni solo per il 2015, dunque, non compensa integralmente il versamento coattivo imposto nel 2015 stesso e non serve a nulla per gli anni successivi: Bressa dovrebbe sapere che i bilanci sono pluriennali e che l’equilibrio va garantito per tutto il triennio, altrimenti si dichiara il dissesto. E dovrebbe sapere anche che proprio quei 500 milioni sicuramente non sono trasversali, cioè ripartiti in modo uguale tra province; non beneficeranno affatto di questa misura le province poco indebitate o che abbiano fatto ricorso a fonti di finanziamento diverse rispetto ai mutui con la Cdp.

L’intervista chiude con una sollecitazione relativa al Veneto, ma valevole per tutta l’Italia: “In Veneto ci sono 1356 lavoratori in bilico”. La risposta di Bressa è un altro inno alla mistificazione: “Il problema del loro futuro non c'è, i dipendenti sono garantiti. Se poi le Regioni non stanno facendo il loro dovere, accampando scuse di fantasia e presentando ricorsi assurdi alla Corte costituzionale, non è colpa del governo. Veneto, Lombardia, Campania e Puglia hanno già perso quello contro la legge Delrio e adesso hanno impugnato la legge di stabilità. Risultato: sono con l'acqua alla gola”.

Secondo il sottosegretario, il futuro dei dipendenti non costituisce un problema. Dal punto di vista del Governo sarà proprio così: non lo considerano un problema, dunque non se ne curano. E addossano alle regioni la responsabilità in un gioco di scaricabarile. Che, però, finisce quando si applica l’articolo 1, comma 428, della legge di stabilità: “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La legge 190/2014, dunque, prevede molto chiaramente che alla fine dei giochi e degli scherzi, il personale provinciale che non sia trasferito in altre amministrazioni vada in lista di disponibilità, con stipendio decurtato, per poi finire licenziato. Per Bressa ed il Governo, questo non costituisce un problema. Per la maggioranza dei cittadini, probabilmente nemmeno, vista la campagna di odio contro i dipendenti pubblici. Per un liberale come Vittorio Feltri, poco interessato ai destini dei dipendenti pubblici e molto interessato alla corretta amministrazione della cosa pubblica, invece, è un problema. Ci piace chiudere con le parole del Feltri, tratte dall’articolo pubblicato su Il Giornale sempre del 5 aprile 2014, dal titolo “Province e altri problemi risolti solo a parole”: “Dulcís in fundo, sed in cauda venenum: la cancellazione delle Province. Siete sicuri di averle soppresse sul serio? Non risulta. I ventimila dipendenti dell'ente «fucilato» per finta sono sparirti o alla ricerca di una collocazione dignitosa? Non c'è anima che risponda all'angoscioso interrogativo. Il sospetto è che Matteo Renzi, colto da furore della rottamazione, abbia decimato non soltanto i politici che gli erano antipatici o che lo disturbavano mentre concionava, ma anche i poveri impiegati provinciali indaffarati a girarsi i pollici.Ventimila desaparecidos sono troppi, non si possono dimenticare ne continuare a retribuire ogni fine mese. Come mai non vengono riciclati negli enti sotto organico? Posto che per pagarli immaginiamo si usino denari degli italiani, sarebbe interessante che la grana della loro mobilità fosse dibattuta apertamente. I tribunali sono in cerca di personale cosiddetto ausiliario? Prelevatelo dai forzati (remunerati) della disoccupazione causata dalla stupenda riforma firmata dal Rottamatore. Perché il governo, specialmente il suo capo, non cessa una mezz'ora di blaterare allo scopo di dedicarsi al problema? Dica la verità. Non gliene frega niente. Ce ne ricorderemo alle urne, speriamo”.

Un’ultima cosa. I 20.000 non sono a girarsi i pollici, ma continuano a svolgere il loro lavoro, per altro a costo delle province, rimaste col cerino in mano e destinate tutte al default entro il 2016. I Bressa dovrebbero capire che dichiarazioni semplicistiche del tipo “tutto è risolto, ma è colpa delle regioni”, oppure “nessun dipendente perderà il lavoro”, servono solo a farsi irridere e far irridere anche persone che continuano a svolgere il proprio compito. Noi speriamo che Feltri sbagli e che non sia vero che al Governo del problema non ne frega niente. Tuttavia, interviste come quelle di Bressa lasciano venire il fondatissimo dubbio che Feltri abbia proprio ragione.

