martedì 29 giugno 2021

Il caotico disastro degli appalti "semplificati" causato dallo sciagurato decreto legge 76/2020

 

L'articolo di Roberto Donati "L’esclusione automatica trova applicazione anche se la legge di gara non lo prevede espressamente" (reperibile qui) dà conto della rilevante sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11/ 06/ 2021, n. 1892, che annulla una gara caratterizzata da atecnicità, confusione, commistione di regole e causa di un contenzioso che si sarebbe dovuto e potuto evitare, ma che la legislazione emergenziale invece non fa che favorire.

Com’era facile prevedere, le norme di questi ultimi mesi e in particolare il d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, stanno contribuendo a creare confusione estrema. Anche perchè si è sempre più espansa l’idea che le procedure debbano essere gestite managerialmente e non da legulei, per non renderle troppo burocratizzate: e così, complicatissime regole che si richiamano, derogano, applicano a scacchiera secondo modalità interpretative complicatissime sul piano giuridico, sono lasciate alla cura di Rup, che sono tecnici e non giuristi.

lunedì 28 giugno 2021

Quel pasticciaccio brutto della mobilità senza nulla osta

Norma peggiore dell'articolo 3, comma 7, del d.l. 80/2021 è difficile scorgerla. Si tratta della sciagurata eliminazione del "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" ai fini della mobilità o "passaggio diretto".

Abbiamo da subito rilevato i gravissimi problemi scatenati da questa scelta legislativa esiziale, qui e qui. Ma, a ben vedere, le questioni interpretative ed applicative sono ulteriori e diverse ed è necessario affrontarle.

sabato 26 giugno 2021

Difficile conciliare l'estensione delle progressioni verticali con le esigenze di acquisire personale qualificato nella pubblica amministrazione

Le riforme relative ai concorsi di questi mesi (il d.l. 44/2021 e il d.l. 80/2021) partono da una serie di osservazioni comuni e condivise: il personale nella PA è invecchiato ed ha dimensioni relative ed assolute largamente inferiori a quelle dei Paesi competitori (cosa nota da sempre, ma bene dimostrata qui).

Per porre rimedio a questo deficit, una delle cause principali dei problemi di efficienza complessiva, si è tratta la conclusione della necessità di ripotenziare la PA, favorendo l'assunzione di giovani, puntando su nuove competenze. Tanto più necessarie, perchè nella PA i laureati sono circa il 31% e le lauree non sono omogeneamente distribuite tra le varie professionalità.

mercoledì 23 giugno 2021

Mobilità: l'irragionevole eliminazione del nulla osta preventivo mobilita l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

 L'eliminazione del nulla osta preventivo alla mobilità, disposta dal d.l. 80/2021, è un'insensatezza che porta verso il caos e l'inefficienza, come abbiamo rilevato più volte (qui  e qui).

Se ne accorge anche l'Anci, perchè il comparto degli enti locali è quello maggiormente messo a rischio caos dalla norma.

martedì 22 giugno 2021

Una complicazione annunciata tra le false semplificazioni: il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)

 Da Italia Oggi del 12.6.2021

 

P.a., programmazione unica

Arriva il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)

di Luigi Oliveri

 

Le pubbliche amministrazioni non si sono ancora riprese dal Pola (piano organizzativo del lavoro agile), ma per effetto del dl 80/2021 si ritrovano di fronte ad un nuovo Moloch programmatico: il «Piao» (piano integrato di attività e organizzazione).

L'articolo 6 del decreto «Reclutamento (dl n.80/2021) si occupa della riforma della pianificazione, disponendo una delle poche norme ad effetto perpetuo e non connesse strettamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

 

Il nuovo piano dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2021 dalle pubbliche amministrazioni (con l'eccezione delle scuole) con almeno 50 dipendenti e avrà durata triennale.

lunedì 21 giugno 2021

Il Tar Lazio ed il travisamento della tutela del diritto di accesso

 Per i molti, troppi, che non hanno letto la sentenza del Tar Lazio Roma, Sezione III, 8/06/2021, n. 7333, evidenziamo qui le principali richieste di accesso rivolte alla Rai:

"a) tutte le richieste rivolte dai giornalisti e/o dalla redazione di “Report”, tramite e-mail o con qualsiasi mezzo scritto o orale, a persone fisiche ed enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) o privati (fondazioni, società, ecc.), per ottenere informazioni e/o documenti riguardanti la persona dell’avv. Andrea Mascetti e la sua attività professionale e culturale;

b) tutti i documenti e/o le informazioni fornite ai giornalisti e/o alla redazione di “Report” a seguito delle richieste sub a), e in particolare la corrispondenza personale intercorsa tra lo scrivente e soggetti terzi illustrata nella parte finale del servizio;

c) ogni altra corrispondenza non ricompresa sub a) o b) che sia intervenuta tra i giornalisti e/o la redazione di “Report” con riferimento all’avv. Andrea Mascetti o allo Studio Legale Mascetti".