 

lunedì 9 marzo 2015

#province Le smaccate bugie di Delrio nell'intervista a QN

La riforma delle province è un caos assoluto, perché il Governo nasconde a se stesso la realtà, agendo in modo del tutto inadatto alla riuscita dell’operazione.

Lo dimostra l’intervista rilasciata il 9 marzo 2015 al Quotidiano Nazionale dall’autore principale della riforma, l’attuale sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Graziano Delrio: un insieme incredibile di notizie semplicemente false.

Alla domanda “che cosa si è risparmiato con la riforma delle province”, la prima notizia falsa. Delrio risponde: “In Finanziaria p calcolato un miliardo di euro di risparmi. E questa è la risposta migliore a chi diceva che non si sarebbe ottenuto alcun risparmio”.

Totalmente falso. Non c’è alcun risparmio. Quel miliardo è una spesa, che le province invece di erogare per i servizi di propria competenza, debbono versare per darlo al bilancio dello Stato, che lo spenderà come meglio crede. Chiamiamolo “taglieggiamento”. Ma non risparmio, per favore. Per i cittadini non c’è un centesimo in meno di tasse, infatti.

Poi, Delrio afferma che c’è stato un risparmio di 150 milioni per l’abolizione dei consigli provinciali. Falso. I consigli provinciali non sono aboliti per nulla. Ed il risparmio, secondo quanto ha certificato la Corte dei conti, Sezione autonomie, nell’audizione in Parlamento del novembre 2013, è di 34 milioni.

Poi, Delrio afferma: “Lo Stato ha trasformato le province in organismi a servizio dei comuni. Un esempio: un piccolo comune che deve fare le buste paga o ha bisogno dell’avvocato si può rivolgere all’ente provinciale riducendo le spese. Questo è possibile perché abbiamo tolto tante competenze”. Assolutamente velleitario. La riduzione drastica del personale delle province, il 50% circa della dotazione organica, renderà alle province difficoltosissimo svolgere le proprie, di competenze. Inimmaginabile è la funzione di servizio di cui parla Delrio. Non vi saranno i mezzi per svolgerla, nel modo più assoluto.

Poi, Delrio si lancia in un’altra falsità: “Lo Stato ha lasciato due competenze alle province: le strade provinciali e le scuole”. E no, proprio no. L’articolo 1, comma 85, della legge Delrio (che forse il sottosegretario Delrio non conosce) indica le seguenti funzioni fondamentali rimaste alle province:

  1. a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

  2. b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

  3. c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

  4. d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

  5. e) gestione dell'edilizia scolastica;

  6. f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.


E il successivo comma 88 aggiunge: “La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.

E il successivo comma 90 vede le province come soggetti competenti a subentrare alle autorità di bacino che sovraintendono ai servizi pubblici di natura economica.

Non si capisce davvero cosa possa spingere Delrio e il Governo a propagandare smaccate falsità. Ma non è finita.

Delrio, nell’intervista, rileva, correttamente, che le regioni ci stanno mettendo del loro per rendere il tutto ancora più caotico, rifiutando di fare la loro parte. Afferma che “le regioni avrebbero dovuto definire con atti ufficiali le loro competenze entro fine dicembre. Ora, esclusa Emilia-Romagna, Calabria e Marche, le altre regioni a statuto normale le hanno definite”. Assolutamente falso: se le funzioni fossero state definite, i 20.000 dipendenti provinciali in sovrannumero sarebbero già stati ricollocati. Nella realtà solo la regione Toscana ha deciso con legge, ancora da attuare. Le altre sono tutte in alto mare.