Ora, sol che si analizzi appunto l'oggetto delle richieste emerge con assoluta evidenza la chiara erroneità della sentenza del Tar Lazio.

domenica 20 giugno 2021

La prevenzione dalla corruzione è un lavoro di rete, non un appannaggio esclusivo dell'Anac

Di Santo Fabiano*


Il tema del contrasto alla corruzione, nel nostro Paese, ha assunto i toni di una questione “politica” o persino “dottrinale” o nei peggiori casi “tecnica”, assolutamente lontani dall’attenzione all’efficacia dei metodi adottati rispetto al contenimento del fenomeno corruttivo.

giovedì 17 giugno 2021

Incentivi tecnici, spesa di personale

Tratto da Italia oggi del 14.5.2021

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono certamente spesa di personale e vanno necessariamente considerate nel rapporto con la media triennale delle entrate per determinare le facoltà assunzionali dei comuni. E' visibilmente erronea e da non considerare la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n.71 del 5 maggio 2021 (si veda ItaliaOggi dell'11 maggio) secondo cui le spese per incentivi tecnici non sarebbero da considerare come spese di personale. La sezione si fa trarre visibilmente in inganno dall'esclusiva considerazione della spesa per incentivi sulla base della sua natura. Il parere afferma che «la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell'art. 113 del codice degli appalti, come chiaramente evidenziato dalla sezione autonomie nella richiamata deliberazione 6/2018/QMIG».

Il giallo degli stagionali scomparsi | Phastidio.net

Il giallo degli stagionali scomparsi | Phastidio.net

martedì 15 giugno 2021

"Nuovo" silenzio assenso: una procedura vessatoria, fatta passare per semplificazione

 La vicenda del silenzio-assenso ha del paradossale. Si fa passare per semplificazione una riforma che non fa altro che vessare il cittadino, aggravando il procedimento amministrativo, giungendo al risultato opposto a quello enunciato e violando per giunta il principio del divieto di aggravamento dell'azione amministrativa.

Come funziona adesso il sistema? Il cittadino presenta un'istanza; decorre vanamente il termine perchè la PA competente provveda; si forma il silenzio-assenso; il cittadino, allo scopo di dimostrare che il provvedimento si è formato implicitamente, deve chiedere alla PA silente un'attestazione dell'avvenuto silenzio assenso; deve attendere 10 giorni; se questi decorrono senza che la PA rilasci l'attestazione, rimandendo nuovamente silente, allora il cittadino potrà rilasciare all'altra PA interessata ed ai privati una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.

Appalti. Le procedure in deroga non sono obbligatorie. I pareri del Ministero non valgono nulla, come spiega il Tar Sicilia.

 Altro giro altra danza. Il Ministero delle infrastrutture, con un parere (il n. 893 del 30.3.2021) per la verità ambiguo, torna ancora a paventare la presunta obbligatorietà delle procedure in deroga previste dal d.l. 70/2021.

Un parere più di ombre che di luci, come rileva il pregevole commento qui in lavoripubblici.it.

Il flop del concorso per assumere al Sud 2.800 super esperti che non lo erano.

Riformare e semplificare non è facile. Specie in Italia, dove regolarmente ogni iniziativa di semplificazione porta a risultati opposti.

Per quanto riguarda l'azione di riforma dei concorsi, chi scrive, in compagnia di altri come i professori Tuto Boeri e Roberto Perotti, ha messo immediatamente in guardia, avvertendo che la strada scelta dal Governo era, ed è sbagliata.

lunedì 14 giugno 2021

Le stazioni appaltanti non sono obbligate ad utilizzare l'affidamento diretto nel sotto soglia. Gli errori interpretativi dell'Anac.

 La delibera 123/2021 dell’Anac è semplicemente e clamorosamente sbagliata. Non nella parte in cui, correttamente, evidenzia che l’articolo 95, comma 10, del d.lgs 50/2016 non si applica nel caso degli affidamenti diretti, bensì laddove afferma che l’esclusione del concorrente disposta dalla stazione appaltante proprio in attuazione dell’articolo 95, comma 10, sarebbe risultata illegittima in quanto detto ente avrebbe dovuto procedere con l’affidamento diretto, mentre invece aveva attivato una procedura negoziata.

Spieghiamoci meglio, utilizzando quanto descrive la medesima Anac nella delibera. Si dà atto, in essa, infatti, che “l’amministrazione interessata indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, mediante RDO telematica tramite piattaforma MEPA di CONSIP per un importo di 58.191,02 euro”.