Il giornalista poi chiede con quali fondi le province gestiranno strade e scuole. Delrio risponde: “Le entrate delle province, grazie alle tasse proprie3, sono circa 4 miliardi e sono sufficienti a coprire questi costi”. Peccato che, come visto sopra, le competenze fondamentali siano molte di più: basti pensare al patrimonio e alle spese di investimento connesse appunto a scuole e strade, per circa 2 miliardi di spesa; aggiungendo 1,2 miliardi di spesa di personale, si vede che non vi sono spazi per le spese correnti: utenze, riscaldamento, appalti, trasporti. Infatti, tutte le province sono mandate inevitabilmente al dissesto. Ma, il sottosegretario Delrio, che non conosce la riforma fatta dal Ministro degli affari regionali Delrio, evidentemente non ne è al corrente.

All’osservazione del giornalista che è il caos per la ricollocazione dei 20.000 dipendenti e che nonostante il blocco delle assunzioni i ministeri emanano bandi di concorso, Delrio non risponde. Fa un giro di parole senza senso: “Lo Stato si è impegnato e le regole della circolare Madia sono chiare. E’ complicato. Non è facile ma possibile e doveroso. Sia per lo Stato, sia per le regioni. E’ una riforma faticosa, ma se non lo fosse non sarebbe una riforma profonda”.

Sarebbe bastato che il Governo attuasse l’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a) della legge Delrio, ignota a Delrio, e il problema non si sarebbe nemmeno posto.

Altra domanda del giornalista è che i sindacati temono esodati. La risposta è sconcertante: “L’assorbimento nella pubblica amministrazione è un processo graduale e difficile, ma entro il 2018 sarà completato”. Peccato che la legge 190/2014 imponga che sia completato entro il 31.12.2016. Se ciò non avvenisse, entro il 2018 molti dei 20.000 interessati sarebbero licenziati. Altro che impegno dello Stato a ricollocare tutti…

Alla domanda su come aiutare i bilanci delle province, poi, Delrio risponde con argomentazioni senza fondamento. Afferma che possono alleviare il miliardo da versare allo stato con la rinegoziazione dei mutui, che vale circa 500 milioni. Ma, non tutte le province hanno da rinegoziarli, perché quelle virtuose non hanno nulla da rinegoziare o hanno fatto ricorso ad altre fonti di finanziamento. Insomma, i 500 milioni non si spalmano uniformemente tra le 107 amministrazioni provinciali. Poi, Delrio parla della possibilità di valorizzare gli immobili provinciali, conferendoli alla società Sgr Invimit. Ma, a parte che si tratta di un valore di poche centinaia di milioni, anch’essi non uniformemente spalmabili, in ogni caso l’introito che ne deriverebbe finanzierebbe le spese in conto capitale, mentre gli aggravi di spesa imposti dalla legge di stabilità alle province (insomma il taglieggiamento del miliardo spacciato per “tagli”) agiscono sulla spesa corrente. Dunque, in ogni caso il conferimento degli immobili non consentirebbe di evitare il dissesto.

La conclusione è che il quadro della riforma è sempre più sconfortante. Il Governo vive una vita virtuale tutta propria, nella quale numeri e leggi non contano. I dati venvgono visti in modo diverso, le dinamiche ignorate, i problemi lasciati irrisolti. Conta solo la “bandiera”, prevale l’immagine a discapito del disastro organizzativo dell’assetto istituzionale, dell’annichilimento dell’efficienza nella gestione dei servizi, di 20.000 dipendenti che possono essere tranquillamente sacrificati, sapendo che l’opinione pubblica ne sarebbe solo contenta.

Nella sostanza, l'intervista rivela che il Governo vuole accollare alle regioni la spesa di circa 4-5 miliardi, connessa all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle province ed al personale ad esse adibito. Per questo, le regioni non hanno la minima intenzione di attuare il disegno del Governo. Per questo, allora, invece che approvare la sgangherata riforma della legge 56/2014, ed invece di legiferare tramite articoli ed interviste ai giornali, sarebbe bastata una legge di pochissime righe: "le province sono abolite. Ad esse subentrano in ogni rapporto attivo e passivo le regioni, che ne esercitano le funzioni e competenze, riorganizzandole su base territoriale ed istituzionale nel rispetto della propria autonomia". Sarebbe tutto già risolto.