Poi, l’Authority aggiunge:

  1. nel primo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione, il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia «si applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021». Conseguentemente, le disposizioni derogatorie si applicano alle procedure la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e non anche alle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto”;

  2. “dalla documentazione in atti, la procedura in questione è stata avviata in vigenza delle disposizioni introdotte dal menzionato decreto, dal momento che l’amministrazione ha adottato la determina a contrarre in data 22 settembre 2020: data che, in ragione delle sopra richiamate argomentazioni, costituisce dies a quo per l’applicazione della disciplina di cui al D.L. 76/2020 in materia di contratti sotto soglia”;

  3. conseguentemente la procedura in questione rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni temporanee introdotte dal D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020 e che la stessa, stante l’importo a base di gara, è riconducibile alla fattispecie di cui alla soglia di affidamento dei servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro”;

  4. pertanto che in ragione di ciò alla procedura oggetto di contestazione trova applicazione l’eccezione prevista dalla disposizione di cui all’articolo 95, comma 10, in ordine all’indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In cosa consiste l’errore clamoroso, che priva di ogni pregio la deliberazione nell’Anac? Nella confusione nella quale incorre. L’Anac, ritiene che il concorrente escluso dalla procedura negoziata per non aver presentato i costi della manodopera in sede d’offerta, sia stato illegittimamente escluso, ma non perchè la stazione appaltante abbia errato nell’applicare l’articolo 95, comma 10, bensì perchè a dire dell’Anac la medesima stazione appaltante avrebbe dovuto procedere con l’affidamento diretto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.l. 76/2020 e non, appunto, con la procedura negoziata.

Ma, questa conclusione non può essere accettata. In primo luogo, perchè se si fosse trattato di un affidamento diretto, gli operatori economici non avrebbero dovuto presentare alcuna offerta, nè risulta applicabile alcun criterio di gara in un sistema, quello dell’affidamento, nel quale la gara manca e deve mancare del tutto (ed è per questo, anche, che non si applica l’articolo 95, comma 10, del codice).

Dunque, l’Anac, se fosse stata coerente, avrebbe dovuto censurare non solo l’esclusione dell’operatore economico, ma la stessa gestione della procedura selettiva.

Invece, si limita a ritenere che l’operatore non doveva essere escluso, ricavando una sorta di obbligo in capo all’amministrazione appaltante di utilizzare l’affidamento diretto e non la procedura negoziata, ma accettando che l’affidamento diretto possa gestirsi come una gara, con la presentazione di ribassi.

Un caos enorme, una confusione inaccettabile di regole, norme e procedure, che andava scongiurato in una delibera di un’Autorità che avrebbe la funzione di regolamentare il sistema.

In ogni caso, l’errore dell’Authority è tanto più grave se si consideri che le stazioni appaltanti non hanno nessun obbligo di applicare le procedure in deroga previste dal d.l. 76/2020. Lo ha chiarito molto bene una fonte certo più decisiva ed autorevole dell’Anac: il Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, con la sentenza 14.5.2021, n. 1536. Sentenza che di per sè sola è più che sufficiente a smentire totalmente l’assunto della deliberazione dell’Anac e a fornire alle amministrazioni la corretta visione normativa.

Se l’amministrazione intenda agire utilizzando una procedura ordinaria, e la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 63 del codice lo è, non è certo sindacabile in nessuna sede, meno che mai in sede di precontenzioso Anac, la scelta autonoma dell’ente, per altro perfettamente legittima secondo le condivisibili indicazioni del Tar Sicilia.

La deliberazione dell’Anac va posta nel nulla e privata di qualsiasi rilievo ed applicazione. Meglio sarebbe stato, tuttavia, che l’Anac non incorresse in questo infortunio interpretativo, che certo non aiuta alla chiarezza.


domenica 13 giugno 2021

Lavoratori che non si trovano? O una campagna sapiente per estendere misure di forte contenimento degli stipendi?

 Al di là di ogni valutazione di stampo economico, l'insistenza con la quale la stampa martella sugli imprenditori che offrono lavoro, ma non riescono a trovare i lavoratori, non può che avere una ragione di sottofondo, concernente l'attuale congiuntura.

Prima di proporre un'idea di analisi di quel sta accadendo, è il caso di affrontare la realtà dei fatti. 

Un primo elemento pare di poter evidenziare: la campagna di stampa, insistente e continua, e che per la verità dura ormai da lunghi mesi, appare oggettivamente infondata. Un fact checking molto serio, come quello elaborato qui da Senzafiltro, lo dimostra, in particolare nel campo del turismo. L'infondatezza dell'assioma proposto dai media è un elemento che non può non far pensare.

lunedì 7 giugno 2021

Assunzioni: l'insensata eliminazione del nulla osta per la mobilità volontaria

Il decreto "reclutamento" vieta la nuova mobilità liberalizzata e senza nulla osta nell’Istruzione e nella Sanità, perchè il Governo sa che se si impedisse al datore pubblico di autorizzare il trasferimento si assisterebbe ad uno spopolamento epocale degli organici del Nord: moltissimi docenti, medici ed infermieri si sposterebbero al Sud, zona di larga loro provenienza.

Questa previsione dimostra l’avventatezza della norma. Nel sistema dei comuni, lo spopolamento sarà analogo e in modo particolare coinvolgerà gli enti di piccole dimensioni e disagiati logisticamente. I dipendenti di questi enti saranno inevitabilmente attratti dalla forza gravitazionale degli enti di maggiori dimensioni più facilmente raggiungibili e più aperti anche a prospettive di carriera e con maggiori risorse decentrate.

domenica 6 giugno 2021

Decreto reclutamento: una riforma della PA che non modernizza nulla e crea le basi per nuovo precariato e disfunzioni organizzative

 Di

Luigi Oliveri e Vito Antonio Bonanno

Il decreto tradisce le intenzioni enunciate da mesi di aprire la PA ai giovani ed introduce riforme deboli, foriere di stabilizzazioni a sanatoria, contenziosi e le solite scorciatoie procedurali, semplificando poco, ma creando ampi problemi

Il decreto assunzioni approvato venerdì 4 giugno dal Governo conferma tutte le preoccupazioni espresse in questi mesi dagli esperti, per esempio i professori Boeri e Perotti, circa un sistema di reclutamento che appare altamente disfunzionale e per nulla in grado di aprire davvero la strada ai giovani nella PA.

Stando al testo circolato fino al 6 giugno, la norma-simbolo del decreto è, infatti, l’abolizione del limite di un anno agli incarichi di funzioni dirigenziali e direttive ai pensionati.

sabato 5 giugno 2021

Ci sono le false procedure comparative e poi ci sono gli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato


Di Angelo Maria Savazzi

Dovrebbe destare un moto di repulsione l’audio, involontariamente portato a conoscenza della rete, dal quale si evince che una commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si pone il problema che non si possono promuovere tutti e che bisogna darsi dei limiti.

Decreto assunzioni e comuni: Anci soddisfatta, ma sa esattamente cosa serve ai comuni?

Sui giornali del 5 giugno 2021 si apprende che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) è molto soddisfatta del decreto assunzioni, perchè consente di assumere 1000 "esperti multidisciplinari".

1000 esperti. Per 8.000 comuni. Quando nei comuni mancano circa 3000-4000 segretari comunali, essenziali per il loro funzionamento. Quando delle 40.000 assunzioni di cui si favoleggiava nel 2019, all'indomani del d.l. 34/2019, si è vista solo l'ombra. L'Anci esulta per 1000 assunzioni.

venerdì 4 giugno 2021

E' successo davvero: un Tar si è dovuto pronunciare sulla circostanza che una matita non sia uno strumento hardware!

E' successo davvero: una PA ha escluso un candidato da un concorso, perchè aveva con sè una matita. Non una pen drive: ma proprio una matita.

Ed è successo davvero che il candidato abbia dovuto fare ricorso al Tar e che questo si sia pronunciato sulla questione, enunciando una dotta definizione di cosa sia una matita.

Ed è successo davvero che il Tar abbia affermato che una matita non sia uno strumento di memorizzazione informatica.

Assunzioni: le incoerenze delle riforme in corso

 Nell'articolo "Pa e Recovery, oggi il decreto assunzioni ma rinvio per la riforma dei premi" su Il Sole 24 ore del 4r.6.2021, Gianni Trovati informa che la riforma delle assunzioni sarà "small": riguarderà solo, nella sostanza, il rafforzamento degli organici necessario per l'attuazione del Pnrr.

Pertanto, per risolvere divisioni nella composita maggioranza sulla complessiva riforma, si darà il via libera alle assunzioni a tempo determinato, per lo più attivabili con "concorsi" che è davvero difficile considerare realmente tali. Si tratterà, infatti, o di assunzioni per chiamata "mediata" dagli ordini professionali, con solo colloquio; o di concorsi per soli titoli, come pare sia intenzione di procedere da parte del Ministero della giustizia.

mercoledì 2 giugno 2021

Politiche del lavoro? Un buon modo per iniziare è assicurare retribuzioni adeguate e condizioni logistiche alla portata di tutti.

Sui quotidiani del 2 giugno 2021 campeggia il tema delle difficoltà dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, problema che in realtà esiste da fin troppo tempo. Che la pandemia ha sicuramente acuito.

Sul Corriere della Sere, nell'articolo "I lavoratori che mancano" Federico Fubini affronta il tema. E racconta che il settore del turismo affronta parecchie difficoltà a reperire i lavoratori, in particolare stagionali. Si stima una carenza di personale pari al 20-30% delle vacancy.